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Al momento della morte di una persona (detta de cuius) si apre la successione ereditaria.
Il patrimonio del defunto, ovvero la sua eredità, si trasmette ai suoi successori, gli eredi.
L'eredità può trasmettersi per legge o per testamento.
La successione per legge (o altrimenti detta legittima) si applica solo qualora manchi in tutto o in parte un testamento. Se il de cuius non ha fatto testamento l'eredità si devolve ai parenti indicati dalla legge e secondo l'ordine da essa fissato.
Qualora vi sia testamento si apre invece la successione testamentaria.
Il testamento viene definito dalla legge all'articolo 587 del codice civile come un atto revocabile con il quale, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, una persona dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Esaminando tale definizione possiamo individuare quali sono le caratteristiche essenziali di questo atto. Si tratta in primo luogo di una dichiarazione unilaterale di volontà che produce i propri effetti al momento della morte di chi l'ha effettuata.
È un atto personalissimo che non può essere compiuto da un rappresentante legale o volontario. È un atto a causa di morte. Ha infatti la funzione di disciplinare la successione del testatore in maniera diversa da quanto previsto dalle norme sulla successione ereditaria e nei limiti di quanto previsto in materia di successione necessaria.
Il testamento può essere revocato in ogni momento. Fino all'ultimo istante della sua vita il testatore può sia revocarlo che apportarne variazioni.
Non è recettizio in quanto non necessita della conoscenza e accettazione di qualcuno per essere valido. È un atto di liberalità poiché si arricchisce qualcuno per spirito di liberalità.
In ultimo, è un atto formale. Le formalità richieste dalla legge hanno lo scopo di garantire l'effettività della volontà del suo autore. Non è ammesso infatti un testamento orale.
I casi in cui vi è incapacità di disporre per testamento, come per gli interdetti, i minori o gli incapaci di intendere e volere sono stati previsti dalla legge a tutela della volontà del testatore. Sono anche state individuate le persone incapaci a succedere per testamento, ovvero inidonee ad acquistare i beni per testamento, in quanto in grado di influire sulla volontà del testatore.
Fondamento della successione testamentaria è la tutela dell'autonomia privata.
Vi sono tre tipologie di testamenti previsti dalla legge:
- il testamento pubblico redatto dal notaio;
- il testamento segreto e il testamento olografo,quello di cui ci occuperemo in questa sede.
Il testamento olografo è scritto, datato e firmato di mano del testatore.
Eventuali aggiunte da lui effettuate devono essere redatte nella stessa forma.
La violazione dei suddetti requisiti formali comporta l'impugnabilità del testamento con conseguente nullità o annullabilità dello stesso a seconda dei casi.
Per la sua redazione non è richiesto l'intervento del notaio. Può dunque essere redatto in autonomia dal testatore e senza alcun costo. Costituisce pertanto la forma più semplice di testamento.
I requisiti imposti dalla legge per il testamento olografo sono tre: esaminiamoli uno ad uno.
il testamento deve essere interamente scritto a mano dall'autore, con la penna e su foglio di carta. Il foglio non deve contenere cancellature, correzioni o abrasioni.
La grafia deve essere il più chiara e leggibile possibile. Non deve essere redatto utilizzando strumenti meccanici come computer e macchina da scrivere.
Il difetto di tale requisito comporta la nullità del testamento.
Il testamento olografo deve essere firmato da chi lo ha redatto, in calce alle proprie disposizioni. Nel caso in cui il documento sia costituito da più pagine, è necessario firmare ciascuna di esse. La sottoscrizione è richiesta per la duplice funzione di identificare l'autore e confermarne le sue volontà. Anche la mancanza della sottoscrizione è causa di nullità del testamento.
La data del documento deve essere riportata a mano dal testatore. Non è necessario si tratti di data certa attestata da pubblico ufficiale.
La mancanza della data rende il testamento annullabile.
Il testamento olografo rappresenta la massima libertà di disporre dei propri beni. Non esistono modelli precostituiti o facsimili per redigere un testamento olografo. Presenta indubbiamente dei vantaggi ma anche taluni rischi.
È bene infatti evidenziare che, alla semplicità di redazione, si accompagnano alcuni aspetti negativi.
Dal punto di vista del contenuto l'autore non esperto di diritto potrebbe incorrere in problemi di validità e il documento potrebbe essere soggetto a impugnazione.
Inoltre, non essendovi obbligo di deposito presso notaio, potrebbe smarrirsi o comunque non essere reperito dagli eredi nel momento opportuno.
La legge non impone alcuna forma e modalità di conservazione del testamento olografo.
