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23 Ottobre 2018 ore 15:39 - NEWS Liti tra condomini |
La convivenza tra fumatori e non fumatori, si sa, è faticosa.
E non lo è meno in condominio .
Nel caso degli spazi condominiali possiamo avere due figure di fumatore maleducato: quello che fuma ovunque, quindi anche in tutti i posti dove non può: ad es. al lavoro, o in auto alla presenza di bambini (v. art. 51, L. n. 3/2003), e che sicuramente fumerà anche sul pianerottolo del palazzo, magari lasciando cadere la cenere per terra
In tali casi può capitare anche che si tratti di un soggetto fumatore estraneo al condominio, che si trova lì di passaggio.
E poi c'è un'altra tipologia: quella di chi non fuma in casa (o non lo fanno fumare i suoi conviventi) e si sfoga nella parte condominiale: spesso esiliati dalle proprie abitazioni e dagli uffici i fumatori incalliti a quel punto non possono aspettare di avere uno spazio dove agire (quasi) indisturbati. A quel punto, devono disperatamente fumare, qualunque cosa accada!
Cosa fare se non si tratta di situazioni occasionali ma di vere e proprie abitudini?
Se, ad esempio, come accade a un utente del forum di lavorincasa, non si può nemmeno aprire la finestra?
Nel caso di specie, la finestra dell'utente del forum dà su un piccolo terrazzino chiuso su tre lati, e in parte chiuso con una tettoia.
In quel caso, se il problema non è gravissimo d'inverno, è però insopportabile d'estate, soprattutto nelle situazioni in cui è impossibile utilizzare l'aria condizionata; ad es. in casi di raffreddore (e si sa che col raffreddore una bella sniffatina di fumo di sigaretta non è di certo prescritta dal medico).
Cosa fare dunque? Innanzitutto, non sottovalutare mai il potere di una bella richiesta pacifica: tante volte basta poco a noi tutti per comprendere di avere adottato un comportamento incivile.
In ogni caso vediamo qui quali sono i limiti al fumo in condominio e le relative tutele.
Come noto a noi tutti, da tempo la Legge vieta il fumo nei locali pubblici; precisamente, l'art. 51 della L. n. 3/2003 vieta di fumare nei locali pubblici o aperti a utenti o al pubblico chiusi; sono quindi esclusi gli altri luoghi privati e quelli riservati ai fumatori.
La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 € a 250 €; l'importo è del doppio se la violazione è commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (art. 7, L. n. 584/1975, come sostituito dalla L. 448/2001, co.1.).
Il divieto di fumo di sigaretta prescritto dalla Legge n. 3/2003 vale anche per gli spazi condominiali?
Certo, a meno che non si tratti di spazi aperti o di case private.
Quindi certamente non si può fumare sulle scale o in ascensore.
Il dubbio è completamente sfatato dal Ministero della Salute nella sua pagina internet dedicata al divieto di fumo di sigaretta, ma, anche, e più dettagliatamente, nella nota n. 1505 del 2005.
Teniamo inoltre in considerazione che il condominio quale luogo di lavoro è altresì soggetto alle relative norme. Ad esempio, lo stesso art. 51 prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro riservati ai fumatori devono essere dotati di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria regolarmente funzionanti.
L'amministratore, in qualità di responsabile della gestione condominale, è tenuto ad apporre il cartello di divieto di fumo negli spazi condominiali; ciò è prescritto dall'art. 2.2. dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni firmato il 16 dicembre 2004.
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Tale compito rientra nella più generale attribuzione - prevista dall'art. 1130, co.1, n.2) c.c. - di curare con rispetto l'uso delle cose comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascun condòmino.
Cosa posso fare i singoli condòmini?
Pretendere l'apposizione del cartello di divieto di fumo, segnalare le eventuali violazioni all'autorità competente, ricorrere in sede civile, nonché eventualmente anche in sede penale.
In particolare, in sede civile potrà chiedersi l'inibitoria di un comportamento, ai sensi dell'art. 844 c.c., che vieta le immissioni intollerabili nei rapporti di vicinato.
La norma prescrive, ricordiamo, che debbano essere inibite le immissioni che siano intollerabili, e tale qualità sarà difficile da individuare nel concreto.
L'azione giudiziale sarà pertanto tanto più facilmente vittoriosa quanto più sarà grave il caso concreto. Inoltre, è possibile chiedere il risarcimento del danno: ad es. la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una famiglia che era stata costretta a vivere con le finestre chiuse a causa delle immissioni del fumo di sigaretta provenienti dal bar posto al piano terra (v. Cass. n. 7875/2009).
Infine, ricordiamo i profili penali: ad es. con la sentenza n. 16459 del 2013 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per reato di getto pericoloso di cose (ex art. 674 c.p.) di una persona che aveva gettato (tra l'altro, anche) mozziconi di sigaretta e cenere sul balcone del vicino di casa .
Stesso esito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9474 del 2017 dove si riafferma che per l'integrazione della fattispecie di reato non è necessario il verificarsi effettivo del danno alla persona ma l'idoneità del getto ad arrecare il detto danno; il caso riguardava appunto il getto di mozziconi (e altro) sul balcone dell'appartamento sottostante.
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