|
Se la pianta infestante coltivata nel giardino del condominio causa danni alla proprietà altrui, il condomino è tenuto al risarcimento?
Questa la domanda posta da un utente sul forum di lavorincasa a cui cercheremo di dare qui una risposta.
Premettiamo però, che non conoscendo i dettagli della vicenda, non potremo che dare risposte di massima che necessitano di una verifica e di un approfondimento nel caso concreto da parte di esperti, facendo cenni alla normativa coinvolta.
Andiamo quindi per ordine e innanzitutto rispondiamo alla domanda dicendo che molto probabilmente (a certezza spesso non è del mondo del diritto, tanto più se non si conosce il caso concreto) sì, il condominio sarà tenuto al risarcimento.
Vediamo ora quali sono le basi normative di tale responsabilità, nonché i criteri che la legge offre circa la quantificazione dell'importo da risarcire.
Nel caso di specie, l'edera, partendo dal cortile condominiale, è giunta a sollevare la pavimentazione esterna di una delle sinole unità immobiliari.
La fonte normativa della responsabilità del condominio risiede in quanto previsto dall'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno di noi è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che non dia prova del caso fortuito; riferendo la norma al caso di specie, si tratterà, dunque, della responsabilità che discende dalla custodia sul bene-cortile condominiale.
Se in generale la responsabilità (extracontrattuale) per il danno prodotto ad altri è disciplinata dall'art. 2043 c.c. - secondo cui:
qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno art. 2043 c.c.
In determinati casi trovano applicazione norme di carattere speciale, come appunto quella contenuta nell'art. 2051 c.c. per i danni causati dalla cose in custodia.
Sì, perché il dovere di custodia spetta sia al proprietario che a colui che ha il possesso o la detenzione della cosa: se ad es. il condominio dà in locazione quella parte di cortile ad un altro soggetto, bisognerà valutare nel caso concreto come è ripartita la responsabilità.
Ad esempio, si dovrà vedere chi ha deciso di coltivare l'erba infestante; chi doveva occuparsi della manutenzione del giardino, etc., fermo restando che la responsabilità delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati è stata attribuita al proprietario (v. ad es. Cass. n. 13881/2009).
La lettera dell'art. 2051 c.c. dispone poi che la responsabilità è esclusa (solo) nel caso in cui il custode dimostri che il danno è stato causato da un caso fortuito, che possiamo definire in parole semplici come quell'elemento estraneo che interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno.
È stata ad esempio affermata la presenza del caso fortuito in un caso di infiltrazioni provocate da un prolungato acquazzone (Cass. n. 10898/2013).
Nel caso concreto si dovrà quindi ricostruire, ove occorra tramite perizia tecnica, le modalità con cui si è prodotto il danno.
Nel caso previsto dall'art. 2051 c.c., il danneggiato dovrà quindi solo dimostrare la produzione del danno ed il nesso di causalità con la cosa tenuta in custodia.
Ci si chiederà poi come e quanto dovrà essere quantificato l'importo da addebitare al condominio o, come si dice in gergo, il quantum del risarcimento.
Anche il problema della quantificazione è spesso causa di controversie.
Può accadere, infatti, che pur essendo d'accordo su chi sia il responsabile, ciononostante le parti finiscano davanti al giudice perché non concordano sulla quantificazione del danno o su altre modalità del risarcimento.
Innanzitutto, chiariamo che il risarcimento del danno può avvenire in forma specifica (cioè mediante il ripristino della situazione preesistente) o per equivalente, cioè mediante il pagamento di una somma corrispondente; sarà il creditore a decidere, anche se il giudice potrà in ogni caso ordinare che avvenga per equivalente se quello in forma specifica dovesse risultare troppo oneroso per il debitore (v. art. 2058 c.c.); come tutti noi possiamo notare nella vita di tutti i giorni, nella generalità dei casi si propende per il risarcimento per equivalente.
Ma, come quantificare il danno?
Secondo quanto dispongono le norme di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.(così stabilisce l'art. 2056 c.c.).
L'art. 1223 c.c. prevede che:
il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta art. 1223 c.c.
Il lucro cessante, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale è valutato dal giudice
con equo apprezzamento delle circostanze del caso (v. art. 2056 co. 2 c.c.).
L'art. 1226 c.c. prevede che se il danno non può provarsi precisamente nell'importo, dev'essere liquidato dal giudice mediante valutazione equitativa.
L'art. 1227 c.c. prevede che se il creditore ha contribuito con colpa alla produzione del danno, il risarcimento deve essere diminuito secondo la gravità della colpa di questi e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate; inoltre, l'art. 1227 c.c. prevede che non c'è obbligo risarcitorio per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Le norme contenute nell'art. 1127 potrebbero facilmente trovare applicazione nel caso in esame: infatti, ove dovesse emergere che il danneggiato abbia lasciato passare del tempo pur avendo notato (o avendo dovuto notare) la presenza del problema, il risarcimento sarà ridotto in applicazione della detta norma.
Se quindi, ad esempio siamo proprietari di un'abitazione ma abitiamo altrove e la casa è disabitata e raramente ci rechiamo per verificarne lo stato, non possiamo addebitare ad altri l'intera responsabilità del danno che poi eventualmente si produce a causa di piante infestanti, ma anche, per fare altri esempi frequenti, infiltrazioni o macchie di umido.
D'altronde, come il proprietario vicino è custode del suo bene, anche noi lo siamo del nostro e certo non possiamo imputare ad altri i danni dovuti al tempo che abbiamo fatto trascorrere nell'incuria.
Può pretendere il danneggiato che il condominio si impegni a piantare una coltivazione meno infestante?
Suona sempre un po' cupa l'idea che qualcuno possa imporre ad un altro cosa fare; ma anche al contrario, l'idea che qualcuno a casa sua faccia cose che vadano a danneggiare il vicino.
Intanto però una soluzione per il futuro si dovrà raggiungere, altrimenti si dovrà fare ricorso al giudice.
L'utente del forum di lavorincasa chiede anche se le spese per il ripristino di quanto danneggiato dall'edera possano usufruire dell'agevolazione fiscale.
Si riferisce, si suppone, alle detrazioni per interventi di recupero, risparmio energetico etc.
La risposta, per chi scrive, è negativa: con riferimento alle singole unità abitative, con riferimento alla tematica in esame si può ipotizzare l'applicazione delle detrazioni fiscali per le spese per interventi di recupero e risparmio energetico elencati dalle norme e, nel caso di specie, anche quelle del bonus verde, ma non quelle sostenute per riparare danni prodotti da terzi.
|
||