Una volta redatto, il documento può essere tenuto in casa propria oppure consegnato ai beneficiari delle disposizioni testamentari, ad altra persona di fiducia o a un professionista.
Il base a quanto previsto dall'articolo 620 del Codice Civile, chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarsi dinnanzi a un notaio per la sua pubblicazione.
Si tratta di una formalità necessaria affinché, dopo il decesso del testatore e a seguito dell'apertura della successione, le disposizioni testamentarie possano essere rese note ed efficaci. Viene così divulgato il contenuto di un testamento, che per sua natura non è pubblico.
A tal fine il notaio dovrà redigere il verbale di pubblicazione del testamento, in presenza di due testimoni. La pubblicazione viene poi annotata nel registro generale dei testamenti che consente agli eredi interessati di sapere se il defunto ha lasciato un testamento.
Il notaio che ha effettuato la pubblicazione dovrà darne notizia a coloro che risultano beneficiari.
Avvenuta la pubblicazione il testamento olografo ha esecuzione.
Le disposizioni testamentarie che formano il contenuto tipico del testamento sono: l'istituzione di erede e il legato.
Istituzione di erede: è la disposizione con la quale il testatore designa gli eredi, detti anche successori a titolo universale, che possono essere più di uno. In quest'ultimo caso succedono per la quota stabilita dal testatore ma se nulla è detto in parti uguali. Le quote si calcolano sull'intero patrimonio.
Uno o più legati: si tratta di disposizioni a titolo particolare, in quanto hanno per oggetto determinati beni. Il successore in questo caso assume la qualità di legatario.
Le persone beneficiarie delle disposizioni testamentarie devono essere determinate o quanto meno determinabili in base a criteri da esse ricavabili.
Con la successione testamentaria abbiamo visto che il testatore designa la persona o le persone che alla sua morte gli succederanno. Tuttavia, le disposizioni testamentarie non possono ledere la cosiddetta quota legittima. La legge riconosce infatti a taluni parenti stretti, detti legittimari, il diritto di succedergli in una determinata quota.
È evidente il limite posto dalla legge alla facoltà di disporre dei propri beni per il caso di morte.
La facoltà suddetta può essere esercitata solo entro la quota disponibile del patrimonio.
Un'altra quota, detta riserva o legittima spetta a determinati parenti, anche contro la volontà del testatore. La legittima corrisponde a una frazione aritmetica del patrimonio ereditario.
Se da un lato la legge protegge la volontà di chi dispone dei propri beni in caso di morte, dall'altro intende garantire la conservazione del patrimonio del defunto nell'ambito dei familiari più stretti. Nel disporre dei propri beni con atto di ultima volontà l'autore non ha lo stesso potere sulle cose riconosciutogli in vita a titolo oneroso.
Si deve comunque tener presente che la lesione dei diritti dei legittimari non influisce sulla validità del testamento. Esso potrà pienamente produrre i propri effetti qualora i legittimari rinuncino alla loro quota o non faranno valere il loro diritto nel termine di prescrizione decennale.
Diversamente, i parenti che con le disposizioni testamentarie sono stati pretermessi, potranno far valere il loro diritto esercitando un'apposita azione, detta azione di riduzione, e potranno concorrere nella successione insieme agli altri eredi testamentari o legittimi.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota a disposizione del testatore sono dunque soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
L'esercizio dell'azione di riduzione dà luogo a una pronuncia di inefficacia della disposizione impugnata. Ad essa consegue l'obbligazione di restituzione a carico del beneficiario della disposizione inefficace.
L'invalidità del testamento o di sue parti, può essere di due tipi: nullità o annullabilità.
La nullità è la forma più generale che sussiste quando vengono violate delle disposizioni di legge, a meno che sia lo stesso legislatore a prescrivere l'annullamento.
Più nello specifico, il testamento olografo è nullo per vizio di forma, qualora non sia scritto di pugno dal testatore ma a macchina o a mano di altri, oppure se sia mancante della sottoscrizione del suo autore. Sono inoltre nulle le disposizioni testamentarie a favore di persona incapace di ricevere.
L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato ed è imprescrittibile.
L'annullabilità è prevista in caso di vizio di forma che non comporti la nullità come in caso di mancanza della data.
Inoltre si riscontra in un triplice ordine di casi:
- annullabilità del testamento per incapacità di disporre, come nel caso del minore, interdetto incapace naturale;
- annullabilità del testamento per vizi della volontà, come nel caso di violenza, dolo o errore.
L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato e si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono, per il caso di incapacità, dalla data di esecuzione del testamento; per i casi di vizi di volontà, dal giorno della scoperta.
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