Non è raro che i condomini lamentino la scorrettezza dei propri vicini che parcheggiano l'autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il passaggio
Non è raro che i condomini lamentino la scorrettezza dei propri vicini che parcheggiano l'autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il passaggio o che stazionino addirittura in zone vietate.
Molto spesso ci si domanda se tale scorrettezza possa essere sanzionata con la rimozione coatta del veicolo.
La risposta, in linea generale, è negativa.
In questo contesto vale la pena comprendere che cosa possa essere vietato e quali siano le reazioni legittime all'eventuale infrazione delle regole.
Il caso più ricorrente è certamente quello del parcheggio astrattamente non vietato ma che comunque rende difficoltoso il passaggio e quindi l'uso della cosa comune.
Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ogni condomino può fare l'uso della cosa comune che ritiene più opportuno senza che ciò, tuttavia, possa essere lesivo del diritto degli altri comproprietari.
In tal senso la Cassazione ha specificato chiaramente che il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873)
Tanto detto è utile comprendere cosa si debba fare nel caso succitato.
Due le possibili soluzioni:
a) azione stragiudiziale dell'amministratore del condominio volta a dissuadere il condomino dal tenere un comportamento che non sia lesivo del diritto degli altri condomini;
b) azione giudiziale dello stesso mandatario dei condomini (d'ufficio, ai sensi dell'art. 1130 c.c. o su impulso dell'assemblea) volta ad ottenere l'accertamento dell'uso illegittimo della cosa comune, il risarcimento del danno e il divieto per il futuro.
Nel caso di divieto sancito dal regolamento condominiale (sempre che lo stesso sia da considerarsi legittimo, ossia che non comprima ingiustificatamente il diritto d'uso dei condomini) l'azione dovrà essere volta ad ottenere l'accertamento della trasgressione della clausola regolamentare.
La così detta rimozione coatta, infine, potrà essere disposta solamente se prevista da un regolamento condominiale di orgine contrattuale debitamente accettato da tutti i condomini.