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Innalzamento del muro di confine: ecco cosa sapere

Il diritto all'innalzamento di un muro fra proprietà confinanti è soggetto a specifiche condizioni e limiti che non ledano l'analogo diritto dell'altro proprietario
Pubblicato il

Regole di confine tra vicini


Un'importante facoltà concessa dall'art. 885 c.c. al comproprietario confinante è essenzialmente rappresentata dalla possibilità di innalzare un muro di confine tra due proprietà.

Il diritto di innalzamento muro di confine costituisce una lex specialis rispetto al regime della comunione, con la conseguenza che alzare muro confine senza permesso è consentito dalla legge (Cass. n. 237/1997).

Il carattere speciale della norma consente di derogare altresì anche all'ordinario regime di accessione, sicché l'esercizio di muro di confine consente l'attribuzione della proprietà separata ed esclusiva sia della sopraelevazione sia dell'area sovrastante da parte di chi abbia innalzato il muro comune, ferma restando la possibilità del vicino di chiedere la comunione del muro sopraelevato (Cass. n. 3926/1988).

Innalzamento muro di confine
In quanto norma di carattere speciale, non è suscettibile di applicazione in via analogica, con la conseguenza che il comproprietario non può utilizzare lo spazio sovrastante il muro comune in forma diversa dalla sopraelevazione, né costruire in maniera tale da impedire al vicino di utilizzare il muro secondo la sua destinazione e l'esercizio della facoltà di sopraelevazione (Cass. n. 5596/1981).

Nella casistica disciplinata dal citato articolo non rientra l'ipotesi di sopraelevazione di una costruzione non appoggiata al muro comune sul confine, da cui sporgano aggetti sull'area del muro (Cass. n. 4724/1981) e neppure la fattispecie di sopraelevazione di una costruzione unita a un'altra che condividano un muro divisorio, poiché, in tale caso, trova applicazione la normativa in materia di distanze dal confine statuite dal regolamento locale (Cass. n. 10482/1998).


Differenza tra muro di cinta e muro di confine


Preliminarmente appare utile anteporre, seppur per brevi cenni e per tratti essenziali, la differenza tra muro di cinta e muro di confine.

Il muro di cinta è un muro che recinge il fondo, separandolo dal vicino per ragioni di sicurezza, igiene o protezione dai venti.

Tale tipologia di muro è disciplinata dall'art. 878 c.c. a norma del quale occorrono due presupposti: il muro deve essere destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusioni e inoltre, il muro di cinta altezza massima non deve essere superiore a tre metri.

Ultima condizione affinché un muro di cinta sia considerato tale è rappresentata dal fatto che costituisca un muro isolato, le cui facce emergono dal suolo e sono isolate da ogni costruzione (Cass. n. 8922/2017; Cass. n. 9348/1991).

Il muro di confine o muro divisorio, disciplinato dall'art. 880 c.c. è, invece il muro che serve essenzialmente a delimitare proprietà confinanti.


Muro di confine e presunzione di comunione


Per espressa previsione normativa i muri di confine si presumono di proprietà comune fra i confinanti, ai sensi dell'art. 880 c.c. fino alla sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

L'obiettivo di tale presunzione è essenzialmente limitare le liti che generalmente potrebbero sorgere tra vicini, per l'estrema difficoltà di accertare, nei singoli casi, la proprietà del muro divisorio.

Muro di cinta e muro di confine
Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che la presunzione di comunione può essere vinta mediante riferimento a un valido modo di acquisto della proprietà, a titolo originario o derivativo o dimostrando che il muro è stato costruito interamente sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti.

Non assolvono a tale onere probatorio per superare la presunzione di comunione gli atti notarili di cessione di quota, rinuncia all'usufrutto e divisione che si riferiscano alla proprietà comune di alcune parti dell'immobile e di taluni beni mobili, senza menzione alcuna della comunione del muro divisorio (Consiglio di Stato 27 novembre 1987, n. 743).

In mancanza di prova contraria, la presunzione di comunione spiega piena operatività, anche ai fini del giudizio possessorio (Cass. n. 13275/1999; Cass. n. 1348/1990), risultando irrilevante l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni (Cass. n. 756/1999; C. 177/1993).


Limiti all'innalzamento muro di confine


Anche se previsto normativamente il diritto di alzare muro confine senza permesso, occorre tuttavia tenere presente che tale facoltà non è esente da qualsivoglia limitazione, poiché anche tale possibilità, per quanto ampia, è in ogni caso soggetta a limitazioni.

Il primo limite che incontra il proprietario che esercita il diritto di cui all'art. 885 c.c., è rappresentato dall'obbligo di rispettare il diritto di veduta ex art. 907 c.c. del proprietario confinante (Cass. n. 6407/1994).

Ulteriore limite è rappresentato dalla costituzione di una servitù a favore del vicino o dei terzi.

In dottrina si è giunti ad affermare che diverso è il caso in cui ci sia non una servitù ma una mera convenzione che esclude la sopraelevazione: tale preclusione si applica al soggetto che ha accettato tale limite e ai suoi eredi ma non nei confronti di eventuali successivi nuovi proprietari.

Deve ritenersi possibile l'innalzamento del muro che delimiti un lastrico solare, solo nel caso in cui questo, per la sua struttura, debba considerarsi non destinato all'esercizio di una servitù di veduta (Cass. n. 854/1986).


Tecniche di innalzamento muro di confine


Per procedere con l'innalzamento di un muro di confine si può procedere essenzialmente con due tecniche: la prima che consiste nel modificare il muro di confine esistente e la seconda nel rinforzare o aumentare lo spessore del muro.

