Il Supercondominio è un'entità che sussiste quando ci sono edifici collegati con parti in comune. Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche, doveri e potenzialità.
Il Supercondominio
Il Supercondominio è determinato dalla sussistenza di un insieme di edifici che hanno delle parti comuni.
Affinchè esso si costituisca non è necessario che siano presenti più condominii, quanto che ci siano più edifici connessi, di cui le parti comuni costituiscono accessori collegati.
Stando queste condizioni, il Supercondominio è automaticamente costituito.
Il codice civile non definisce specificamente questa entità, ma l'articolo 1117 bis ne sancisce l'esistenza:
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Le parti comuni interessate possono essere aree verdi, viali, impianti ed altro.
L'amministratore del Supercondominio non coincide necessariamente con quello di ciascun condominio. Egli si occupa di gestire le parti comuni degli edifici che fanno parte del Supercondominio.
Alle assemblee di condominio hanno diritto di partecipare tutti i condomini dei singoli condominii, salvo diverse disposizioni dei regolamenti. Ad ogni modo, se si superano i 60 partecipanti, ogni condominio deve nominare un suo rappresentate.
Le delibere dell'assemblea del Supercondominio hanno effetto immediato, senza dover passare per l'approvazione delle singole assemblee di condominio.
Occorrono, infine, due distinte tabelle millesimali, una per i condominii e una per le parti comuni, alle cui spese ogni condominio contribuirà secondo quanto deciso dalla tabella relativa.
Viene da sé che anche i conti correnti devono essere distinti.