Contratto nazionale dei portieri di edifici

Il dipendente del proprietario di fabbricati ed il contratto collettivo nazionale di lavoro. La disciplina contrattuale e l'applicabilità ai portieri dei condomini.
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Il portiere, o portinaio, viene assunto a seguito di una decisione assembleare che a seconda delle circostanze può configurarsi come un'innovazione o come un atto di straordinaria amministrazione.

Una volta decisa l'instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di regolarizzarla, è necessario stipulare un contratto.

Contratto Nazionale dei Portieri di Edifici

Una della principali fonti regolamentari per valutare quali siano le mansioni, l'orario di lavoro, la retribuzione, le ferie, la durata del contratto e le sue modalità di scioglimento è il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (così detto C.C.N.L.).

Questi contratti non hanno valore di legge (non si applicano a tutti i portieri per intendersi) ma trovano piena efficacia solamente in relazione a quei rapporti di lavoro nei quali datore (ossia il condominio) e lavoratore (portiere) sono iscritti alle organizzazioni di categoria (sindacati, ecc.) che quell'accordo hanno stipulato.


Ciò perché a tutt'oggi risulta inattuata una delle norme che garantirebbe la così detta efficacia erga omnes dei contratti collettivi: il riferimento è all'art. 39 della Costituzione.

È stata la giurisprudenza, in seguito, ad affermare in modo piuttosto costante che, in ogni caso, è sempre utile fare riferimento a quel genere di contratto collettivo per tutti i rapporti da lavoro che non fossero direttamente soggetti a quella disciplina.

Nel caso del servizio di portierato, l'accordo che trova maggiore applicazione, non fosse altro per la rilevanza delle parti sociali che hanno concorso a formarlo, è quello stipulato tra CONFEDILIZIA (in rappresentanza dei proprietari di fabbricati) e FILCAMS - CGIL FISASCAT - CISL UILTuCS – UIL (ossia i sindacati dei lavoratori).


PortiereEsso è stato stipulato l'1 aprile del 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010.

Non è l'unico contratto collettivo nazionale (tra i più noti si ricorda quello stipulato tra UPPI e Federproprietà, Confsal e Fesica Confsal con scadenza giugno 2011) ma, si ribadisce, per la rilevanza dei soggetti che v'hanno è sicuramente il più applicato.

Vale la pena, senza addentrarsi nei tecnicismi tipici di questi accordi, mettere in evidenza le principali caratteristiche del C.C.N.L.

Una premessa: la forma del contratto di assunzione è quella scritta.
In primo luogo le mansioni affidabili al lavoratore.

Il contratto le differenzia in quattro categorie (portiere propriamente detto, impiegato, lavoratore addetto alla pulizia, assistente del portiere).

Ogni categoria, a sua volta, è suddivisa in sottocategorie nelle quali si specificano ancor più dettagliatamente le mansioni da svolgere.


Per il caso di portiere con alloggio sono individuate, altresì, le caratteristiche minime dell'unità immobiliare.
Nel contratto è disciplinata altresì la durata del rapporto di lavoro.

Al fianco della classica forma del contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, sono previste una serie di tipologie che vanno incontro al così detto concetto di flessibilità.

Portiere di edificioIn tal senso, quindi, è prevista la possibilità di assumere un lavoratore a tempo determinato (pieno e parziale), fare ricorso al così detto lavoro interinale o alla più nuova figura del job sharing (ossia del lavoro condiviso da due persone che si obbligano, solidamente, a svolgere la medesima prestazione art. 41 - 45, D. lgs n. 276/2003).

Il contratto, naturalmente, prevede i livelli minimi di retribuzione e le modalità di risoluzione dello stesso (con o senza preavviso a seconda della causa che ha generato il recesso del lavoratore o il licenziamento).