Nel caso in cui si proceda senza apportare alcuna modifica al muro, il proprietario può utilizzare qualsivoglia tipologia di materiale, anche se diversa dai materiali utilizzati per la parte sottostante e a sostenere le spese di costruzione e quelle di manutenzione.


Il diritto di sopraelevazione può essere esercitato anche aumentando lo spessore o costruendo sulla parte del proprio spessore, poiché diversamente utilizzerebbe la parte di proprietà dell'altro soggetto confinante (Cass. n. 1379/1950).

È importante precisare che tali tecniche sono lecite e dunque realizzabili solo nelle ipotesi in cui consentono al vicino di fare analogo uso del muro stesso e non gli precludano di chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per la sua intera estensione (Cass. n. 3330/1987).

riproduzione riservata
Innalzamento del muro di confine
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Francesco6
    Francesco6
    Mercoledì 13 Marzo 2024, alle ore 13:18
    Il mio vicino sta costruendo una villa in adesione al muro di confine.
    La villa è alta una decina di metri e praticamente crea ombra ad una parte del mio giardinetto dove le piante ne risentiranno oltre al fatto che da casa mia che è di un solo piano, vedo questa struttura imponente.
    Posso fare qualcosa?
    rispondi al commento
  • Amministratore
    Amministratore
    Giovedì 29 Febbraio 2024, alle ore 15:18
    Di quanto si può alzare il muro di confine rispetto alla finestra al piano terra del vicino?
    rispondi al commento
  • Anna
    Anna
    Sabato 15 Luglio 2023, alle ore 23:31
    Il mio vicino di casa al mare (casa in Sardegna a pochi metri dal mare, quindi forse con vincoli edilizi particolari) ha costruito un muro alto 1,50 metri tra il mio giardino e il suo, dove prima c’era una rete metallica.
    Così facendo mi ha tolto visuale del mare e aria.
    Potevano farlo?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Anna
      Lunedì 17 Luglio 2023, alle ore 10:04
      Non si tratta di un innalzamento di un muro, capisco bene? E' una situazione diversa?
      rispondi al commento
      • Anna
        Anna Debora mirarchi
        Lunedì 17 Luglio 2023, alle ore 10:20
        È stata sostituita la rete metallica della recinzione, con un muro di mattoni.
        rispondi al commento
  • Giuseppe
    Giuseppe
    Domenica 18 Giugno 2023, alle ore 15:58
    Il nuovo proprietario dell'appartamento adiacente al mio ha innalzato un muro di confine alto 1 mt. tra i cortili delle nostre proprietà, corrispondente a quanto è evidenziato nella planimetria della costruzione depositata agli enti competente originariamente, ma che non era mai stato in precedenza realizzato, se non in parte (in luogo del muro vi era una recinzione fatta con rete e coperta da vegetazione).
    La porzione preesistente, di lunghezza circa 1 m, realizzata dal proprietario precedente, è più alta, circa 2,5m in totale, ed è connessa al resto dell'edificio.
    Egli vorrebbe ridurne l'altezza ad 1 mt, ma io ritengo questa porzione di muro più alto utile in un contesto di rispetto della privacy.
    Egli lamenta il fatto che esso costituisce un abuso edilizio e non conformità all'autorizzato (cha ha altezza 1 mt.), ma da quanto leggo vi è una certa libertà nella costruzione.
    Posso oppormi alla riduzione dell'altezza del muro?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Giuseppe
      Lunedì 17 Luglio 2023, alle ore 10:05
      Vi è margine di decisione, ma se vi è un abuso è diverso
      rispondi al commento
  • Giovanni Lanzafame
    Giovanni Lanzafame
    Domenica 16 Aprile 2023, alle ore 22:45
    Trovo strano che si possa usare, per l'innalzamento del muro di cinta.
    Tipologia di materiale diversa dai materiali utilizzati per la parte sottostante già esistente, potrebbe venir fuori un vero obbrobrio sia in termie estetici che funzionali, con gravi danni per il proprietario del fondo che subisce l'innalzamento.
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Giovanni Lanzafame
      Martedì 18 Aprile 2023, alle ore 11:28
      Da un punto di vista legale e anche tecnico è fattibile. In tali casi è sempre opportuno valutare il singolo caso concreto, poichè sovente si sono utilizzati materiali e metodi tecnici diversi con ottimi risultati.
      rispondi al commento
  • Manuele
    Manuele
    Martedì 8 Novembre 2022, alle ore 14:45
    Il mio vicino ha innalzato il muro di confine facendo un riempimento con il terreno e costruendoci dentro una piscina quasi olimpionica, creando due condizioni anomale:
    - come posso difendermi, ho paura che quel.muro ceda dalla pressione della piscina
    - ha creato una condizione di sottomissione visiva con il mio terreno
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Manuele
      Giovedì 10 Novembre 2022, alle ore 16:42
      Se può fornire prova del potenziali danni (mediante una perizia tecnica a esempio) e della condizione arrecata al suo terreno può procedere in un primo momento in via stragiudiziale, al fine di ottenere anche un risarcimento e, in caso di insuccesso, adire un giudice competente
      rispondi al commento
  • Ing.v.cardile
    Ing.v.cardile
    Martedì 8 Novembre 2022, alle ore 08:01
    Molto interessante...chiara l'esposizione.
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Ing.v.cardile
      Giovedì 10 Novembre 2022, alle ore 16:39
      La ringrazio
      rispondi al commento
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