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La Legge 25 gennaio 1994 N. 70, il D. Lgs. N. 22/1997, cosiddetto decreto Ronchi e, successivamente, il D. Lgs. N. 152/2006 hanno stabilito delle procedure specifiche, tramite alcuni strumenti particolari, per gestire il flusso della produzione, in generale, dei rifiuti speciali, con la finalità ben precisa di controllarne la gestione dal punto di vista logistico di smaltimento e, soprattutto, economico.
Si tratta di tre strumenti: il FIR, il Registro di carico e scarico dei rifiuti e il MUD, ovvero il modello di dichiarazione ambientale, il cosiddetto 740 verde in caso di produzione di rifiuti pericolosi.
Anche il settore dell'edilizia è interessato da queste normative, poiché i rifiuti di cantiere che derivano dalle attività di demolizione e costruzione con principale componente di frazione inerte (intonaci, laterizi, piastrelle…) insieme a quelli derivanti da qualsiasi attività di scavo, sono da assimilare alla categoria dei rifiuti speciali, mai a quelli urbani. Soltanto in caso di manutenzione della propria abitazione i privati cittadini possono conferire i relativi rifiuti al centro di raccolta o isola ecologica della città.
Nel primo caso, quello più frequente, è compito dell'impresa occuparsi dello smaltimento e della compilazione del FIR. Se il carico è affidato ad altri soggetti per il trasporto, il detentore dei rifiuti deve ricevere il FIR controfirmato e datato, entro tre mesi dall'affidamento del carico stesso, termine oltre il quale è tenuto a comunicare alla rispettiva provincia la mancata ricezione del documento (termine sei mesi per spedizioni oltre frontiera e comunicazione alla Regione).
I rifiuti da costruzione e demolizione prodotti con maggiore frequenza sono, in particolare: le terre e le rocce da scavo (codice rifiuto CER 170504), i materiali misti da costruzione e demolizione (codice rifiuto CER 170904) e i materiali bituminosi (codice rifiuto CER 170302).
Per quanto riguarda i primi, se non sono contaminati, possono essere riutilizzati nello stesso cantiere di produzione (non in altri siti) senza essere catalogati più come rifiuti e quindi senza obbligo di documentazione ad hoc per il riuso.
I rifiuti misti, invece, non possono mai essere riutilizzati all'interno del cantiere ed è compito preciso del produttore occuparsene sia per lo smaltimento in discarica sia per il conferimento a idoneo impianto di recupero.
Il FIR, in particolare, è il formulario di identificazione dei rifiuti, anche edili, che ne accompagna il trasporto da parte di un trasportatore autorizzato. In questo documento ci sono informazioni dettagliate relative soprattutto alla tipologia dei rifiuti trasportati, nonché al produttore e al destinatario, oltre che, ovviamente, al trasportatore stesso.
Viene redatto in quattro copie e compilato, completo di data e firma, da parte del produttore con la controfirma del trasportatore che riceve il carico. Bisogna conservare per cinque anni le copie del formulario compilato.
Dei quattro esemplari uno rimane in possesso del produttore, gli altri tre viaggiano insieme al trasportatore il quale, all'arrivo in discarica o nel luogo di stoccaggio, provvede a far controfirmare i documenti, con data aggiornata, da parte del destinatario, che ne mantiene una copia per sé. Delle altre due, una viene mantenuta dal trasportatore, l'altra verrà da lui inviata al produttore.
I formulari FIR hanno l'obbligo di numerazione e vidimazione, gratuite e non soggette comunque ad alcuna imposta tributaria, da parte degli uffici preposti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La fattura di acquisto dei FIR, inoltre, deve essere annotata sul registro IVA acquisti, indicandone i codici identificativi alfanumerici.
Ovviamente nel corso del tempo, con l'introduzione di nuove normative in tema di gestione dei rifiuti, ci sono state delle modifiche sull'argomento, più o meno sostanziali, relativamente alle modalità di compilazione e alle tipologie di soggetti coinvolti in prima persona.
In seguito alla sostituzione dell'art. 193 con l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010, si è stabilito che, per gli enti e le imprese che non aderiscono (perché non obbligati per legge o perché non aderiscono neanche in maniera volontaria) al SISTRI, ovvero il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel 2009, valgono comunque alcuni obblighi.
Questi obblighi si riferiscono alla compilazione del Fir che deve vedere specificate almeno queste notizie, secondo il successivo art. 11, comma 12-quater, legge 125/2013:
• Anagrafica completa del produttore dei rifiuti o del detentore
• Origine e quantità dei rifiuti e, soprattutto, la tipologia
• L'impianto di destinazione
• La data e il percorso completo del carico
• Anagrafica completa del destinatario
Rimangono inalterate, da parte dei soggetti coinvolti, le modalità di acquisizione per quanto riguarda il numero degli esemplari della documentazione stessa.
È da chiarire che non è responsabilità del trasportatore che ci sia difformità tra quanto dichiarato sul documento e l'effettiva natura dei rifiuti trasportati, se non nel caso in cui la verifica dell'effettiva corrispondenza faccia parte dell'incarico stesso.
Ovviamente la merce trasportata sarà imballata in maniera adeguata, a seconda della sua natura, riportando, nel caso di rifiuti pericolosi (es. amianto), idonea etichettatura con specifiche del prodotto.
Sono, ovviamente, previste precise sanzioni (Art.258 D. lgs 152/2006 e succ. modif. con Art. 35 D. lgs 205/2010) per quelle imprese che non aderiscono su base volontaria al SISTRI e che durante l'azione del raccogliere e trasportare i propri rifiuti non compilino il FIR oppure lo compilino in maniera errata. Sono i casi in cui i dati presentati sono incompleti oppure inesatti, per cui la sanzione amministrativa pecuniaria si traduce nel pagamento di una somma che va dai milleseicento ai novemilatrecento euro.
Si applica invece la pena prevista dall'art. 483 del codice penale se nel compilare il FIR siano riportate dichiarazioni false in seguito a falsate indicazioni sulla reale natura del carico, relativamente alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche.
Ci sono solo sanzioni pecuniarie anche nel caso in cui, pur risultando incomplete le notizie riguardanti il carico, si possa comunque, tramite queste, risalire al quadro completo ed esatto della natura dei rifiuti o degli altri dati mancanti, grazie alle informazioni conservate nelle comunicazioni al catasto, nei registri di carico e scarico o in qualsiasi altra scrittura contabile presente nei vari uffici preposti.
Tutti gli enti e le imprese che trasportano o sono in possesso dei rifiuti trasportati sono tenuti per legge alla compilazione e vidimazione del FIR. Per la vidimazione la competenza va alla Camera di Commercio della provincia dove ha sede legale l'impresa.
L'eccezione riguarda invece il caso in cui a trasportare i rifiuti non pericolosi sia lo stesso produttore, purché in modo occasionale e saltuario, ovvero per trasporti effettuati complessivamente per non più di quattro volte all'anno e nella quantità non eccedente i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno e, in ogni caso, non eccedente i cento chilogrammi oppure i cento litri all'anno.
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