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27 Settembre 2010 ore 08:15 - NEWS Amministratore di condominio |
Il portiere, o portinaio, viene assunto a seguito di una decisione assembleare che a seconda delle circostanze può configurarsi come un'innovazione o come un atto di straordinaria amministrazione.
Una volta decisa l'instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di regolarizzarla, è necessario stipulare un contratto.
Una della principali fonti regolamentari per valutare quali siano le mansioni, l'orario di lavoro, la retribuzione, le ferie, la durata del contratto e le sue modalità di scioglimento è il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (così detto C.C.N.L.).
Questi contratti non hanno valore di legge (non si applicano a tutti i portieri per intendersi) ma trovano piena efficacia solamente in relazione a quei rapporti di lavoro nei quali datore (ossia il condominio ) e lavoratore (portiere) sono iscritti alle organizzazioni di categoria (sindacati, ecc.) che quell'accordo hanno stipulato.
Ciò perché a tutt'oggi risulta inattuata una delle norme che garantirebbe la così detta efficacia erga omnes dei contratti collettivi: il riferimento è all'art. 39 della Costituzione.
È stata la giurisprudenza, in seguito, ad affermare in modo piuttosto costante che, in ogni caso, è sempre utile fare riferimento a quel genere di contratto collettivo per tutti i rapporti da lavoro che non fossero direttamente soggetti a quella disciplina.
Nel caso del servizio di portierato, l'accordo che trova maggiore applicazione, non fosse altro per la rilevanza delle parti sociali che hanno concorso a formarlo, è quello stipulato tra CONFEDILIZIA (in rappresentanza dei proprietari di fabbricati) e FILCAMS - CGIL FISASCAT - CISL UILTuCS – UIL (ossia i sindacati dei lavoratori).
Esso è stato stipulato l'1 aprile del 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010.
Non è l'unico contratto collettivo nazionale (tra i più noti si ricorda quello stipulato tra UPPI e Federproprietà, Confsal e Fesica Confsal con scadenza giugno 2011) ma, si ribadisce, per la rilevanza dei soggetti che v'hanno è sicuramente il più applicato.
Vale la pena, senza addentrarsi nei tecnicismi tipici di questi accordi, mettere in evidenza le principali caratteristiche del C.C.N.L.
Una premessa: la forma del contratto di assunzione è quella scritta.
In primo luogo le mansioni affidabili al lavoratore.
Il contratto le differenzia in quattro categorie (portiere propriamente detto, impiegato, lavoratore addetto alla pulizia, assistente del portiere).
Ogni categoria, a sua volta, è suddivisa in sottocategorie nelle quali si specificano ancor più dettagliatamente le mansioni da svolgere.
Per il caso di portiere con alloggio sono individuate, altresì, le caratteristiche minime dell'unità immobiliare.
Nel contratto è disciplinata altresì la durata del rapporto di lavoro.
Al fianco della classica forma del contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, sono previste una serie di tipologie che vanno incontro al così detto concetto di flessibilità.In tal senso, quindi, è prevista la possibilità di assumere un lavoratore a tempo determinato (pieno e parziale), fare ricorso al così detto lavoro interinale o alla più nuova figura del job sharing (ossia del lavoro condiviso da due persone che si obbligano, solidamente, a svolgere la medesima prestazione art. 41 - 45, D. lgs n. 276/2003).
Il contratto, naturalmente, prevede i livelli minimi di retribuzione e le modalità di risoluzione dello stesso (con o senza preavviso a seconda della causa che ha generato il recesso del lavoratore o il licenziamento).
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