Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?

Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
Pubblicato il / Aggiornato il

Le infiltrazioni d'acqua in condominio


I danni da infiltrazioni d'acqua sovente rappresentano motivo di aspri scontri, soprattutto in ambito condominiale, perché non è sempre così facile individuare le relative responsabilità e rivolgere le conseguenti azioni per ottenere l'eventuale risarcimento del danno.

In tali casi, infatti, occorre un attento studio del singolo caso concreto, in particolare, sulla base della documentazione e dei rilievi anche fotografici che dimostrino la causa dalla quale origina il danno.

Infiltrazioni condominiali
Compito tutt'altro che agevole, soprattutto in considerazione dell'ampia casistica di danni che possono verificarsi.

Il primo passo da compiere è stabilire con esattezza l'origine dell'infiltrazione a seguito di apposito sopralluogo tecnico effettuato in loco.


Cosa si intende per infiltrazioni?


Tralasciando aspetti particolarmente tecnici, basti rilevare che per infiltrazione si intende solitamente un fenomeno fisico che si realizza con l'attraversamento di un liquido in una superficie solida.

Con specifico riferimento alle infiltrazioni che riguardano le nostre case, spesso l'acqua si insinua nei muri, pareti o anche nei lastrici solari cagionando, in alcuni casi, danni di non poco conto.

Le modalità attraverso le quali si manifesta una infiltrazione sono diverse e imputabili a cause altrettanto diverse, e in particolare: umidità, gocciolamento continuo, stillicidio o, ancora, chiazza bagnata estesa sulla superficie interessata.

Muffa da infiltrazioni soffitto
Nella maggior parte dei casi, la classica infiltrazione si nota sui soffitti delle nostre abitazioni, ma spesso può riguardare anche il pavimento e, in questo caso, ci si trova di fronte a una umidità di risalita.


Responsabilità per infiltrazioni: profili generali


Preliminarmente alla individuazione dei criteri guida per la ripartizione delle responsabilità in caso di danni da infiltrazioni, occorre individuare il riferimento normativo da cui partire per l'analisi tema.

Tale norma è rappresentata dall'art. 2051 c.c. che espressamente dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

L'applicabilità di tale articolo nei rapporti in ambito condominiale è stata affermata, ormai da diverso tempo, dalla giurisprudenza nazionale (Cass., 6 novembre 1986, n. 6507) nelle ipotesi in cui i difetti o guasti delle parti comuni danneggino una proprietà esclusiva e, ovviamente, viceversa.


Responsabilità di natura oggettiva


Al riguardo, occorre, in primis, precisare che la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo.

Ciò significa che, il mero verificarsi dell'evento dannoso è considerato condizione necessaria e sufficiente ai fini della configurabilità della responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa, oggetto di custodia, né la verifica in ordine all'elemento soggettivo della colpa gravante sul soggetto-custode.

Il nesso di causalità fra danno arrecato e responsabilità può venire meno soltanto allorquando intervenga un evento oggettivo esterno rappresentato dal c.d. caso fortuito.

La dottrina e la giurisprudenza hanno delineato l'istituto del caso fortuito come un fattore non riconducibile al comportamento del soggetto responsabile ma all'elemento causale esterno caratterizzato dalla imprevedibilità e inevitabilità.

In altri più specifici termini, per caso fortuito deve intendersi un accadimento imprevedibile e non altrimenti evitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà o dall'azione del soggetto tale da rendere impossibile l'adempimento della obbligazione.


Custode responsabile per le infiltrazioni

Chiarita la natura oggettiva della responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., occorre ora analizzare la figura del custode responsabile.

Al riguardo, occorre precisare che in ambito condominiale, l'individuazione del custode responsabile ex art. 2051 c.c. tenuto al risarcimento del danno, come rilevato, non è sempre di immediata risoluzione.

Il custode è essenzialmente il soggetto tenuto a esercitare il controllo sulla cosa dalla quale si genera il danno. In tale categoria si annovera certamente il proprietario della res, ma in determinati casi può rientrarvi anche il danneggiato.

È il caso, ad esempio, in cui il danno sia stato cagionato da un bene comune, come ad esempio, la tubatura condominiale o facciata esterna tenuta in pessimo stata attraverso la quale si sia insinuata l'acqua causa della infiltrazione.

