Esso è entrato in vigore solo il 16 febbraio del 2005 dopo l'approvazione della Russia e tra poco festeggeremo il 4° anno della sua entrata in vigore.
Il noto trattato internazionale riguardante il riscaldamento globale e l'ambiente, protocollo di Kyoto, fu sottoscritto nella città giapponese Kyoto, da cui prende il nome, nel dicembre 1997 da più di 160 paesi (vari paesi industrializzati non hanno voluto ratificare il protocollo, tra cui gli Stati Uniti e l'Australia).
Esso è entrato in vigore solo il 16 febbraio del 2005 dopo l'approvazione della Russia e tra poco festeggeremo il 4° anno della sua entrata in vigore.
Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.
L'accordo internazionale, firmato nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici del 1997, prevedeva la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Tutti i paesi riconobbero la necessità di dover intervenire in merito al problema ambientale.
Si approvò, per consenso, nell'art.3, la decisione secondo la quale i paesi industrializzati si impegnavano a ridurre, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% di gas serra rispetto ai livelli del 1990.
”Le Parti incluse nell'Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell'Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012”. art.3
Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione devono dunque ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8%.
La diminuzione delle emissioni di elementi inquinanti è riferita a sei gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), Metano (CH4), Protossido di azoto (N2O), Idrofluorocarburi (HFC), Perfluorocarburi (PFC), Esafluoro di zolfo (SF6).
Il mondo scientifico parla di tutti questi gas in termini di CO2 equivalenti con riferimento alle loro capacità climalteranti.
Tali sostanze sono maggiormente prodotte da centrali produttrici di corrente elettrica, raffinerie, acciaierie, industrie chimiche e tutte quelle in cui avviene una trasformazione di elementi e gas a danno dell'ambiente e responsabili dell'effetto serra, degli stravolgimenti climatici e del surriscaldamento globale.
Per adeguarsi e raggiungere gli obiettivi prefissati dal Protocollo sono state stilate alcune proposte ed una serie di azioni da rispettare.
I Paesi aderenti devono inoltre predisporre progetti per la protezione di boschi, foreste e terreni agricoli che assorbono anidride carbonica.
I limiti fissati per l'emissione di anidride carbonica, varia da Paese a Paese.
Tale quantità è chiamata quota di carbonio.
Coloro che hanno raggiunto una efficienza tecnologica maggiore possono vendere le proprie quote non utilizzate agli atri stati firmatari meno efficienti attraverso l'Emission Trading.
Cosa prevede il protocollo di Kyoto?
L'art.10 prevede inoltre l'obbligo per tutti i firmatari, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, di formulare, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio–economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, i settori energetico, dei trasporti e dell'industria come pure l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici.
Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l'accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l'efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l'accesso ad esse.
Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico ele conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo 5 della Convenzione.
Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno,ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione di programmi di educazione e formazione,compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso alle relative informazioni.
Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della Convenzione.