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Pegno e ipoteca: quali differenze

Sia il pegno che l'ipoteca danno al creditore un diritto reale, differenze invece nell'oggetto, modalità di costituzione ed effetti giuridici.
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Pegno e ipoteca: in cosa si distinguono


Le differenze tra pegno e ipoteca ineriscono all'oggetto, alle modalità di costituzione e agli effetti giuridici.

In ogni caso entrambi conferiscono al creditore un diritto reale su un bene del debitore.

La distinzione, ben netta come vedremo più a vanti, tra i due istituti assume rilievo nell'ambito delle garanzie reali, strumenti a tutela del creditore in caso di inadempimento del debitore.


Oggetto della garanzia: ipoteca vs pegno


La principale differenza tra pegno e ipoteca sta nell'oggetto su cui si costituisce la garanzia.

Da un lato vi è il pegno che si applica solo ai beni mobili, oppure ai crediti e agli altri diritti aventi contenuto patrimoniale.

Dall'altro vi è l'ipoteca, che invece grava su beni immobili e su beni mobili registrati, come le navi e gli aeromobili.

La disciplina codicistica stabilisce che il pegno richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo designato, mentre l'ipoteca non comporta lo spossessamento del bene gravato.


Costituzione del diritto di garanzia


Per quanto concerne il pegno, esso si costituisce attraverso un contratto, con il quale il debitore o un terzo concedente trasferisce il possesso del bene al creditore a titolo di garanzia.

Per fare in modo che il pegno sia opponibile ai terzi, deve risultare da atto scritto con data certa.

L'ipoteca, invece, necessita di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata e deve essere iscritta nei registri immobiliari per acquisire efficacia giuridica.

L'assenza di iscrizione rende l'ipoteca inopponibile ai terzi.


Gli effetti della garanzia


Il pegno conferisce ai creditori il diritto di trattenere il bene fino al soddisfacimento del credito e di venderlo forzosamente in caso di inadempimento.

Ciononostante, il creditore non può disporre del bene come se fosse suo, a meno che non sia stato posto in essere un patto contrario.

Pegno ed ipotecaDifferenze tra pegno ed ipoteca - Getty Images



L'ipoteca funziona in maniera differente, dal momento consente al creditore di sottoporre il bene a esecuzione forzata, anche nei confronti di terzi acquirenti, mantenendo la sua efficacia fino all'estinzione dell'obbligazione garantita.


Grado della garanzia e opposizione ai terzi


L'ipoteca può essere iscritta in più gradi, determinando la priorità del creditore in caso di espropriazione del bene.

Il pegno, invece, non è suscettibile di graduazione, poiché la garanzia si realizza mediante il possesso del bene da parte del creditore.

Nel caso dell'ipoteca, il creditore può agire esecutivamente anche nei confronti di chi abbia successivamente acquisito la proprietà dell'immobile gravato, mentre il pegno vincola solo il bene specifico, senza effetto nei confronti di eventuali aventi causa.


Estinzione della garanzia


Il pegno si estingue con la restituzione del bene al debitore, con l'adempimento dell'obbligazione garantita o con la vendita del bene e il soddisfacimento del creditore.

L'ipoteca si estingue nel momento in cui la stessa si cancella dall'interno del registro immobiliare, che avviene su richiesta del debitore in caso di estinzione del debito o di consenso del creditore.

L'estinzione dell'ipoteca pertanto non si verifica in automatico con l'adempimento dell'obbligazione, e richiede un apposito atto di cancellazione.


Differenze con la fideiussione


Un piccolo appunto da fare è distinguere la fideiussione dall’ipoteca e dal pegno.

Se da un lato sono tutti strumenti di garanzia, dall'altro hanno caratteristiche giuridiche profondamente diverse.

La fideiussione infatti rientra nella categoria delle garanzie personali, in quanto il fideiussore si obbliga con il proprio patrimonio a garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui.

Diversamente, l’ipoteca e il pegno costituiscono garanzie reali: la prima grava su beni immobili o su beni mobili registrati, mentre il secondo ha per oggetto beni mobili o crediti.

FideiussioneFideiussione - Getty Images



Una delle principali differenze riguarda il cosiddetto diritto di sequela: mentre ipoteca e pegno consentono al creditore di esercitare il proprio diritto anche se il bene oggetto della garanzia viene trasferito a terzi, la fideiussione non attribuisce alcuna pretesa su beni specifici.

Se un fideiussore cede un suo bene, il creditore non può vantare alcun diritto su di esso, ma potrà soddisfarsi esclusivamente sugli altri beni che permangono nel patrimonio del fideiussore.

Proprio per questa ragione, la fideiussione richiede un’esplicita manifestazione di volontà e non può essere desunta implicitamente da comportamenti concludenti, a differenza di altre forme di garanzia che trovano fondamento nell’iscrizione nei pubblici registri o nella materiale consegna del bene vincolato.


Pegno nell’art. 2784 del Codice Civile


Il pegno quale forma di garanzia reale, viene disciplinata dall’art. 2784 del Codice Civile.

Stando a tale norma, il pegno si va a costituire a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione sia dal debitore sia da un terzo per conto del debitore.

L’oggetto del pegno può essere rappresentato da beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

La caratteristica essenziale di questa garanzia consiste nella consegna del bene al creditore o a un terzo designato, che ne assume il possesso fino all’estinzione del debito.

PegnoPegno di un immobile - Getty Images



Essendo un diritto reale di garanzia, il pegno conferisce al creditore un diritto di prelazione sul bene in caso di inadempimento del debitore, consentendogli di soddisfare il proprio credito mediante la vendita forzata del bene stesso.

Tuttavia, il creditore non può disporre liberamente del bene ricevuto in pegno, se non nei limiti stabiliti dalla legge o da accordi contrattuali.

La costituzione del pegno richiede un atto scritto con data certa affinché sia opponibile ai terzi.

L’eventuale alienazione del bene da parte del debitore non incide sui diritti del creditore pignoratizio, che può comunque esercitare la propria prelazione sul bene oggetto della garanzia.


Ipoteca nell’art. 2808 del Codice Civile


L’ipoteca è regolata dall’art. 2808 del Codice Civile, il quale stabilisce che essa attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene vincolato a garanzia del credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente.

L’ipoteca può gravare su beni immobili, beni mobili registrati (ad esempio automobili, navi, aeromobili) e su alcuni diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o l’usufrutto.

A differenza del pegno, l’ipoteca non comporta la perdita del possesso del bene da parte del debitore, ma richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e l’iscrizione nei registri immobiliari affinché sia valida ed opponibile ai terzi.

Le ipoteche possono essere di tre tipi: legali, giudiziali o volontarie.

IpotecaIpoteca: cosa dice la normativa - Getty Images



L’ipoteca conferisce al creditore la possibilità di avviare un’esecuzione forzata sul bene gravato qualora il debitore non adempia all’obbligazione garantita.

Inoltre, a differenza del pegno, che è una garanzia indivisibile e non graduabile, l’ipoteca può essere iscritta in più gradi, determinando la priorità tra più creditori ipotecari.

L’estinzione dell’ipoteca avviene mediante cancellazione dai registri immobiliari, che può essere richiesta solo dopo l’estinzione dell’obbligazione garantita.


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Differenze tra pegno e ipoteca
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