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È possibile per un condòmino staccarsi dal riscaldamento condominiale? La risposta non è la medesima in tutta Italia, poiché, oltre ad esistere Leggi nazionali, esistono anche normative regionali, spesso più restrittive di quelle nazionali.
In questo articolo analizzeremo cosa succede in Piemonte, partendo da un rapido riassunto della normativa nazionale e cercando poi di capire in che modo subentra la normativa regionale.
La recente riforma della disciplina condominiale, attuata con la Legge nazionale n.220/2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha apportato un'importante novità all'articolo 1118 del Codice Civile.
Viene infatti prevista la possibilità da parte del condòmino di rinunciare all'impianto di riscaldamento e di condizionamento, purché dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condòmini. Resta tuttavia fermo l'obbligo del rinunziante di concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Il tema del distacco dal riscaldamento condominiale non interessa però solamente l'ambito del diritto civile, ma anche quello del diritto pubblico ambientale, coinvolgendo le questioni di tutela della qualità dell'aria e di contenimento dei consumi energetici.
A tal riguardo ricordiamo che la disciplina statale inerente il contenimento dei consumi energetici (D.P.R. 59/2009, attuativo del D.Lgs. 192/2005) stabilisce come principio generale la preferenza al mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti, ammettendo tuttavia in via eccezionale la possibilità di trasformare un impianto centralizzato in impianti singoli per ogni unità abitativa laddove sussistano cause tecniche o di forza maggiore dichiarate in un'apposita relazione tecnica.
Dal punto di vista della normativa statale è dunque possibile per un condòmino staccarsi dal riscaldamento condominiale, purché si rispettino determinate condizioni.
La normativa nazionale fino ad ora citata si scontra però con la normativa vigente in Regione Piemonte in materia di qualità dell'aria e di contenimento dei consumi energetici, la quale detta vincoli più restrittivi. Cito a tal riguardo il punto 1.4.15 della d.g.r. 4 agosto 2009 n.46-11968: non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati a impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. A tale prescrizione non sono soggette le attività che interessano locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del D.P.R. 412/1993, qualora prevedano l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4.
Per chiarezza di esposizione segnalo che gli edifici classificati nella categoria E(1) sono quelli adibiti a residenza e assimilabili. Pertanto si deduce che in Regione Piemonte non è possibile per le singole unità abitative staccarsi dal riscaldamento centralizzato. È invece possibile per le attività commerciali, artigianali o di servizio che fanno parte di condomini adibiti principalmente a residenza, a condizione però che vengano installate pompe di calore con specifici requisiti tecnici.
Poiché la normativa nazionale e quella regionale si sovrappongono e sembrano essere sostanzialmente in contrasto fra loro, cosa è effettivamente possibile fare in Piemonte riguardo al distacco dal riscaldamento centralizzato?
A tal proposito riporto la Clausola di cedevolezza che troviamo nell'articolo 17 del D.Lgs 192/2005, ossia la normativa nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici: le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
La normativa regionale trae dunque legittimazione dalla clausola di cedevolezza del D.Lgs 192/2005 e subentra a quanto viene prescritto dalla normativa nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici.
Regione Piemonte, che chiarisce bene la questione sul distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento con la Circolare del 27 febbraio 2013, ritiene inoltre che le novità apportate dalla L.220/2012 (la Legge inerente la disciplina del condominio) non sono suscettibili di portare alcuna modifica, deroga o sostituzione del quadro normativo regionale nell'esercizio dei pertinenti poteri di disciplina. La normativa regionale, essendo più restrittiva, prevale quindi anche sulla Legge nazionale inerente la disciplina del condominio.
Si ricorda infine che sempre in Regione Piemonte, ai sensi dell'art.20, comma 14 della L.R. 13/2007, l'installazione di un impianto termico individuale a seguito di distacco dall'impianto centralizzato e non rientrante nei casi di deroga previsti, è suscettibile di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, applicabile finché permane l'impianto individuale.
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