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Contratto nazionale dei portieri di edifici
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  • Cinzia
    Cinzia
    Venerdì 7 Ottobre 2016, alle ore 14:07
    Quanti mesi può durare un periodo di prova in una portineria è di legge fare un contratto di 10 mesi e perché non di 12?
    Ne va delle mie ferie?
    rispondi al commento
  • Alfonso
    Alfonso
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 15:44
    Almeno constatiamo che è scaduto il 31.12.2012 e rimaniamo in attesa del rinnovo.
    rispondi al commento
  • Alfonso
    Alfonso
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 09:26
    Quindi, noi amministratori di condominio, aspettiamo normalmente più di due anni prima del "normale" rinnovo del contratto proprietari di fabbricati con tutti i conteggi per gli arretrati?
    rispondi al commento
  • Moniquebellini
    Moniquebellini
    Mercoledì 23 Dicembre 2015, alle ore 12:44
    Buongiorno,
    da 4 anni mi stanno offrendo sostituzioni di portineria senza contratto, senza firme e solo tramite mail, a voce e con "conferma" tramite cartello apposto in portineria e vengo pagata 10€ lordi (RA a parte) presentazione di un semplice file excel con le presenze è possibile che non debba firmare un contratto e che sostituisca il custode da un giorno all'altro senza avere "alcuna garanzia"???
    Se mi faccio male???
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Moniquebellini
      Lunedì 4 Gennaio 2016, alle ore 16:36
      Credo che la situazione non sia regolare ed è bene che ti rivolga ad un sindacato per valutare, carte e legge alla mano, quale sia la soluzione migliore a tutela dei tuoi diritti.
      rispondi al commento
  • Ferdinandotritone
    Ferdinandotritone
    Lunedì 27 Aprile 2015, alle ore 23:53
    Buonasera Avvocato le chiedo scusa se la disturbo ancora il condominio per il quale presto servizio prima che io prendessi servizio aveva il riscaldamento centralizzato poi li anno aboliti .Considerando che usufruisco dell'alloggio condominiale vorrei sapere se mi spetta un indennizzo per il anche perché si sono rifiutati di farmi installare un impianto di climatizzazione .naturalmente a mie spese .grazie anticipatamente .ferdinando tritone
    rispondi al commento
  • Rossanocaselli
    Rossanocaselli
    Lunedì 27 Aprile 2015, alle ore 20:13
    Buonasera Avvocato, vorrei sapere qual è il periodo massimo per un dipendente di uno stabile (custode) che si possa mettere in malattia. E siccome si è reso necessario assumere un sostituto, quando si potrà licenziare il primo per prosecuzione della malattia. Grazie Cordiali saluti
    rispondi al commento
  • Ferdinandotritone
    Ferdinandotritone
    Mercoledì 17 Settembre 2014, alle ore 09:42
    Segue secondi ingresso volevo sapere se mi spetta l'indennizzo delle secondo ingresso, .un'ulteriore informazione in base ad una vendita di appartamento il quale ho fatto da intermediario volevo sapere se mi spetta compenso da parte di chi vende e in quale percentuale grazie infinitamente, dal premettere che ho avuto l'incarico di far vedere l'appartamento agli eventuali compratori, sempre grazie peraltro lavoro vostra disponibilità.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Ferdinandotritone
      Venerdì 19 Settembre 2014, alle ore 11:08
      Credo che sia utile valutare la situazione complessiva, contratto alla mano, con un sindacato di riferimento della sua zona.
      Saluti
      rispondi al commento
  • Ferdinandotritone
    Ferdinandotritone
    Mercoledì 17 Settembre 2014, alle ore 09:33
    Buongiorno e grazie anticipatamente per la vostra attenzione, sono portiere da 22 anni volevo chiedere una delucidazione in merito , il condominio il quale presto servizio dispone di due ingressi , il quale però il secondo ingrosso è soltanto per i condomini, perché porta al vano cantinole con eventuale uscita all'interno del fabbricato per l'accesso alle due scale , da precisare che questo secondo accesso e costituito da un secondo numero civico
    rispondi al commento
  • Nicola Mazzone
    Nicola Mazzone
    Sabato 23 Novembre 2013, alle ore 09:19
    Sono portiere di condominio in servizio da oltre 20 anni a norma di regolare contratto di lavoro collettivo.
    Ho sentito che in una prossima Assemblea si deciderà di ridurmi l'orario di lavoro e conseguentemente lo stipendio.
    Un fatto che mi creerà non pochi problemi avendo io assunto impegni finanziari anche in relazione al mantenimento di un figlio autistico.
    Questa decisione è prevista dal CCNL a norma del quale fui assunto?
    Ringrazio vivamente.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Nicola Mazzone
      Lunedì 25 Novembre 2013, alle ore 14:57
      Approfondisca la situazione con un sindacato.
      rispondi al commento
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