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Ai fini della valutazione di un abuso edilizio, occorre una visione complessiva delle opere realizzate.
In altri più specifici termini, il pregiudizio arrecato dall'intervento ritenuto abusivo rispetto al regolare assetto del territorio deriva non da ciascuna opera distintamente considerata ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
È questo il principio confermato da una recente pronuncia del Tar Campania, sez. VII, sentenza 20 luglio 2021, n. 5028.
Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici campani, riguardava un locale cucina di cui l'Amministrazione contestava la legittimità urbanistica.
Tale vano era stato realizzato a seguito di alcuni interventi in una parte dell'immobile adibito, in precedenza, a disimpegno wc e ancora prima a terrazzo.
Il ricorrente si difendeva in giudizio, rilevando che la presenza di un vano cucina in luogo del preesistente disimpegno wc era documentalmente comprovato dalla planimetria catastale del 1979 e che la legittimità urbanistica dell'immobile, nella sua attuale conformazione, era stata già vagliata dalla Pubblica Amministrazione in diverse occasioni.
Entrando nello specifico:
Inoltre, il ricorrente precisava che la legittimità urbanistica risultava essere stata anche censita nel 2000 dal Comune, ai fini della determinazione del pagamento ICI, imposta calcolata tenendo conto anche del locale cucina e del nuovo volume interno dell'appartamento e regolarmente versata.
Il Tar della Campania, nel respingere le argomentazioni formulate dal ricorrente, conferma un precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, relativo alla necessaria ampia valutazione dell'abuso edilizio.
Secondo i giudici, un abuso edilizio deve essere oggetto di una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non potendo scomporne una parte per negare l'assoggettabilità a una determinata sanzione demolitoria, atteso che il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio non deriva da ciascun intervento a sé stante ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
Ne deriva che nei casi in cui sia acclarato l'ampliamento di spazi e al contempo anche una mera diversa distribuzione degli spazi interni, senza il rilascio di un titolo abilitativo, l'Amministrazione ha il potere di adottare l'ordinanza di demolizione.
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