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L'evoluzione normativa e legislativa, spesso controversa tra livello regionale e livello nazionale, circa il contenimento della spesa energetica degli edifici, ha suscitato non pochi dubbi in merito a diversi argomenti, tra cui l'obbligo o meno della realizzazione degli impianti termici centralizzati per gli edifici condominiali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.
Con l'ultimo D.P.R. relativo al contenimento della spesa energetica degli edifici, il n. 59 del 2009, non vige l'obbligo di realizzazione degli impianti termici centralizzati per i nuovi edifici condominiali e per quelli esistenti e soggetti a ristrutturazioni.
Precisamente l'articolo n. 4 del D.P.R. 59/09 precisa che, per tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiori a 4 e con potenza termica del generatore di calore dell'impianto centralizzato superiore a 100 kW è preferibile il mantenimento degli stessi impianti centralizzati; l'eventuale ricorso ad impianti autonomi, in sostituzione di quello centralizzato, deve essere obbligato da cause tecniche o di forza maggiore ,giustificato con specifica relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato.
Il D.P.R. 59/09 precisa inoltre che, per gli stessi edifici sopra descritti, in caso di ristrutturazione degli impianti termici è necessario adottare sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa; l'eventuale impossibilità di adottare tali sistemi deve essere, per cause tecniche o di forza maggiore, giustificato con specifica relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato.
In tutti i casi di nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici pubblici, o adibiti ad uso pubblico, devono essere rispettati i valori limite dei consumi energetici previsti dall'allegato C del decreto legislativo 192/05 ridotti del 10%, con lo stesso decreto che dà indicazioni sui valori minimi necessari del rendimento medio globale stagionale; sussiste inoltre l'obbligo di realizzazione di impianti termici di riscaldamento, e degli eventuali impianti di condizionamento, centralizzati.
Il D.P.R. precisa infine che le suddette indicazioni ed obblighi si applicano in tutte le regioni che non hanno provveduto all'emanazione di una propria regolamentazione del contenimento della spesa energetica degli edifici.
Tutte le regioni e le province autonome, che hanno provveduto all'adozione di proprie misure, sono esortate ad un graduale allineamento con la legge nazionale in un tempo che non è stato definito.
I principali riferimenti legislativi in relazione al contenimento della spesa energetica degli edifici sono:
Direttiva 2001/91/CE
D.Lgs. 192/05
D.Lgs. 311/06
D.P.R. 59/09 (1° decreto attuativo del D.Lgs. 192/05)
D.M. 26/06/2009 (2° decreto attuativo del D.Lgs. 192/05)
Restiamo in attesa del 3° Decreto Attuativo del D.Lgs. 192/05 e di due ulteriori provvedimenti attuativi del D.P.R. 59/09 per i quali non è ancora prevista alcuna data di emissione.
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