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Cambiare appartamento porta con sé, quasi obbligatoriamente, la necessità di rivolgersi ad un'impresa specializzata che effettui il trasloco delle cose da un appartamento all'altro.
In effetti la voluminosità ed il peso dei mobili, il fatto che molte volte gli appartamenti siano posti in edifici con più piani, la comodità di affidare tutto il lavoro (e la fatica) ad una ditta che opera nel settore, fanno sì che gli interessati decidano di affidarsi ad un soggetto terzo per queste operazioni.
Esistono delle regole che la ditta incaricata deve rispettare per assumere l'incarico e che permettano di valutarne serietà e professionalità?
Quali sono le operazioni, di base, che la ditta si obbliga ad eseguire e quali quelle che necessitano di un apposito accordo?
Vale la pena analizzare per ordine e con l'ausilio delle norme e delle pronunce giurisprudenziali le questioni appena sollevate.
Le norme di riferimento sono, per quanto riguarda le imprese, la l. n. 298 del 1974 e il d.lgs n. 395 del 2000; per quanto riguarda il rapporto contrattuale traslocatore – traslocante, in linea generale, le norme del codice civile (artt. 1678 e ss. c.c.) relative al contratto di trasporto.
In primo luogo, per non incappare in sgradevoli inconvenienti, è fondamentale rivolgersi ad imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi tenuto presso il Ministero dei trasporti.
A norma del primo e secondo comma dell'art. 41 l. n. 298/74, infatti, per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
Per le imprese sprovviste di queste autorizzazioni sono previste sanzioni di natura economica e d'interdizione dall'attività; per il contraente nessuna sanzione ma certamente una minor garanzia di serietà e professionalità oltre che maggiori problematiche nel caso di contenziosi con il traslocatore.
Per intendersi, anche per i traslochi di modesta entità, effettuati dai così detti padroncini, vale la pena rivolgersi a ditte autorizzate.
Una volta preso contatto con l'impresa è utile invitarla ad effettuare un sopralluogo per verificare la quantità e le caratteristiche delle cose oggetto del trasloco.
Ciò sia per esigenze meramente organizzative (spazio necessario nei mezzi utilizzati per il trasporto, eventuali autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, ecc.) sia per un più preciso e dettagliato preventivo.
La determinazione del prezzo, infatti, a seguito della promulgazione del d.lgs n. 286/05 è affidata interamente alla libera contrattazione tra le parti, essendo stato abrogato il c.d. sistema di determinazione a forcella.
Nel caso di mancato accordo sul prezzo o di variazione per circostanze sopravvenute (si pensi al traslocante che aumenti il numero dei colli da trasportare), esso è determinato, in virtù dell'applicazione analogica delle norme dettate in materia di appalto.
L'effettuazione del sopralluogo, inoltre, è determinante anche ai fini dell'inquadramento giuridico del contratto di trasloco.
Né il codice civile né le leggi speciali disciplinano questo particolare tipo di contratto.
La determinazione delle operazioni da effettuare in sede di trasloco, dunque, è di fondamentale importanza al fine di comprendere quali siano le norme applicabili.
Spesso, infatti, soprattutto in sede di qualificazione giuridica del tipo contrattuale si parla di contratto misto o innominato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece, se non è stato concordato nulla di particolare rispetto al classico trasporto di cose le operazioni di imballo, carico e scarico a destinazione delle masserizie sono meramente accessorie e complementari al trasporto, e pertanto, quando siano convenute, come è la regola quando il contratto intervenga con imprese appositamente attrezzate, non valgono a snaturarlo e a trasformarlo in un contratto innominato o misto (così Cass. 28 novembre 2003 n. 18232).
L'inquadramento del trasloco nell'ambito del contratto di trasporto consente di dire che la forma scritta non è obbligatoria (tuttavia è consigliabile).
Allo stesso modo è consigliabile la redazione di un inventario delle cose consegnate al trasportatore e dell'indicazione di particolari caratteristiche dei beni da traslocare (fragilità, ecc.).
Le prestazioni accessorie, e quindi incluse ex se nel contratto, sono l'imballo, il carico e lo scarico della merce.
In queste operazioni vanno fatte rientrare montaggio e smontaggio degli arredi nel caso di trasloco di mobilio d'ufficio o d'abitazione.
È chiaro che il semplice trasporto di scatolame da un garage ad un altro non comporta questo tipo di prestazioni se non espressamente pattuite.
Per fare un esempio:
se Tizio contatta l'autotrasportatore Caio per spostare una serie di scatole da un garage ad un deposito, il compito di Caio s'intende assolto con le semplici operazioni di carico, trasporto e scarico.
Il disimballaggio e il posizionamento sulle scaffalature del contenuto dei colli trasportati è operazione eccedente l'ordinario e, quindi, andrà specificamente pattuita.
In ogni caso, ferma restando la disciplina principale, saranno le parti, di volta in volta, a poter aggiungere specificare il tipo di prestazione da eseguirsi.
Nei casi di danni alle cose, occorsi durante le operazioni di trasloco, dottrina e giurisprudenza, a parte l'ordinaria responsabilità contrattuale, ritengono applicabile anche l'art. 2051 c.c. (Danni da cose in custiodia).
La differenza sta nel fatto che in quest'ultimo caso si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo che può essere superata, solamente, dimostrando che il fatto è dovuto ad un caso fortuito.
Un'ultima annotazione: nel caso di contratto con i consumatori (es. il classico trasloco del mobilio e delle suppellettili di una civile abitazione) il contratto non potrà contenere clausole c.d. vessatorie.
Sono tali quelle clausole che impongono particolari pesi o limitazioni al consumatore, quali ad es. limitazioni di responsabilità per danni alle cose.
Qualora fossero inserite, queste prescrizioni devono, in ogni caso, essere considerate inefficaci.
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