Infiltrazioni da canna fumaria

In tema di danni da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria, per agire per il risarcimento e la sistemazione è necessario comprendere chi è il suo proprietario.
Pubblicato il

Canna fumaria


Canna fumariaLa canna fumaria è quella parte di un impianto (di riscaldamento o magari della cucina o del camino) che serve a scaricare i fumi prodotti (dalla combustione o da altro).

Vari sono i materiali con cui può essere realizzata; molto dipende anche dall'impianto di cui fa parte e dalle norme che disciplinano la realizzazione di quello specifico impianto.

La canna fumaria può essere installata esternamente rispetto ai muri perimetrali degli edifici, ossia appoggiandola sugli stessi, oppure essere incassata nella muratura.

Che cosa succede se si accerta che la canna fumaria è causa di infiltrazioni d'acqua in un appartamento o comunque in un locale?

Al riguardo è necessario verificare se esista una differente proprietà tra il titolare dell'unità immobiliare che ha subito il danno e quello della canna fumaria: se le due figure coincidono, infatti, non v'è luogo a danno, ma solamente ad un fenomeno che necessita di riparazioni.

Passiamo ad esaminare l'altra opzione.


Danni da infiltrazione


Esiste una norma nel codice civile, l'art. 2051 c.c., che disciplina le ipotesi di danni da cose in custodia; essa specifica che il custode di un bene è responsabile del danno proveniente dallo stesso, salva l'ipotesi di caso fortuito.

L'estrema genericità della norma ha fatto sì che per lungo tempo si sia instaurato un dibattito sulla sua corretta applicazione; ad oggi lo stato dell'arte è quello descritto a seguire.

Il custode è quella persona (fisica o giuridica e estensivamente ogni organizzazione di persone, ivi compreso un condominio negli edifici), il quale abbia un potere (di fatto e di diritto) di vigilanza e custodia sul bene.

Il proprietario di un immobile ne è custode, anche il conduttore è tale per le parti sulle quali esercita un immediato potere di controllo. Nel caso della locazione, l'esistenza di tale rapporto non esclude la responsabilità del proprietario – che è sempre tenuto a garantire la funzionalità del bene (art. 1575 c.c.) – ma semplicemente la fa concorrere con quella dell'inquilino.

ComignoloAllo stesso modo devono essere considerati custodi l'usufruttuario e il nudo proprietario, nei rispettivi limiti di responsabilità. Custodi sono anche i detentori, quali comodatari e i possessori di fatto, anche quelli senza titolo.

La responsabilità che grava in capo al custode, dice la Cassazione (cfr. tra le tante, Cass. 20 maggio 2009 n. 11695) ha natura obiettiva. Insomma si è responsabili in quanto custodi.

Unica chance di andare esenti da responsabilità è il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e quindi sottratto alla sfera d'intervento del custode. Nel novero delle ipotesi di caso fortuito rientra anche il fatto del danneggiato (es. scivolo su di una superficie pur essendomi reso perfettamente conto della pericolosità di quella cosa).

La cosa che provoca il danno non dev'essere pericolosa in sé, ma allo stesso tempo non dev'essere semplice strumento di propagazione del fatto dannoso.

Spieghiamoci meglio: un pavimento, in sé, non è pericoloso, ma se è reso scivoloso dalle operazioni di pulizia non segnalate, può diventarlo e essere causa attiva di danno. Se c'è una perdita d'acqua al quinto piano che, passando per il balcone del quarto reca un danno all'appartamento al terzo piano, il responsabile sarà il proprietario dell'unità immobiliare al piano più alto e non quello del piano intermedio, salvo il caso di manifesto e volontario disinteresse di quest'ultimo.

In termini di onere probatorio (ossia di prove da fornire per ottenere la condanna del custode) il danneggiato deve:

a) identificare il danneggiato;

b) dimostrare il nesso di causalità tra danno e cosa da cui proviene;

c) dimostrare la consistenza economica del danno (così detta quantificazione).

Al convenuto resterà la possibilità di provare che tutto è avvenuto per un caso fortuito.


Danno da canna fumaria


In questo contesto di carattere generale, è facile comprendere che chi ritiene di aver subito un danno da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria dovrà:

a) identificare con certezza il proprietario di quel bene (es. se condominiale il responsabile sarà il condominio);

b) essere in grado di dimostrare che il danno proviene dalla canna fumaria;

c) quantificare il pregiudizio sofferto (e comunque domandare l'eliminazione del danno stesso).

È bene specificare che iniziare un'azione contro chi non ha titolo per essere considerato custode del bene (nei termini succitati), vuol dire, sostanzialmente, fare un buco nell'acqua.

