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Cosa si può fare se l'inquilino disabile non paga il canone di locazione?
L'ufficiale giudiziario può intervenire per mandarlo via?
Lo sfratto è certamente un momento molto difficile e doloroso per l'inquilino. E lo è ancor di più se nella casa vive una persona affetta da disabilità. Cerchiamo dunque di capire se esistono delle forme di tutela particolari e se dunque in presenza di talune situazioni, la persona portatrice di handicap possa essere autorizzata a restare nella propria abitazione.
In linea generale sfrattare un inquilino disabile è perfettamente lecito, poiché è un diritto del proprietario dell'immobile concesso in locazione quello di percepire il canone per l'affitto nei tempi stabiliti. Il procedimento di sfratto per morosità nei confronti del soggetto con disabilità si svolge dunque secondo le regole ordinarie dettate dalla legge per tutti.
Nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica rivolta a chi si trova in uno stato di invalidità. La materia è alquanto complessa poiché vi sono molteplici normative e varie interpretazioni della giurisprudenza cui si deve fare riferimento in caso di contrasti tra le parti.
In caso di mancato pagamento del canone di locazione il padrone di casa può avviare un procedimento di sfratto nei confronti dell'inquilino, anche disabile. Dovrà procedere con una citazione rivolta all'inquilino a presentarsi dinnanzi al tribunale dove è situato l'immobile.
La domanda può essere presentata anche se non sia stato pagato un solo canone, purché vi sia un ritardo di almeno 20 giorni a partire dalla data di scadenza del pagamento.
Dopo l'ordinanza emessa dal giudice di sfratto, all'inquilino resta solo di pagare o di lasciare l'appartamento. Anche gli inquilini con disabilità vanno incontro alle stesse conseguenze.
Nel caso di pagamento questo può avvenire appena ricevuta la notifica di comparire in tribunale oppure direttamente dinnanzi all'autorità giudiziaria il giorno dell'udienza.
Una possibilità riconosciuta dalla legge in aiuto dell'inquilino è quella di chiedere il termine di grazia di 90 giorni per versare la somma dovuta. Il giudice fisserà la nuova udienza 10 giorni dopo il decorso di detto termine. In caso di inadempimento ulteriore non vi saranno altre dilazioni.
In caso di sfratto per morosità l'inquilino, qualunque inquilino, può opporsi alla procedura esecutiva qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 431 del 1998 e della legge n. 9 dell'8 febbraio 2007, quest'ultima relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
Tra queste categorie figura il soggetto affetto da disabilità che vive nell'immobile oggetto di sfratto. L'inquilino potrà dunque fare richiesta al giudice di una proroga dello sfratto e sarà quest'ultimo a decidere se vi siano gli estremi per accogliere o meno la domanda.
In caso di accoglimento della richiesta il giudice disporrà la sospensione dello sfratto, impedendo così all'ufficiale giudiziario di poter mandar via l'inquilino disabile.
In sede di opposizione allo sfratto per morosità l'inquilino portatore di handicap potrà richiedere la sospensione dello sfratto. Si tratta di una forma di tutela introdotta, come abbiamo visto, nel 2007 a protezione delle fasce di cittadini più deboli.
La normativa si applica nei confronti di:
Il giudice, in presenza di tali condizioni, può disporre la sospensione dello sfratto per un periodo di tempo non superiore ai 18 mesi. Non si può dunque cancellare l'ordinanza di sfratto ma si può acquisire più tempo per trovare una soluzione al problema.
Una forma di tutela concessa alla persona invalida consiste nella possibilità di ottenere dal giudice un periodo di sospensione dello sfratto tale per cui il soggetto possa trovare una nuova sistemazione idonea alle proprie esigenze. Stesso trattamento viene riconosciuto in caso di sfratto ordinato in presenza di minori all'interno dell'immobile.
Il disabile può dunque invocare il diritto a trovare una sistemazione adeguata alle proprie condizioni di salute. Si vuole garantire al portatore di handicap un'abitazione in linea con le sue esigenze, fornita di tutti i presidi necessari per lo svolgimento della propria vita quotidiana.
Non tutte le case sono in grado di accogliere un individuo magari costretto su una sedia a rotelle o con particolari problemi di deambulazione.
Vi è di più. In occasione dello sfratto ordinato dal giudice nei confronti di un soggetto disabile, il Tribunale di Civitavecchia, con una pronuncia del 2010, ha riconosciuto il diritto a restare nell'immobile per chi è affetto da un grave handicap, purché vi sia una certificazione da parte di un medico competente, attestante i requisiti di cui alla legge 104 del 1992.
Sussiste una invalidità grave quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale riduce l'autonomia dell'individuo in modo tale da essere indispensabile la presenza di un accompagnamento permanente e continuo per lo svolgimento delle attività quotidiane.
Qualora lo sfratto venga ordinato ad un soggetto affetto da un handicap definito grave viene riconosciuto il diritto a restare nell'appartamento nel caso lo sgombero possa determinare l'aggravarsi dello stato di malattia o comunque compromettere la guarigione dell'individuo.
Nella fattispecie decisa dal Tribunale di Civitavecchia era stato stabilito che lo sfratto avrebbe ulteriormente danneggiato lo stato psicofisico dell'inquilino moroso. Al ricorrere delle situazioni sopra descritte, l'inquilino invalido dovrà consegnare all'ufficiale giudiziario una copia conforme della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
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