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Con l'approvazione della legge Collegato Lavoro viene introdotta un'importante novità in tema di rogito notarile: viene meno l'obbligo di indicare l'esatto importo della provvigione dell'agenzia immobiliare.Indicazione non obbligatoria nel rogito delle provvigioni al mediatore - foto Getty Images
Questo cambiamento mira a tutelare la privacy di venditore e acquirente, semplificando la procedura e potenzialmente favorendo una maggiore flessibilità nella negoziazione delle commissioni.
Sebbene permanga l'obbligo di dichiarare l'utilizzo di un mediatore, la segretezza sull'importo della provvigione sarà garantita, salvo diversa volontà delle parti.
La modifica concerne una precedente normativa che, pur contrastando l'evasione fiscale, limitava la privacy dei contraenti.
Il mediatore è colui che ha un ruolo fondamentale nella ricerca di un immobile da acquistare.
Secondo la definizione che ne dà l'articolo 1754 del codice civile, è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato a ciascuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Quest'ultimo aspetto è di fondamentale importanza, poiché nella riuscita della compravendita egli garantisce un ruolo di terzietà e imparzialità per ciò che concerne gli interessi economici che sono in gioco.
Egli è in possesso dei requisiti di cui alla legge 39/1989 e si è iscritto nell'apposito registro con il titolo di Mediatore.
Ricordiamo che bisogna pagare la provvigione al mediatore nel momento della conclusione dell'affare. In forza di quanto statuito dall'articolo 1755 codice civile il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Quest'ultima parte della norma ha suscitato non pochi problemi interpretativi.
Solo grazie all'intervento della giurisprudenza della Cassazione si è potuto concludere che la provvigione deve essere corrisposta anche nel momento della conclusione del contratto preliminare di compravendita.
Fino ad oggi, nel rogito, le parti dovevano indicare se si erano avvalse di un mediatore, fornendo i dati necessari per la sua identificazione, e dichiarare l'importo della provvigione pagata unitamente alla modalità di pagamento utilizzata.
Questa trasparenza, introdotta dal Ministro Bersani con la legge n. 223 del 2006, se da un lato mirava a contrastare l'evasione fiscale, dall'altro ha comportato la perdita del diritto alla privacy delle parti in merito all'importo della provvigione.Aspetti positivi e negativi sull'importo della provvigione - foto Getty Images
Dunque, scendendo più nel dettaglio, occorreva indicare codice fiscale o la partita iva del mediatore professionista, nonché il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio.
In aggiunta era obbligatorio riportare l'ammontare della provvigione corrisposta dal venditore e dall'acquirente a titolo di compenso per i servizi resi dall'agente immobiliare.
In sede di rogito notarile le parti scoprivano quanto avevano reciprocamente pagato al mediatore con compromissione del diritto alla privacy per tutti i soggetti coinvolti nell'affare.
Con l'approvazione della legge Collegato lavoro, l'importo della provvigione non sarà più presente nell'atto con conseguente semplificazione dello stesso.
Le parti dovranno pur sempre indicare nel documento se si sono avvalse dei servizi del mediatore che le ha messe in contatto, ma saranno libere di riportare o meno l'ammontare della provvigione corrisposta.
Rogito senza l'obbligo di indicare le provvigioni - foto Getty Images
Resterà comunque l'obbligo di fornire i dati relativi all'intermediario, come avviene finora, comprensivi del numero di fattura e dichiarare che la spesa sostenuta corrisponde a quanto riportato all'interno del suddetto documento.
Sarà proprio quest'ultimo punto a scongiurare ogni tentativo di evasione fiscale, in quanto l'agente immobiliare è tenuto a indicare nella fattura elettronica l'esatto importo della provvigione percepita.
È del tutto evidente come, oltre alla privacy delle parti coinvolte nell'affare, si voglia anche garantire la libertà di trattativa tra il cittadino e il professionista.
I mediatori, seguendo le leggi del libero mercato, potranno tranquillamente applicare un prezzo diverso tra venditore e acquirente.
Si ricorda, tra l'altro, che avvalendosi di un agente immobiliare nella compravendita di una casa, si potrà anche beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge in materia.
Sarà infatti possibile portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, il 19% della spesa sostenuta. La detrazione si applica fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna annualità.
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