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Google Earth varca le soglie del tribunale dall'ingresso principale: le immagini fornite dal programma sono prova idonea, per i giudici, a legittimare l'irrogazione di una sanzione per commissione di un illecito edilizio.
Resta salva la possibilità per il sanzionato di discolparsi fornendo una prova contraria di quanto contestatogli.
Il principio è stato espresso di recente dalla sentenza del TAR Calabria n. 1604 del 2018; ma la sentenza non è nuova sul punto, rifacendosi ad un precedente che essa stessa richiama e che costituisce un precedente comunque recente; si tratta della sentenza, emessa dalla Corte di Cassazione in sede penale, n. 48178 del 15 settembre 2017.
Entriamo dunque nel dettaglio della fattispecie decisa dalla sentenza del tribunale amministrativo della Calabria e poi vediamo il percorso logico-giuridico seguito dai giudici nell'emettere il provvedimento.
Il caso di specie riguarda l'impugnazione di più atti: l'ordinanza di annullamento della concessione edilizia in sanatoria e del relativo certificato di agibilità, l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività commerciale svolta nell'immobile, e la successiva ordinanza di demolizione del manufatto.
In sostanza, i provvedimenti sono tutti stati emessi in conseguenza dell'annullamento in autotutela della sanatoria concessa in precedenza.
Concessione edilizia in sanatoria che era stata emessa nel 2008 in relazione ad una domanda di condono depositata nel 1987ai sensi della L. n. 47/1985.
L'annullamento era intervenuto in seguito ad accertamenti successivi al provvedimento di concessione in sanatoria.
La domanda di condono prevista dalla legge n. 47 del 1985, per essere accettata, deve riguardare le pere di abusivismo edilizio realizzate prima del 1° ottobre 1983.
Lo stabilisce espressamente l'art. 31 della legge citata, il quale fornisce, tra l'altro, alcuni dettagli circa il concetto di edificio e opera ultimata.
L'art. 31, co. 2 specifica infatti che:
si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente (art. 31, co.2 L. n. 47/1985).
Dunque, presupposto indefettibile per la concessione del condono è che si tratti di opere realizzate prima di quella data. Ma, nel caso di specie, come stiamo per vedere, risulta il contrario.
Infatti, le fotogrammetrie acquisite presso la pubblica amministrazione e le immagini rinvenibili con il programma Google Earth dimostrano che all'epoca della domanda e comunque nel 2001 lo stato dei luoghi era differente. Non può dunque riconoscersi la detta sanatoria.
È dunque sulla base di tali elementi di prova che i giudici respingono il ricorso.
I fotogrammi di google earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in sede penale e amministrativa.
Lo ribadisce la sentenza in commento richiamando, come detto, altra precedente, emessa dalla Cassazione in sede penale, la n. 48178 del 15 settembre 2017, la quale, sul punto specifica che i fotogrammi scaricati da Google Earth, rappresentando fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 co. 1 c.p.p. o art. 189 c.p.p..
La Corte riconduce tali mezzi all'espressione altri documenti utilizzata dall'art. 234, co.1, c.p.p. secondo il quale, testualmente:
consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (art. 234, co.1, c.p.p.).
Mentre, l'art. 189 c.p.p. prevede che:
Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova (art. 189 c.p.p.).
Il principio che ammette l'utilizzo come prove, e non come semplici indizi, di fotografie e rilievi fotografici, anche aerei, e che qui si specifica con riferimento a google earth, è stato da tempo affermato dai giudici (v. Cass. n. 11116/1999).
La distinzione tra il concetto di prova è quello di indizio è facilmente intuibile anche per i non addetti ai lavori, anche solo sulla base della esperienza in materia di gialli che ognuno di noi può avere data la larga diffusione del genere in tv, cinema, romanzi etc.
L'indizio va valutato insieme ad altri indizi, più precisamente, stabilisce il nostro codice di procedura penale che l'esistenza di un fatto può ricavarsi da indizi solo se questi sono, secondo l'articolo192, co.2 c.p.p, gravi, precisi e concordanti.
Al contrario, la prova è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un fatto.
Insomma, certamente le prove sono più semplici, ma senza indizi non avrebbero avuto fortuna i tanti autori di romanzi gialli a noi noti: sarebbe stato tutto troppo semplice; d'altronde, nemmeno la realtà è poi così semplice.
Spetterà poi al ricorrente, il quale afferma l'anteriorità delle opere al 1983, dare prova di ciò.
In mancanza di tale prova, come accade nel caso di specie, il provvedimento di annullamento, afferma la sentenza, è legittimo.
Anche qui è menzionato un precedente: quello della sentenza del TAR Napoli n. 4638 del 2012 che su un caso similare aveva affermato che in assenza della prova dell'anteriorità, affermata dal ricorrente, la tesi dell'ente, corredata dalla prova data da rilievi fotografici, viene accolta.
La P.A. può ritirare una concessione in sanatoria precedentemente emessa, se il provvedimento sia stato emesso sulla base di informazioni false, o anche errate.
In tale caso, infatti, l'amministrazione può esercitare il potere di autotutela e ritirare l'atto, senza fornire una spiegazione della sussistenza di un pubblico interesse in proposito, in quanto, la violazione del pubblico interesse è da rinvenirsi nel fatto stesso per cui un provvedimento della pubblica amministrazione sia stato emesso sulla base di rappresentazioni non veritiere della realtà.
Anche tale principio è già stato affermato (è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 39/2013).
Consegue l'annullamento del certificato di agibilità, il quale, afferma la sentenza in commento (menzionando la sentenza del TAR Napoli n. 1458/2018), non può riferirsi a edifici abusivi e non condonati.
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