Le tabelle millesimali servono a ripartire le spese condominiali in modo proporzionale alla superficie e alle caratteristiche delle singole unità immobiliari.
I millesimi per la riparizione delle spese condominiali
I millesimi sono un metodo convenzionale di ripartizione delle spese condominiali in proporzione al valore delle singole unità immobiliari che lo compongono.
Le tabelle millesimali variano in numero e tipologia in base all'edificio a cui sono destinate.
Le più diffuse sono:
- la tabella A o millesimi generali, utilizzati per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni come il tetto, la facciata e le aree esterne;
- le tabelle Be C rispettivamente relative a scale e ascensori, fondamentali per ripartire correttamente le spese di pulizia, gestione o manutenzione dell'androne, dei corridoi di disimpegno ai vari appartamenti, delle scale e degli ascensori: un condominio molto grande può averne in numero pari a quello dei diversi corpi scala;
- la tabella D o i millesimi del riscaldamento centralizzato, se presente;
- la tabella F per le spese di portierato, dove previsto.
La ripartizione delle spese è di tipo proporzionale. All'intero edificio viene infatti attribuito il valore 1000 (da cui il nome millesimi), che viene quindi suddiviso tra le varie unità immobiliari secondo una combinazione di due principi: la loro superficie e alcuni coefficienti correttivi che ne rispecchiano caratteristiche quali l'orientamento, il piano o il numero di ingressi.
Il peso di tali coefficienti può variare a seconda del tipo di tabella: a un appartamento al terzo piano viene ad esempio attribuita una quota maggiore nelle tabelle millesimali scale rispetto a un altro di pari superficie ma sito al piano terra.
Il calcolo dei millesimi è eseguito da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) e risolta obbligatorio nei condomini con almeno dieci unità immobiliari.
Le tabelle dei millesimi possono essere:
- contrattuali, cioè predisposte dal costruttore di un edificio ancora prima della vendita dei vari appartamenti o dal proprietario originario in caso di frazionamento;
- assembleari o deliberative, cioè discusse e approvate in assemblea con il consenso della maggioranza dei partecipanti e della metà del valore dell'edificio;
- giudiziali, cioè redatte in caso di disaccordo tra i condomini da un perito su incarico di un giudice.