Prima d'intraprendere qualunque azione (anche la semplice messa in mora che non necessita dell'assistenza legale) è bene comprendere contro chi agire, eventualmente facendosi aiutare da un tecnico per comprendere al meglio lo stato dei fatti e dei luoghi.

riproduzione riservata
Canna fumaria: infiltrazioni e danni
Valutazione: 4.25 / 6 basato su 4 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Reda Gius
    Reda Gius
    Domenica 10 Marzo 2024, alle ore 01:31
    In un condominio di tre piani con canne fumarie interne ai muri, di tipo singole ( ogni appartamento ha la sua canna che arriva al tetto) quindi per l'amministratore sono ritenute private, abbiamo scoperto con una video ispezione che alcune sono state danneggiate con demolizioni e macerie ed anche occupate con tubazioni da parte di un condomino dell'ultimo piano per i lavori di ristrutturazione che ha fatto.
    Come far ripristinare le canne fumarie e chi dovrebbe pagare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Reda gius
      Lunedì 11 Marzo 2024, alle ore 10:56
      Va immediatamente avvisato l'amministratore di condominio per attivare le procedure per la richiesta di ripristino all' uso delle canne fumarie, diversamente va inviata una raccomandata con avviso al proprietario dell'unità immobiliare dell' ultimo piano, intimando ad horas le opere necessarie per il ripristino delle canne fumarie.
      Se non accadrà nulla le rimane solo un' azione giudiziaria. I lavori e le spese del giudizio sono a carico della parte inadempimente. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Aggeggi
    Aggeggi
    Lunedì 28 Novembre 2022, alle ore 23:14
    Abito in un vecchio condominio di 8 unità abitative ex popolari.
    Da progetto, questi alloggi avevano due canne fumarie (una per ciascuna ala del palazzo)e le stufe a legna già impiantate.
    Con il tempo tutti hanno tolto le stufe per problemi di spazio. C'è soltanto nel nostro.
    Abbiamo sostituito la canna fumaria che si collega al piano di sopra e poi c'è la terrazza condominiale.
    Le gravi infiltrazioni dovute ad una coibentazione ormai usurata ed il tratto fuoriuscente di canna fumaria in eternit fanno sì che l'acqua si infiltri attraverso di essa e ci entra acqua dalla stufa, con conseguente rovina irrimediabile della stessa (in terracotta), porte gonfie e muffa.
    La domanda per l'ecobonus 110 %è stata accettata ma non si sa quando cominceranno i lavori.
    È già 3 anni che abbiamo il problema, abbiamo provato a spese nostre di tamponare ma non tolleriamo più.
    Chiedo, CHI deve pagare per i lavori di rifacimento terrazza condominiale o sostituzione canna fumaria?
    E i danni da noi subiti?
    rispondi al commento
  • Gianbravo86
    Gianbravo86
    Martedì 12 Giugno 2018, alle ore 22:54
    Buona sera,abito in un condominio di due piani composto da  4 appartamenti.io abito al primo piano e sopra c'è un altro appartamento entrambi utiliziamo una canna fumaria x i fumi delle nostre caldaie.la stessa identica cosa avviene con gli altri due appartamenti con una seconda canna fumaria separata ed indipendente,che ha infiltrazioni dal cappello ed ha provocato danni al condomino sottostante.chi deve pagare questa sistemazione e sostituzione del cappello?grazie 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Gianbravo86
      Mercoledì 13 Giugno 2018, alle ore 18:43
      I soli condòmini che utilizzano quella canna, si tratta del così detto condominio parziale.
      rispondi al commento
  • Davyde80
    Davyde80
    Venerdì 30 Marzo 2018, alle ore 22:57
    Buona sera  nel caso la canna fumaria passa dal mio appartamento,, ma di uso e proprietà del mio vicino, e ha un infiltrazione, la quale mi ha creato della muffa  la riparazione della stessa e l'imbiancatura, cioè la sistemazione per il danno ricevuto  spetta al singolo proprietario  giusto? Perché stavo per intraprendere un azione legale, ma prima di muovermi vorrei essere sicuro  intanto grazie  Davide 
    rispondi al commento
    • Luig_albino
      Luig_albino Davyde80
      Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 17:23
      Sì, se la canna fumaria è solamente a suo uso, il danno dev'essere da lui risarcito.
      rispondi al commento
      • Davyde80
        Davyde80 Luig_albino
        Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 17:28
        Ottimo, grazie mille 
        rispondi al commento
  • Antilops123
    Antilops123
    Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 11:49
    Nell'ipotesi in cui si trattasse di una nuova costruzione e il danno fosse provocato da una canna fumaria non costruita a regola d'arte dall'impresa costruttrice come converrebbe muoversi una volta quantificato il danno all'appartamento in cui è situata la canna fumaria realizzata male?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Antilops123
      Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 18:19
      Se la costruzione è ancora in garanzia spetta al costruttore tenere indenne il danneggiato dal pregiudizio, ferma restando la responsabilità oggettiva del proprietario della canna fumaria.
      rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
347.657 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI