L'assemblea, con la maggioranza semplice, può deliberare la trasformazione di una piccola parte del giardino condominiale in parcheggio
In un condominio l'assemblea con la maggioranza semplice, e non all'unanimità, decide la trasformazione di parte del giardino comune in parcheggio per le autovetture dei condomini.
Uno dei comproprietari non ci sta a si appella al Tribunale; quella, a suo dire, era un'innovazione e come tale doveva essere deliberata. In primo grado il condomino vede rigettata la propria istanza.
Da qui il ricorso in appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la modifica deliberata, che si sostanziava nell'aggiunta ai posti auto già esistenti di altri due posti auto ed di un terzo di piccole dimensioni ridotte, non costituisse innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 cod. civ.
Motivo?
L'intervento deliberato era sostanzialmente irrilevante in relazione alla superficie interessata rispetto a quella condominiale.
La vicenda ha avuto il proprio epilogo in un giudizio di Cassazione (sent. n. 11177 del 4 luglio u.s.).
Prima di vedere come si sono pronunciati gli ermellini, vale la pena ricordare che cosa deve intendersi per innovazione.
Sul punto, in assenza di definizioni codicistiche lo sguardo dev'essere rivolto alle pronunce giurisprudenziali.
Sempre secondo la Corte di Cassazione, in quello che può considerarsi il suo consolidato orientamento, ha affermato che per innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Bene!, verrebbe da esclamare, in questo contesto la trasformazione del giardino in parcheggio dev'essere considerata opera innovativa: in fondo muta la destinazione della parte comune e, sicuramente, anche la sua consistenza materiale.
No!Questa la secca risposta della Cassazione nella pronuncia in esame.
Si legge nella sentenza che ben ha fatto il giudice di merito ha valutare in quel modo l'intervento di trasformazione poiché ai fini della qualificazione dell'opera come innovazione, deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce, che lo ha condotto ad escludere, nel caso di specie, attesa la pochezza dell'intervento, i presupposti stessi dell'innovazione (Cass. 4 luglio 2004 n. 11177).
In sostanza per aversi innovazione, anche in relazione a quanto detto dalla sentenza n. 12654, è necessario che tutta la parte comune sia interessata dall'intervento innovativo e non solamente una sua piccola parte: in tal caso l'opera è deliberabile con la maggioranza semplice.