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Nel nostro ordinamento il sequestro è il provvedimento di tipo cautelare più frequente nell'ambito della prassi processuale.
Esso trova disciplina agli articoli 670 e seguenti del codice di procedura civile.
Sono disciplinati dalla legge diverse tipologie di sequestri:
Nell'ambito del procedimento penale si cita invece il sequestro preventivo.
L'obiettivo di tutte le diverse tipologie di sequestro, dunque l'elemento che esse hanno in comune, è quello di mantenere invariato una certa situazione di fatto, evitando che il modificarsi degli eventi possa ingenerare una situazione di pericolo.
Le prime due forme di sequestro giudiziario sono rispettivamente il sequestro di un bene, come un bene immobile e il sequestro di prove.
Nel primo caso chi pretende di essere proprietario o possessore di una cosa che sia detenuta da altri può chiedere il sequestro del bene controverso.
Esso viene disposto in via cautelare e mira a tutelare l'attore nell'azione di merito in caso di eventuale vittoria.
La tutela, nel secondo caso, concerne il diritto all'esibizione e comunicazione di mezzi di prova non in possesso di chi pretende di essere proprietario o possessore di una cosa.
In entrambe le fattispecie il sequestro giudiziario è una misura cautelare e preventiva caratterizzata dalla strumentalità rispetto all'emanazione di un provvedimento definitivo nel merito.
Nel primo caso l'attore vincendo la causa sulla proprietà o sul possesso potrà in via definitiva acquisire il bene sequestrato.
Nel secondo caso potrà utilizzarlo come mezzo probatorio per provare il suo diritto e vincere la lite.
I beni sequestrati vengono posti sotto custodia. Il custode solitamente è una persona estranea alla controversia in corso.
Poiché la misura viene disposta nell'ambito di un procedimento cautelare si richiede la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris consiste nella presumibile esistenza di un diritto che deve essere accertato.
Il periculum in mora consiste nella necessità di procedere con la custodia del bene o gestione temporanea dello stesso per evitare che il diritto dell'attore nel procedimento possa essere compromesso.
Si pensi a una eventuale distruzione o lesione dei beni posti sotto sequestro.
Il sequestro giudiziario perde la sua efficacia qualora non venga eseguito entro il termine di 30 giorni dal provvedimento che lo autorizza.
La tempestività dell'attuazione della misura è un requisito indispensabile al fine di non comprometterne l'effetto.
È del tutto evidente la funzione preventiva, probatoria e conservatoria del sequestro giudiziario.
Il sequestro conservativo rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale che vengono esercitati nel lasso di tempo che va dalla nascita di un'obbligazione e il momento (incerto) del suo adempimento.
Siamo di fronte, in pratica, ad una forma di tutela preventiva del credito.
Il sequestro conservativo è previsto dall'articolo 2905 del codice civile.
Se il creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza a suo favore volta ad accertare il suo diritto, il debitore disperda il proprio patrimonio, alienando o consumando, i propri beni può domandare il sequestro di alcuni o di tutti questi beni.
Si ha, in tal caso, quel requisito sopra descritto che è il periculum in mora ovvero il pericolo nel ritardo.
Il giudice concederà il sequestro conservativo qualora dopo una rapidissima indagine dei fatti, si convinca che, con ogni probabilità, il diritto di credito sussiste.
È il cosiddetto fumus boni iuris di cui abbiamo già fatto cenno.
Anche in questo caso i beni sequestrati vengono affidati in custodia al sequestratario. Fino a quando non si sia concluso il giudizio sull'esistenza del diritto di credito, qualsiasi atto di alienazione dei beni è inefficace nei confronti del creditore che ha azionato il sequestro.
Qualora, al termine del giudizio di merito, si dovesse accertare l'insussistenza del diritto di credito i beni verranno liberati e il preteso debitore avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.
Qualora invece si accerti che il credito sussisteva e il debitore era tenuto all'adempimento, egli verrà condannato a pagare e il creditore potrà convertire il sequestro in pignoramento e soddisfarsi con il ricavato dalla vendita forzata.
Il creditore potrà agire con successo solo se il debitore sia proprietario di beni mobili o immobili.
Per quanto a una prima analisi possano apparire simili, pignoramento e sequestro sono istituti diversi.
Il sequestro viene infatti richiesto in via preventiva quando cioè non ci sono ancora i presupposti per attivare la procedura di esecuzione forzata.
Al creditore manca ancora un titolo esecutivo che lo legittimi al pignoramento.
Quest'ultimo, dunque, è la procedura che potrà essere attivata solo quando il diritto del creditore sia stato accertato e vi sia un titolo esecutivo.
Possiamo constatare come nel caso di sequestro giudiziario la materia del contendere sia l'accertamento del diritto di proprietà o possesso di un determinato bene.
Nel caso di sequestro conservativo è il diritto di credito a dover essere accertato.
Il sequestro conservativo si basa sul fondato timore del creditore di perdere la garanzia offerta dal patrimonio del debitore.
Ricordiamo che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora il bene sia stato ceduto ad altri e sia stata esercitata l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di alienazione.
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