Infiltrazione da acqua piovana
In questo caso, il condomino, che ha subito il danno da infiltrazione presso il suo appartamento, avrà diritto di ottenere il previsto ristoro. Ma questo sarà diminuito della quota dallo stesso condomino dovuta a titolo di spesa per il rifacimento o il miglioramento della facciata.


Danno da infiltrazioni: responsabilità del condominio o del singolo privato?


Al fine di correttamente individuare il soggetto responsabile tenuto al risarcimento del danno in un contesto condominiale, occorre operare un generale e preliminare distinguo fra le ipotesi in cui il custode della res che ha cagionato il danno sia il condominio, dal caso diverso in cui la cosa appartenga al privato.

Ciò in quanto, pur essendo il condominio il custode ex art. 2051 c.c. dei beni comuni e, pertanto, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che tali beni possano arrecare un danno ai singoli condomini o a terzi, in senso analogo, anche il singolo proprietario dell'appartamento può rispondere per eventuali pregiudizi cagionati dalle proprie cose.

A esempio, se il piatto doccia del bagno di un condomino provochi una infiltrazione al coinquilino del piano inferiore, è evidente che di tale danno ne risponde il privato, il quale dovrà risarcire il vicino di casa, personalmente o azionando l'eventuale polizza assicurativa.

Caso diverso si verifica nelle ipotesi in cui l'infiltrazione da acqua in un appartamento privato sia stata cagionata da una tubatura condominiale.

In tale caso, è evidente, sarà il condominio ad essere ritenuto responsabile e, conseguentemente, obbligato a rifondere il danno, tramite l'assicurazione condominiale.


Responsabilità concorsuale per infiltrazioni di acqua


La delimitazione delle responsabilità fra condominio e condomino non è sempre cosi netta, a esempio nelle ipotesi in cui le infiltrazioni sono causate da acqua piovana.

Il condominio, anche se custode delle parti comuni, non è sempre responsabile dei danni causati dalle perdite d'acqua provocate dalle piogge.

In alcuni casi, infatti, la responsabilità del danno può essere anche attribuita ai singolo condomini.

Infiltrazione da risalita
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, se l'acqua piovana si infiltra attraverso un singolo terrazzo che non copre interamente l'edificio, è il proprietario dell'immobile a cui appartiene il terrazzo a dover risarcire il danno.

Al contrario, se il terrazzo da cui si è generata l'infiltrazione copre interamente il condominio, la responsabilità del danno e il relativo risarcimento, sarà ripartito per un terzo fra il proprietario dell'immobile e per due terzi fra i condomini le cui unità immobiliari sono coperte dal terrazzo (Cass., 10 giugno 2016, n. 12007).

Tale criterio di riparto delle responsabilità si fonda sulla regola generale della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c. a norma del quale nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ognuna di esse è obbligata in solido a indennizzare il nocumento (Cass., 12 marzo 2020, n. 7044).


Il controverso onere della prova in caso di infiltrazioni


Come rilevato, l'ottenimento di un risarcimento, a seguito di un pregiudizio da infiltrazione, non è immediato per il solo verificarsi dell'evento dannoso: occorre, infatti, adempiere a un articolato onere probatorio.

In particolare, il soggetto danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso di causalità, ovverosia che il nocumento sia derivato dall'infiltrazione.

Sarà poi onere del custode dimostrare che il verificarsi del danno sia derivato da caso fortuito.

È evidente che, in tali casi, non può prescindersi dalla perizia di un professionista o, nei casi di più complessa risoluzione e di disaccordo fra le parti, è il giudice a stabilire, mediante la documentazione prodotta in atti, la causa del nocumento.


Risarcimento del danno da infiltrazione


Individuato il soggetto custode, lo step successivo è rappresentato dalla richiesta di risarcimento del danno cagionato dalle infiltrazioni.


Tale risarcimento potrà avvenire per equivalente o per forma specifica.

Nel primo caso il risarcimento consisterà in ristoro economico finalizzato a eliminare il pregiudizio economico subito.

Nel caso di risarcimento in forma specifica, invece, si procederà con l'eliminazione diretta del danno mediante specifiche azioni atte a riportare il bene alla medesima condizione precedente al danno.

