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Convivente superstite e diritto di abitazione.
La fattispecie riguarda una coppia che vive insieme da 15 anni senza essere sposati, ma che procedono con la registrazione, presso il comune di residenza, della loro convivenza in modo da essere tutelati dalla legge.
Accade però, che uno dei conviventi si ammala gravemente, senza che vi sia alcuna speranza di sopravvivenza.
Nell'ambito delle questioni da dover affrontare e gestire vi rientra anche il problema dell'abitazione. La coppia ha sempre vissuto in un piccolo appartamento di proprietà di uno dei conviventi. La convivente teme che la famiglia del suo partner possa non consentirle di continuare ad abitare nell'appartamento.
In virtù di quanto stabilito dalla legge, il convivente superstite può abitare la casa del partner defunto per un periodo di tempo limitato, anche nel caso in cui vi siano degli eredi.
Questo beneficio, però, vale solo se la convivenza è stata dichiarata all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza. Diversamente, si potrà restare nell'immobile il tempo necessario per trovare un'altra sistemazione.
Con il termine conviventi si intende una coppia unita da un legame affettivo stabile e non vincolata da un rapporto di parentela, di affinità, di adozione o di filiazione.
I conviventi, sono coloro che non hanno formalizzato la propria unione né con il matrimonio né con l'unione civile, ma hanno scelto di vivere come se fossero comunque una coppia sposata.
La convivenza, per produrre gli effetti indicati dalla legge, deve essere certificata, ovvero, la coppia deve recarsi presso il Comune di residenza e deve dichiarare di abitare nel medesimo appartamento. Dopo questo adempimento e una volta che sono stati effettuati i controlli di rito, viene rilasciato un certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Coloro che invece decidono di non voler registrare il proprio legame restano una coppia di fatto, con la conseguenza di non poter usufruire di una serie di diritti riconosciuti da punto di vista giuridico.
Formalizzata la convivenza, vengono riconosciuti i seguenti diritti:
Nell'ambito dei diritti dei conviventi, come sopra indicato, è ricompreso anche il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare, nell'ipotesi di morte del partner proprietario dell'immobile. Questo beneficio, valevole anche in presenza degli eredi, è soggetto però a dei limiti.
Secondo la legge, il convivente superstite può rimanere nella casa:
Scaduto il termine, l'immobile passa agli eredi del defunto (per esempio ai figli, ai genitori, ai fratelli), i quali possono anche metterlo in vendita.
In questo caso, il convivente superstite può essere preferito in caso di più potenziali acquirenti.
Se, invece, sussiste un contratto di locazione per la casa familiare, in caso di morte di uno dei due conviventi l'altro può succedergli nel contratto.
Il diritto di abitazione, però, viene meno se il superstite cessa di vivere nella casa del comune di residenza o se si sposa, se inizia una nuova convivenza di fatto o contrae un'unione civile.
Nel caso in cui invece, l'immobile è di comproprietà, gli eredi del defunto e il convivente superstite possono decidere di accordarsi.
Nel senso che una delle parti può versare all'altra la somma necessaria per avere la proprietà esclusiva, o si può vendere l'appartamento per poi spartire il ricavato o ancora si può instaurare un rapporto di locazione.
Per le coppie che non hanno formalizzato la propria unione dinanzi all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, viene riconosciuto, una volta deceduto il partner proprietario della casa, al convivente superstite di restare nell'abitazione solo il tempo necessario per trovare un'altra sistemazione.
Il coniuge superstite è la persona, moglie o marito, con cui il defunto era legalmente sposato e che assume legalmente dei diritti derivanti dal matrimonio.
Il coniuge superstite, in generale ha diritto all'eredità, completa oppure parziale, alla pensione di reversibilità e ad abitare nella casa in cui si è formato il nucleo familiare, per tutta la sua vita. Si precisa, che il diritto di abitazione è valido anche per gli accessori e pertinenze della casa.
Pertanto il coniuge superstite, conserva il diritto di abitare la casa familiare, compreso l'uso di pertinenze e accessori, anche se vi sono altri soggetti chiamati all'eredità.
Il presupposto affinché sorga il diritto di abitare la casa familiare è che l'immobile e gli arredi siano di proprietà di entrambe le parti oppure del coniuge defunto.
In base all'articolo 540 del codice civile, al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all'eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Con questa norma, il legislatore vuole garantire al coniuge superstite la persistenza del godimento della casa adibita a residenza familiare e dei mobili che la corredano, sia per preservare l'ambiente etico-affettivo in cui è convissuto con il soggetto defunto sia per scongiurare il pericolo di perdita improvvisa, dopo la morte del coniuge, del proprio punto di riferimento abitativo.
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