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Come devono essere redatte le fatture per lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazione o per risparmio energetico?
Innanzitutto specifichiamo che ai fini delle detrazioni fiscali il numero di fatture emesse è indifferente. Quindi, se si eseguono lavori di ristrutturazione che implicano la presenza in cantiere di più imprese (muratore, elettricista, idraulico, falegname, pittore…) ogni ditta potrà fatturare i lavori che le competono. Ci sarà quindi una fattura per il muratore, una per l'elettricista e così via.
Il numero di fatture è indifferente anche quando si parla di lavori relativi ad un'unica ditta. Ad esempio, per i medesimi lavori di ristrutturazione prima citati, potranno esserci anche più fatture della stessa ditta, come le fatture di acconto e saldo del muratore o di qualsiasi altra impresa.
La fattura dovrà essere intestata alla persona che pagherà i lavori e che beneficerà della detrazione fiscale. Parliamo quindi del proprietario o del detentore dell'immobile. Il detentore può essere un familiare convivente del proprietario (deve sussistere un legame ufficiale), l'affittuario, l'usufruttuario, il comodatario ecc.
Poiché il semplice convivente del proprietario non è considerato detentore (nemmeno se risulta residente nell'immobile ristrutturato), consiglio di stipulare un contratto di comodato gratuito qualora il convivente voglia beneficiare dell'agevolazione.
L'indirizzo dell'intestatario della fattura sarà quello in cui è residente al momento dell'emissione del documento. Ciò anche quando si ristruttura un immobile dove successivamente l'intestatario della fattura andrà a risiedere: l'indirizzo da riportare è sempre quello della residenza al momento della fattura.
La data della fattura è indifferente ai fini della detrazione fiscale, poiché ciò che fa fede per l'agevolazione è la data del pagamento. Non è quindi necessario, come qualcuno ogni tanto chiede, emettere tutte le fatture prima della consegna in Comune della fine lavori.
Tuttavia, nonostante non vi siano particolari prescrizioni sulle date della fattura, è consuetudine emetterle in un tempo che si relazioni in modo logico alle pratiche comunali e all'effettiva esecuzione delle opere.
Ci sono poi casi in cui la fattura e il pagamento possono avvenire a cavallo di cambiamenti sulle detrazioni fiscali. Ad esempio, dal 6 giugno 2013 la detrazione per il risparmio energetico è passata da una percentuale di detrazione del 55% al 65%.
Se prima del 6 giugno è stata emessa una fattura e questa viene pagata dopo tale data, non c'è alcun problema. Poiché la detrazione utilizza come riferimento la data del bonifico, in questo caso si potrà beneficiare della detrazione del 65%, anche se la fattura è stata emessa nel periodo in cui vigeva il 55%.
In passato vi era l'obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori. Dal 14 maggio 2011 tale obbligo è stato abolito. Non è nemmeno necessario indicare in fattura riferimenti alle detrazioni fiscali, come ad esempio estremi di leggi e decreti.
Tuttavia ritengo opportuno che in fattura sia specificata ogni opera eseguita, in modo che in occasione di eventuali controlli si abbia chiaro che i lavori effettuati possono beneficiare delle detrazioni. Nel caso in cui la descrizione dei lavori dovesse risultare molto lunga, consiglio di fare riferimento in fattura ad un sal (stato avanzamento lavori) o a un consuntivo dove compariranno tutte le voci di lavorazione ed i loro prezzi.
Mi è stato chiesto più volte come comportarsi in occasione di fatture di acconto e di saldo. Non ci sono particolari regole, è però importante che tutto risulti chiaro.
Una modalità che mi pare abbastanza comoda sia per chi redige la fattura che per chi dovrà esaminarla in caso di controlli è emettere dapprima una fattura di acconto, anche con indicazione generica (es. sostituzione di serramenti presso l'immobile in via….), e poi una fattura di saldo, in cui si riporteranno in modo preciso tutti i lavori eseguiti (ad esempio per i serramenti si metterà quanti sono e che caratteristiche hanno) dalla quale si dedurrà il precedente acconto, facendo specifico riferimento alla fattura ad esso relativo.
C'è poi la questione relativa a più lavori eseguiti dalla medesima ditta, ma di cui solo una parte può beneficiare delle detrazioni fiscali. È allora utile emettere fatture differenziate: una con le voci di opere non detraibili, una con le voci che possono beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e una per le voci che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. Questo argomento è stato approfondito in un precedente articolo, di cui consiglio la lettura.
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