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La sagoma planivolumetrica di un edificio si identifica con la figura solida delimitata dalle varie superfici (i fronti esterni per quelle verticali e le coperture per quelle piane o inclinate) che lo compongono, compresi sporti e aggetti superiori a m 1,50.
Si tratta dunque di un volume tridimensionale che definisce la forma e l'ingombro della costruzione nello spazio. La sua proiezione orizzontale sul terreno coincide normalmente con la superficie coperta.
Tuttavia, questa definizione presenta alcune incertezze sopratutto in relazione agli elementi costruttivi esclusi dalla sagoma, cioè i piani completamente interrati, i balconi scoperti, gli sporti di gronda, le scale esterne (normali e di emergenza), i bow-window, tettoie e pensiline con aggetto inferiore a m 1,50. Infine, le strutture con copertura rimovibile e permeabile come gazebo e pergolati, purché privi di qualunque chiusura laterale.
Quest'ultimo aspetto risulta decisivo soprattutto per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione con fedele ricostruzione e installazione di strutture di arredo quali gazebo, pergolati, pensiline e tettoie.
Si tratta di interventi normalmente ammessi dai regolamenti edilizi e i piani urbanistici, purché senza alterazione della sagoma.
Occorre, dunque, stabilire cosa costituisca un'effettiva alterazione della sagoma: è un argomento molto dibattuto tra gli addetti ai lavori, sul quale il TAR si è espresso varie volte con una nutrita serie di sentenze.
In linea generale non costituiscono alterazioni di sagoma:
Sono viceversa alterazioni:
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