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Il muro che serve a delimitare le proprietà di due fondi viene definito dalle norme del codice civile come muro divisorio. Vediamo quali sono le regole fissate dalla legge volte a impedire contrasti tra i proprietari vicini.
Soffermiamoci in primo luogo sul caso in cui il muro di confine si presume comune tra due edifici.
L'articolo 880 del codice civile stabilisce quando un muro posto sul confine tra due immobili si dica comune a entrambi i soggetti confinanti. Esso si considera comune ai proprietari dei due fondi confinanti quando delimita le rispettive proprietà.
In tal caso il muro si presume comune fino alla sua sommità.
Qualora gli edifici abbiano altezze differenti, il muro si presume comune fino al punto in cui uno degli edifici comincia a essere più alto.
Abbiamo detto che c'è una presunzione di comunione ma è certamente possibile fornire prova contraria dinanzi al Giudice nel caso sia stata avviata una causa per l'accertamento della proprietà dello stesso.
L'interessato alla proprietà esclusiva dovrà fornire la prova a suo favore facendo riferimento alle modalità di acquisto della proprietà di tale muro.
Anche il muro che serve di divisione tra cortili, orti, campi si presume comune in base all'articolo 880 codice civile.
Per la giurisprudenza le norme su esposte non trovano però applicazione qualora si tratti ad esempio di un edificio e di un cortile.
Deve trattarsi infatti di immobili aventi natura omogenea.
Vi sono tuttavia due ipotesi in cui il muro divisorio si reputa di proprietà esclusiva di uno dei confinanti. È quanto disciplinato dall'articolo 881 del codice civile.
Il primo caso è quello del muro posto al confine tra campi, cortili, giardini o orti che si presume appartenere in via esclusiva al proprietario del terreno verso cui insiste uno spiovente.
Lo spiovente è un piccolo tetto avente la funzione di far scorrere l'acqua piovana.
La seconda fattispecie è quella per cui sul muro esistono sporgenze come mensole, cornicioni, vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro.
In questo caso si presume che il muro sia di proprietà esclusiva del vicino dalla cui parte gli sporti o vani si presentano.
Se le sporgenze sussistono da ambo le parti, in tal caso il muro si presume in comproprietà.
A chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria del muro comune posto sul confine?
Il muro di confine volto a delimitare due immobili non di rado è fonte di liti tra i proprietari vicini. Nello specifico, un argomento che spesso crea tensione riguarda la manutenzione dello stesso, soprattutto nel caso in cui la mancata cura possa rivelarsi pericolosa e suscettibile di arrecare danni ad altri.
In base alla legge, la manutenzione spetta a entrambi i comproprietari o al solo proprietario, a seconda che si tratti di comunione o di proprietà esclusiva.
L'articolo 884 del codice civile specifica infatti che le riparazioni e ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti coloro che ne abbiano diritto e in proporzione del diritto di proprietà di ciascuno. Per procedere occorre il consenso di tutti i comproprietari.
Qualora uno dei comproprietari non intenda partecipare alle spese necessarie alla manutenzione potrà rinunciare al diritto di comunione sul muro e sul suolo sul quale il muro insiste.
Condizione necessaria è che il muro comune non sostenga un edificio a lui appartenente. Per rinunciare al diritto di comunione occorre un atto da redigere in forma scritta che dovrà essere trascritto per garantirne l'opponibilità a terzi
Il principio menzionato non si applica qualora la spesa di manutenzione si sia resa necessaria per fatto imputabile a uno solo dei partecipanti alla comunione.
Ciascun comproprietario può innalzare il muro comune. Egli in tal caso dovrà sobbarcarsi le spese di costruzione e di conservazione della parte che è stata sopraelevata.
Che succede se il muro comune non fosse idoneo a sostenere la parte innalzata?
Chi esegue l'innalzamento dovrà provvedere a sue spese a ricostruirlo o rinforzarlo.
Il maggior spessore dovrà essere posto sul suolo di chi ha innalzato a meno che non sussistano esigenze di carattere tecnico in senso contrario.
Il vicino dovrà essere indennizzato di eventuali danni prodotti per l'esecuzione delle opere.
Abbiamo visto cosa sia un muro di confine e quali siano le regole in caso di comunione tra due proprietari confinanti. A differenza del muro divisorio, il muro di cinta è una particolare tipologia di muro per la presenza del quale non si applicano le norme sulle distanze tra costruzioni.
Il muro di cinta è un muro isolato, con autonomia strutturale, che viene descritto dall'articolo 878 del codice civile. Poiché la legge non ne fa un'ampia trattazione è alla giurisprudenza che si deve fare riferimento.
I Giudici hanno infatti individuato tre caratteristiche per poter definire un muro di cinta:
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