Controlli sullo stato dell'acqua, condominio e informazione ambientale

Chiunque può chiedere informazioni sui controlli dell'acqua: l'autorità, oltre a effettuare i controlli, è tenuta, dove richiesto, a renderne noti i risultati.
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Stato dell'acqua e diritto all'informazione ambientale


Chiunque può chiedere di avere le informazioni relative ai risultati dei controlli sullo stato dell'acqua.

Fornitura dell'acqua
Il diritto all'informazione in materia ambientale è espressamente previsto dal D. Lgs. n. 195/2005, che attua nel nostro Paese la direttiva europea sulle informazioni ambientali.

Senza dubbio rientrano tra le informazioni ambientali i risultati dei controlli sullo stato dell'acqua che l'autorità deve effettuare ai sensi del D. Lgs. n. 31/2001.

Tra i soggetti ammessi alla richiesta vi è anche il condominio.

Ciò è quanto risulta, in sintesi, dalla sentenza del TAR (Tribunale Regionale Amministrativo) della Calabria n. 499 depositata il 9 agosto 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino; non prima, però, di avere brevemente accennato al quadro normativo di riferimento.


Diritto all'informazione ambientale


Il diritto a richiedere e ottenere le informazioni ambientali è previsto oggi dal D. Lgs. n. 195/2005, attuativo nel nostro paese della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Acqua destinata al consumo umano
A mente del detto decreto, l'art. 3 prevede, per quanto qui interessa, che la pubblica autorità deve mettere l'informazione ambientale a disposizione di

chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse (v. art. 3, D. Lgs. n. 195/2005).


Eccettuati i casi in cui il diritto di accesso è escluso (ex art. 5, D. Lgs. n. 195), e i casi in cui il richiedente specifichi un preciso termine, l'autorità deve fornire l'informazione il prima possibile e comunque entro trenta giorni (o di sessanta se l'entità o la complessità della questione lo richiedano); se la richiesta è troppo generica l'autorità può richiedere una specificazione.

L'art. 2, per quanto qui interessa, include tra le informazioni ambientali oggetto della normativa:

qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

- lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

- le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi (art. 2, co.1, lett. a, nn.1 e 3).



Diritto all'informazione ambientale e accesso agli atti amministrativi


Come è stato osservato, la disciplina dell'accesso alle informazioni in materia ambientale è di maggior favore per il cittadino rispetto a quella generale in materia di accesso agli atti amministrativi (di cui alla L. n. 241/1990).

Informazioni ambientali sullo stato dell'acqua
Il diritto all'informazione ambientale è infatti più esteso, sia dal punto di vista soggettivo, non essendo richiesto un particolare interesse in capo al richiedente, sia dal punto di vista oggettivo. Questo, in sostanza, per l'ampiezza delle informazioni a cui è ammesso l'accesso, non essendo limitato ai documenti, ma includendo anche un'attività di elaborazione da parte della pubblica autorità (v. ad es. TAR Roma n. 3206/2017).


Verifiche sullo stato dell'acqua


L'obbligo dell'autorità di effettuare determinate verifiche è invece previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 31/2001, il quale a sua volta attua la direttiva europea 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'art. 7 prevede i controlli interni, cioè quelli che deve effettuare il gestore, mentre l'art. 8 prevede i controlli esterni, cioè quelli che deve effettuare unità sanitaria locale territorialmente competente.


TAR Calabria n. 499/2018


La sentenza n. 499 del TAR Calabria, risolvendo un caso concreto in materia, ha accolto il ricorso di un condominio che, dopo avere richiesto invano al Comune le informazioni sullo stato dell'acqua della propria utenza a mezzo di posta elettronica certificata, aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo.

Richiesta di informazione ambientale
Il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso allineandosi a propri precedenti (in sentenza sono menzionate le sentenze del TAR Calabria nn. 19/2009, 48/2009, 68/2009, 344/2009), con i quali si è affermata la legittimità della istanza di accesso agli atti relativi alle analisi sullo stato dell'acqua e dunque l'obbligo del comune di esibire i detti documenti.

Il Tar spiega che l'art. 3 del citato decreto n. 195/2005 prescrive che l'autorità deve fornire l'informazione ambientale da chiunque provenga la richiesta, senza che questi dimostri un particolare interesse; interesse che, comunque, nella specie è dimostrato dall'esistenza della fornitura idrica intestata al condominio e di un contenzioso in corso.

Il TAR spiega poi anche che nella definizione di informazioni ambientali di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 195/2005 rientrano anche i controlli che il comune deve effettuare ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 31/2001 in quanto trattasi di misure amministrative che incidono sullo stato dell'acqua e sono, come tali, accessibili.


Istanza su informazioni ambientali e tutela giudiziale


In assenza di risposta, il richiedente può agire presso l'autorità giudiziaria per ottenere l'ordine di esibizione delle informazioni richieste.

Condominio e richiesta di informazione ambientale
L'art. 7, D. Lgs. n. 195/2005 prevede che contro le determinazioni dell'autorità sul diritto di accesso e in caso di mancata risposta è possibile presentare ricorsogiurisdizionale ai sensi dell'art. 25, D. Lgs. n. 241/1990 o chiedere un riesame delle dette determinazioni al difensore civico, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Nel caso di specie, dopo avere effettuato la richiesta a mezzo posta elettronica certificata, il condominio ha agito in via giudiziale presso il TAR ottenendo l'ordine di esibizione gli atti richiesti, oltre che la condanna al pagamento delle spese legali, quantificate in euro 500,00.

In conclusione la pubblica autorità non è solo tenuta ad effettuare i controlli, ma anche a renderne noti, ove richiesto, i risultati.

Per terminare, osserviamo che tra i soggetti legittimati alla richiesta di informazioni ambientali abbiamo anche i condomini; rileva la sentenza, in proposito alle caratteristiche del ricorrente, che il soggetto richiedente, pur non tenuto a dare prova di specifico interesse, era titolare di utenza ed aveva un contenzioso in corso con l'autorità.

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Fornitura acqua e diritto di informazione utenze in condominio
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