Le norme sulle distanze legali previste dal codice civile prevalgono su regolamenti edilizi locali. Non valgono però se tra gli edifici c'è una strada pubblica.
Distanze legali tra edifici e via pubblica
Con la recente sentenza n. 27364 del 2018 la Corte di Cassazione ha fornito degli importanti chiarimenti in materia di distanze legali tra costruzioni.
Gli edifici separati da una strada pubblica non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulle distanze legale. Alla stessa conclusione si giunge qualora a separare le costruzioni vi sia un vicolo cieco o una strada privata destinata alla viabilità pubblica.
Il caso esaminato dai Giudici Supremi riguardava il proprietario di un edificio che riteneva essere stata violata la normativa relativa alle distanze legali, in particolare la normativa edilizia locale in base alla quale la distanza tra costruzioni non può essere inferiore a 10 metri.
Egli per questo presentava domanda di demolizione della costruzione vicina.
Soffermandoci su quanto disposto dalla legge segnaliamo che, in base all'articolo 879 del codice civile vengono esonerati dall'osservanza delle distanze legali gli edifici che confinano con piazze e vie pubbliche oppure con strade private ma gravate da servitù pubbliche di passaggio.
Nel caso posto all'attenzione della Corte, considerato l'uso effettivo della strada, non era imposto il rispetto della normativa legale, rientrando la fattispecie tra i casi di esonero. Eventuali regolamenti edilizi locali che impongano le distanze superiori, anche ove le costruzioni siano separate da strade pubbliche, non possono essere applicate, poiché quanto disposto dal codice civile è sempre prevalente.
La questione giunta all'esame della Cassazione è stata risolta in maniera difforme dalle aspettative del ricorrente.
Le norme contenute nei regolamenti edilizi integrano quelle del codice civile ma non possono porsi in contrapposizione ad esse.
Poiché dunque i fabbricati erano separati da una via di pubblica utilità, l'ordine di demolizione e arretramento precedentemente emesso dal Tribunale veniva revocato.