Diritto di abitazione in caso di morte del convivente
Il diritto di abitazione riconosciuto al convivente della persona deceduta non rientra nella dichiarazione di successione.
È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con un recente interpello volto a fare chiarezza in merito al diritto di abitazione e alle modalità con le quali è possibile fornire la prova dello status di convivente in mancanza di residenza anagrafica.
Riferisce il Fisco che, qualora il compagno superstite non abbia fissato la residenza anagrafica presso l'immobile appartenuto dal convivente defunto, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione sul predetto immobile, la prova della stabile convivenza potrà essere fornita anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.p.r. 445/2000.
Si ricorda che in base alla legge 76/2016 relativa alle unioni civili, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per altri due anni o per un periodo pari all'avvenuta convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i 5 anni.
Il diritto di abitazione attribuisce unicamente la mera facoltà di godimento dell'immobile senza che esso possa conferire al convivente superstite la qualità di erede o di legatario dell'immobile. Il diritto di abitazione non entrerà a far parte della dichiarazione di successione a meno che vi sia una dichiarazione testamentaria con la quale il convivente di fatto viene istituito come erede o legatario.
L'agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato, facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10377/2017, che il diritto di abitazione si concretizza in una detenzione qualificata del bene, la quale legittima una tutela possessoria con relativa azione di spoglio.
Siamo in presenza di un titolo giuridico avente a suo fondamento la comunanza di vita attuata mediante la coabitazione.
Il riconoscimento da parte del legislatore di tale diritto, a tutela da eventuali pretese restitutorie avanzate dagli eredi del defunto è fruibile per un lasso di tempo utile al fine di permettere al convivente superstite di trovare altra soluzione abitativa.
Nonostante tale regime di protezione la posizione del convivente non è equiparabile all'erede o al legatario.