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Differenza tra innovazioni e modifiche delle cose comuni

Le innovazioni e le modifiche delle cose comuni, sia pur molto simili, sono comunque interventi differenti soggetti a diversi regimi di autorizzazione
Pubblicato il
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Innovazioni delle parti comuni di condominioIn condominio, si tratti di opere deliberate dall'assemblea o di interventi posti in essere dal singolo comproprietario, non sempre è agevole distinguere tra innovazioni e semplici modificazioni.

Quando si può parlare delle prime?

Quando di semplici modificazioni?

La Cassazione è tornata sull'argomento con una recente sentenza riprendendo quello che, sostanzialmente, dice da anni.

Si legge in una pronuncia datata 19 ottobre 2012 che le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono perfettamente alle modifiche, cui in realtà si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull'essenza di essa e ne alterano l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art.1102 c.c. (così, Cass. n. 2940/63) (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18052).

La distinzione, quindi, corre sulla funzione della parte comune soggetta all'intervento modificativo.


Alcuni esempi chiariranno le idee.

Se l'assemblea delibera di installare sul cancello già presente un motorino per automatizzarlo, quell'opera dovrà essere considerata una modificazione ricadente nell'ambito degli interventi straordinari ma non sicuramente un'innovazione.

La funzione del cancello, infatti, resterà sempre quella di porre una barriera all'ingresso nel parcheggio condominiale.


L'assemblea decide di dividere a metà il cortile con dei comuni panettoncini sparti traffico in modo da separare la zona a traffico veicolare da quella pedonale; anche qui nessuna innovazione, visto che il provvedimento è destinato solamente ad incidere sul miglior godimento di una parte dell'edificio già usata in quel modo.

L'assemblea delibera l'installazione di un ascensore nel vano scale.

Modifica delle parti comuni di condominio
Quella parte dell'edificio, dopo l'intervento cambierà destinazione e conformazione materiale: è normale considerare quella decisione dell'assise alla stregua di un'innovazione.


Ciò incide e non poco sulle maggioranze necessarie per deliberare simili interventi; si pensi, in tal senso che per un intervento di manutenzione straordinaria, se non di notevole entità, possono essere sufficienti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti all'assemblea e un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Se, invece, l'intervento è qualificabile come innovativo, le deliberazioni relative devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio (art. 1136, quinto comma, c.c.).

Lo stesso discorso va fatto in termini di uso della cosa comune da parte del singolo condominio: utilizzare una parte dell'edificio per il proprio interesse non può arrivare fino al punto di stravolgerne la funzione originaria.

riproduzione riservata
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Alert Commenti
  • Malika Malika
    Malika Malika
    Mercoledì 2 Ottobre 2019, alle ore 13:32
    Condominio di tre proprietari, l'ultimo tratto della scala condominiale che porta al tetto e a due sottotetti di cui uno allo stato grezzo ed uno diventato appartamento ( mia proprieta' ) ma in attesa di certificato di agibilità perché l'ultima parte della scala costruita in muratura ai tempi della costruzione dell'immobile non è in sicurezza.
    Avendo bisogno del certificato di agibilità e poter cosi' affittare il mio appartamento, vorrei che gli altri due condomini partecipassero alle spese.
    Loro non vogliono mettere in sicurezza questa parte e dovrò fare tutto a mie spese.
    L'ufficio tecnico però mi dice che non posso avere l'abitabilità se non metto in sicurezza la scala, e vuole l'assenso scritto degli altri due condomini.
    Loro non vogliono darmi il consenso, cosa faccio ?
    Ho speso molti soldi in tasse e spese per costruire l'appartamento e vorrei usufruirne, Mi aiutate?
    rispondi al commento
  • De Santis Federico
    De Santis Federico
    Domenica 1 Gennaio 2017, alle ore 12:33
    Impossibilità di trasformazione  impianto centralizzato da gasolio a metano per inidoneità dei locali.
    Dismissione dell'impianto.
    Rifacimento di un nuovo impianto a metano in locali differenti di proprietà condominiale.
    Quale maggioranza occorre?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 De Santis Federico
      Martedì 3 Gennaio 2017, alle ore 18:36
      Maggioranza dei partecipanti all'assemblea ed almeno 500 millesimi.
      rispondi al commento
  • Semeraro Loredana
    Semeraro Loredana
    Domenica 24 Novembre 2013, alle ore 11:27
    L'installazione di reti antipiccioni è da considerarsi innovazione o meno?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Semeraro Loredana
      Lunedì 25 Novembre 2013, alle ore 15:09
      No, non si tratta di innovazione.
      rispondi al commento
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