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Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n.129 del Decreto Sviluppo, si è avuto l'innalzamento della soglia prevista per le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%.
Con questa misura il Governo spera di incrementare l'attività del settore edilizio che nel nostro Paese appare particolarmente in crisi e far quindi ripartire l'indotto.
Se da un lato si tratta di un obiettivo che tutti ci sentiamo di auspicare e condividere, dall'altro si richiede alle imprese edilizie di rispondere agli aiuti con un adeguato rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori, spesso disattese.
Quando si affida ad una ditta l'incarico di eseguire dei lavori, questa è tenuta alla consegna al committente, che rappresenta il datore di lavoro, di una serie di documenti attestanti proprio il rispetto di queste disposizioni legislative.
Essi sono garanzia non solo della rispondenza alle norme in materia contributiva e a quelle relative alla sicurezza dei lavoratori, ma anche dell'idoneità tecnico – professionale della ditta.
Naturalmente il committente non essendo un addetto ai lavori, spesso non è a conoscenza di tutti i documenti occorrenti da parte dell'impresa per la presentazione di una pratica burocratica, ed è quindi compito del tecnico che lo assiste, progettista e/o direttore dei lavori, assicurarsi che ciò avvenga correttamente e tutelarlo.
È bene tuttavia che anche il committente stesso sia al corrente di quali siano questi documenti, in modo da non essere completamente impreparato in materia e poter vigilare sull'operato sia della ditta che del professionista incaricato.
Per imprese affidatarie si intende sia l'impresa principale a cui sono affidati i lavori, che le eventuali imprese subappaltarci nonché i lavoratori autonomi che possono essere presenti in cantiere per le lavorazioni richieste.
I documenti che tali imprese e lavoratori sono tenuti ad esibire sono elencati all'articolo 90 del Decreto Legislativo 81 del 2008 (il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), come poi modificato dal decreto legislativo 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il testo di legge attua una differenza tra i cantieri la cui durata presunta è inferiore ai 200 uomini giorno e in cui vengono svolte lavorazioni che non comportino particolari rischi, ed i cantieri in cui la durata presunta è superiore a tale limite e vengano svolte lavorazioni che comportino particolari rischi.
Nel primo caso i documenti da esibire, gli stessi per imprese e lavoratori autonomi, saranno i seguenti:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs 81/08;
- D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva);
- autocertificazione relativa al tipo di contratto collettivo applicato;
- POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Nel secondo caso, invece, viene operata una distinzione tra imprese e lavoratori autonomi.
Le ditte, sia quelle appaltatrici che le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno presentare:
- certificazione di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o autocertificazione;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08;
- POS (Piano Operativo della Sicurezza).
I documenti che dovranno esibire invece i lavoratori autonomi sono i seguenti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs 81/08;
- D.U.R.C.;
- dichiarazione di aver preso visione del Piano operativo di sicurezza (POS) dell'impresa affidataria e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e di impegnarsi a rispettare quanto in essi riportato.
A parte questi documenti, per verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa incaricata è opportuno richiedere anche i documenti d'identità degli operai presenti in cantiere e gli attestati relativi alla formazione obbligatoria eseguita, oltre che l'indicazione dell'addetto al primo soccorso e il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
I documenti elencati in precedenza sono da esibire prima dell'inizio dei lavori e molti di essi sono da presentare obbligatoriamente come allegati alla pratica edilizia necessaria per effettuare i lavori.
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