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Il Patto di opzione è un istituto giuridico avente natura contrattuale.
Ricorre quando una parte del contratto si vincola verso l'altra in riferimento d una propria dichiarazione, obbligandosi ad esempio, a vendere o comprare a determinate condizioni.
L'altra parte si limiterà invece a prendere atto di tale impegno, riservandosi la scelta, appunto l'opzione, di accettare o meno.
L'opzione di vendita è l'ipotesi maggiormente diffusa.
Il patto di opzione, per essere valido, deve contenere l'intero regolamento contrattuale. Il titolare del diritto di opzione deve poter determinare la conclusione del contratto finale con la sola dichiarazione di accettazione, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni della controparte.
Il diritto potestativo di opzione deve essere esercitato entro un certo termine, scaduto il quale, l'opzione viene meno.
Vi è la possibilità che chi esercita il diritto di opzione non accetti supinamente ma rilanci con una controproposta; in tal caso il meccanismo dell'opzione decade e le parti agiranno come si conviene solitamente nell'ambito di una normale trattativa.
Poiché l'opzione implica un vincolo per chi ne è soggetto è necessario che sia concessa per un lasso di tempo circoscritto che non dovrebbe essere eccessivamente lungo. Diversamente, ci sarebbe un ostacolo alla circolazione del bene non ammesso dal nostro ordinamento giuridico.
A conferma di ciò, qualora il termine di durata del vincolo dovesse mancare, sarebbe demandata al Giudice la sua definizione.
Il diritto di opzione spesso si confonde con il diritto di prelazione e la proposta irrevocabile. Cerchiamo di evidenziarne le differenze al fine di chiarire le caratteristiche principali di tali istituti giuridici.
Il patto di opzione è disciplinato dall'articolo 1331 del codice civile che afferma quanto segue:
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice. Art. 1331 cod.civ.
Dalla formulazione della norma appare evidente la somiglianza con l'istituto della proposta irrevocabile. Anche se in entrambe le fattispecie il destinatario avrà la possibilità di valutare attentamente la convenienza dell'affare, vi sono delle differenze da tener ben presenti tra le due situazioni.
L'opzione si differenzia in primo luogo dalla proposta irrevocabile in quanto trattasi di un diritto inserito all'interno di una vera e propria pattuizione.
La proposta irrevocabile è invece un atto di natura unilaterale, una proposta che non contiene in sé le clausole di un contratto.
Talvolta, infine, chi acquista per contratto il diritto di opzione paga all'altro contraente un vero e proprio corrispettivo che rappresenta il valore dell'altrui impegno irrevocabile. La somma non dovrà essere restituita in caso di non accettazione da parte del titolare del diritto di opzione.
Evidente è la differenza con l'acconto versato in caso di proposta irrevocabile che verrà restituito.
L'opzione è sottoposta a un termine di efficacia ma, a differenza della proposta irrevocabile, il diritto di opzione sarebbe valido anche in sua mancanza vista la possibilità che esso venga fissato da un Giudice.
Chiare diversità sussistono anche tra diritto di opzione e diritto di prelazione.
Il patto di prelazione è infatti il patto con il quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto per l'eventualità che intenda vendere un bene.
Prima di alienarlo a un terzo egli dovrà eseguire la cosiddetta denuntiatio, ossia offrirlo alle stesse condizioni cui il terzo è disposto ad acquistarlo a chi ha conseguito il diritto di prelazione mediante il patto. Si sostanzia di fatto nell'obbligo di dare la precedenza a un determinato soggetto nell'eventualità in cui si intenda stipulare un certo tipo di contratto.
Nel caso dell'opzione, il proponente che concede l'opzione si trova nella posizione di totale soggezione in riferimento a un contratto bene preciso, essendosi egli vincolato alla decisione finale dell'opzionario (il titolare del diritto di opzione).
In caso di prelazione, invece, il proponente non si vincola alla stipula di un contratto in quanto egli è vincolato soltanto nella scelta del destinatario della proposta.
Egli resta pur sempre libero di fare o non fare tale proposta, mantenendo così la sua totale libertà contrattuale. Non vi è alcun obbligo a concludere un contratto.
L'opzione deve essere mantenuta distinta anche rispetto al contratto preliminare con il quale sorge l'impegno a contrarre di entrambe le parti. In tal caso, entro il termine pattuito, si dovrà stipulare un secondo contratto definitivo.
Nel caso dell'opzione il contratto è già definitivo e disciplinato in ogni sua parte ma è solo condizionato all'esercizio dell'opzione. In tale ipotesi il vincolo sussiste a carico di una sola delle parti.
Inoltre, se nel caso dell'opzione chi esercita il diritto potestativo di opzione ha la facoltà di concludere o meno l'affare, nel caso del contratto preliminare, in mancanza di conclusione del definitivo si configura un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Soccorre in tal evenienza le tutele previste dalla legge come l'emissione della sentenza del giudice ai sensi dell'articolo 2932 codice civile che produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso dalle parti.
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