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Chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, ai sensi del R.D.L. 21/02/1938 n. 246, deve pagare il canonetv.
Si tratta di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, quindi il canone va pagato indipendentemente dall'uso che se ne fa o dei canali che si sceglie di guardare.
Esistono due tipi di canone tv: quello per uso ordinario, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello speciale, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.
Per soggetti di età pari o superiore a 75 anni e che posseggono determinati requisiti è però possibile chiedere l'esonero dal pagamento del canone tv per uso ordinario, ai sensi dell'art.1, comma 132 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Possono chiedere l'esonero dal pagamento del canone tv coloro che contemporaneamente:
- hanno compiuto 75 anni di età entro il termine del pagamento del canone tv (quindi entro il 31 gennaio di ogni anno o il 31 luglio in caso si intenda beneficiare dell'esonero dal secondo semestre dell'anno);
- non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge, titolari di reddito proprio;
- possiedono un reddito che, sommato a quello del coniuge convivente, non supera complessivamente 516,46 euro per tredici mensilità (quindi per un totale annuo di 6713,98 euro).
Come noterete, il reddito richiesto è davvero minimo, poiché l'agevolazione è stata pensata solo per coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Tale requisito di reddito deve essere riferito all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione. Per informazioni più precise su come si definisce il reddito finalizzato a questa esenzione, rimando al punto 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 20 settembre 2010.
Segnalo inoltre che l'agevolazione compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
I soggetti che dispongono dei requisiti sopra citati e che intendono chiedere l'esenzione dal pagamento del canone tv devono compilare l'apposito modulo di richiesta Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI (art.1, comma 132 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244).
Il modulo può essere scaricato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa è reperibile presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia presente sul territorio.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva in cui vanno inseriti tutti i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero di abbonamento RAI) e dove si attesta di essere in possesso di tutti i requisiti per l'esenzione. Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il modulo corredato della copia del documento d'identità va consegnato dall'interessato allo sportello di qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa va spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all'indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti TV
Casella postale 22
10121 Torino
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita entro il 30 aprile di ciascun anno da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Per chi intende beneficiarne dal secondo semestre la scadenza è al 31 luglio.
Se negli anni successivi le condizioni per beneficiare dell'esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. L'esenzione resterà sempre valida. Se invece negli anni successivi si vengono a perdere le condizioni per l'esonero, si verserà spontaneamente il canone, senza dover effettuare comunicazioni particolari.
Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle dichiarazioni presentate saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati.
Parecchi anni fa esisteva un'esenzione dal pagamento del canone tv per gli invalidi, di cui magari qualche anziano potrà avere memoria. A tal proposito segnalo che tale esenzione è stata abrogata già da molto tempo con l'art. 42 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601.
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