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Infiltrazioni d'acqua responsabilità
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  • Gigi
    Gigi
    Sabato 13 Luglio 2024, alle ore 16:06
    Ho un’infiltrazione d’acqua sul muro nel mio bagno.
    Il muro comunica con un mio piccolo sgabuzzino usato da ripostiglio/lavanderia.
    È possibile che il tubo rotto sia condominiale e non privato e quindi il danno di mia competenza?
    rispondi al commento
  • Silvia16
    Silvia16
    Giovedì 23 Maggio 2024, alle ore 00:06
    La mia vicina che ha il garage adiacente al mio giardino che quindi è sotto terra, sostiene che, visto che le piove all'interno, debba io fare un canale di scolo nel mio giardino affinchè l'acqua piovana non penetri piu nel suo garage.
    Considerando che lei ha un muro non impermeabilizzato e vecchio e che io abito qui da 5 anni e in 5 anni questo è il primo anno in cui questa cosa capita io sono obbligata a fare un canale di scolo?
    Sono due villette separate e inoltre le mie grondaie sono parecchio distanti dalla sua proprietà.
    rispondi al commento
  • Katia
    Katia
    Venerdì 25 Agosto 2023, alle ore 20:47
    Nel mio caso, pioveva dal soffitto poiché si era rotto un galleggiante dei recipienti ( non miei) posti sul terrazzo sovrastante (non mio).
    Le pareti, ovviamente, erano fradice, e l'intonaco iniziò a scrostarsi, sempre più
    Ripararono il galleggiante, ma non si sono preoccupati di ritingermi le pareti ( doveva asciugare, poi era inverno, poi il COVID, poi io non risiedo in quella casa, poi non volevo neanche dare disturbo trattandosi solo dun problema estetico...).
    Ora, dopo 4 anni, è caduto giù il soffitto, i calcinacci, si vedono ferri arrugginiti, ed è venuto giù pure il lampadario, ma sostengono sia "condensa".
    Cosa dovrei fare?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Katia
      Martedì 5 Settembre 2023, alle ore 10:26
      Deve notificare all'amministratore quanto verificatosi mediante comunicazione ufficiale (pec, raccomandata) affinchè attivi l'assicurazione condominiale.
      Se risulterà che il condominio non è responsabile, ma la responsabilità è del singolo proprietario dovrà notificare a questi il nuovo danno.
      Si attivi prima con il condominio.
      rispondi al commento
      • Katia6
        Katia6 Debora mirarchi
        Mercoledì 6 Settembre 2023, alle ore 10:58
        Non c'è alcun amministratore condominiale.
        Siamo solo due i proprietari dei vari appartamenti, (per altro parenti).
        Come si dovrebbe procedere?
        Io ho provato con le buone, facendo ragionare sull'assurdità che della "condensa", ammesso che realmente ci sia stata, possa esser sufficiente a far venire giù' lampadario e calcinacci. e visto il precedente episodio di allagamento dal piano superiore...è normale che la causa sia stata quella, anche se a distanza di tempo.
        Lo sostengono che tutto si era asciugato.
        rispondi al commento
  • Adriano
    Adriano
    Giovedì 23 Febbraio 2023, alle ore 15:36
    Il mio piatto doccia ha crepe che ho sigillato con silicone.
    Apparentemente ha tenuto ma si è creata muffa e umidità nella parete adiacente (sempre nel mio appartamento), evidentemente l'acqua è filtrata.
    Può rispondere la polizza condominiale qualora abbia danneggiato anche il condomino al piano di sotto ?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Adriano
      Martedì 5 Settembre 2023, alle ore 10:27
      Il condominio solo se il danno è cagionato da impianto condominiale
      rispondi al commento
  • Tommy
    Tommy
    Mercoledì 20 Luglio 2022, alle ore 17:27
    Ho creato un danno da acqua dal mio radiatore per il riscaldamento al piano sottostante al mio, ma 20 giorni prima nella stessa stanza c’è stata una infiltrazione d’acqua causata dalla rottura di un tubo condominiale durante dei lavori di facciata.
    I danni sono stati pagati dall’impresa ed non erano ancora stati eseguiti.
    Il danneggiato mi chiede di pagargli una parte di danni anche se sono in sovrapposizione.
    Devo pagare?
    rispondi al commento
  • Graziano1
    Graziano1
    Mercoledì 22 Giugno 2022, alle ore 13:30
    Buon giorno,sono proprietario di un garage sopra il quale si trova il vialetto e il verde condominiale. Da 3 anni e mezzo dal soffitto in periodi di pioggia scendono delle gocce di acqua. L’ amministratore ha fatto eseguire vari interventi sulla guaina dapprima di lieve entità e in seguito dal momento che l’ infiltrazione persisteva l’ assemblea condominiale ha deliberato di ampliare lo scavo di 160 mq. (a verbale comunque non è stato specificato).In realtà lo scavo per la sostituzione della guaina è stato di 85/90 mq. Il problema sembrava risolto ma dopo 14 mesi dalla fine dei lavori l’ infiltrazione si è ripresentata.L’ assemblea di pochi giorni fa non ha potuto deliberare la prosecuzione dei lavori poiché non c’era la maggioranza. Ho chiesto all’ amministratore una relazione (ma penso che non me la farà avere) della ditta che ha eseguito i lavori anche per capire se (dopo 14 mesi) si possa trattare di un nuovo episodio.Cosa posso fare? Non posso attendere ancora.Grazie.
    rispondi al commento
  • Milena.1981
    Milena.1981
    Lunedì 20 Giugno 2022, alle ore 21:36
    Venticinque giorni fa ho installato un addolcitore che è coperto da protezione in stoffa estraibile.
    Il 15 giugno, mentre ero fuori regione, vengo contattata dalla proprietaria dell'appartamento sottostante per infiltrazioni d'acqua.
    Subito provvedo a far chiudere la valvola generale dell'acqua.
    Il 16 giugno, al mio arrivo a casa, mi accorgo che la zona attorno all'addolcitore è umida però non c'è acqua ma, alzando la copertura in stoffa, nonostante la chiusura della portata principale dell'acqua, ne continuasse, anche se lenta, la fuoriuscita.
    Dato che l'addolcitore posto in un mobile isolato della casa e che dalla presenza della copertura a protezione dello stesso non potevo immaginare che perdesse acqua che goccia, goccia è riuscita ad oltrepassare il solaio, ciò precisato a chi spetterebbe tinteggiariare il soffitto al proprietario sottostante?
    Considerando che ho un contratto di comodato e non decorso un mese dall'installazione dello stesso?
    rispondi al commento
  • Wollas
    Wollas
    Mercoledì 1 Giugno 2022, alle ore 07:55
    Buongiorno.
    Sono l'inquilino di un mini appartamento a 2° piano.
    Circa 3 settimane fa, il condomino del piano di sotto ha subito una infiltrazione d'acqua.
    L'idraulico crede che sia dovuta ad una fuoriuscita da un tubo del mio sottolavello, in particolare dall'innesto/filettatura ovvero canapa del rubinetto della mandata che dall'esterno entra nel mio appartamento e che, sotto le mattonelle, si sia infiltrata poi nel solaio.
    Premetto che non ci sono tracce di perdite dal mio appartamento e che mai avrei potuto accorgermi, se fosse confermato, di tale perdita.
    Di chi è la colpa?
    Grazie
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Wollas
      Venerdì 3 Giugno 2022, alle ore 16:26
      Se i tubi riguardano la sua unità immobiliare potrebbe essere ritenuto resposabile
      rispondi al commento
  • Freeeee
    Freeeee
    Giovedì 17 Marzo 2022, alle ore 17:41
    Abbiamo un procedimento in corso per danni da infiltrazione.
    L'infiltrazione ha causato crollo del soffitto (intonaco e pignatte).
    La perizia del tribunale ha addebitato le responsabilità in gran parte all'inquilino del piano di sopra (il quale ha abusivamente realizzato wc, doccia, scarico lavatrice nella veranda, sovraccaricando la colonna di scarico condominiale) e in minima parte al condominio che è intervenuto sulla colonna di scarico in maniera non a regola d'arte.
    La procedura attivata è cautelare.
    La mia domanda è, possiamo procedere a realizzare i lavori di ripristino anche se non abbiamo avuto il verdetto del giudice?
    Questa procedura è partita a maggio 2021 e ad oggi non abbiamo ancora avuto un verdetto, la nostra principale necessità è chiaramente rientrare a casa nostra, essendo una famiglia con una bimba piccola.
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Freeeee
      Venerdì 3 Giugno 2022, alle ore 16:28
      Ritengo non sia possibile, ma per avere una risposta più certa occorrerebbe vedere gli atti del giudizio. 
      rispondi al commento
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