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Spesso capita di fare confusione tra i concetti di prima casa e abitazione principale.
A volte i termini vengono usati impropriamente, senza comprendere la reale portata degli effetti riconducibili alle diverse situazioni.
Cerchiamo dunque di far chiarezza, evidenziando gli effetti fiscali connessi a due ambiti che risultano essenzialmente diversi.
A seconda che ci si trovi di fronte a una prima casa o a un'abitazione principale diverse sono le tipologie di benefici fiscali che si possono conseguire.
Il termine prima casa viene solitamente utilizzato per fare riferimento a un immobile acquistato da un soggetto (ad esempio mediante compravendita), in presenza di una serie di requisiti.
Vediamo quali:
In conclusione, si potrà fruire delle agevolazioni prima casa anche se si possiede altro immobile situato in diverso Comune, purché su tale immobile non si sia già goduto dei benefici prima casa.
Evidenziamo dunque che il concetto di prima casa ha una rilevanza dal punto di vista fiscale unicamente in fase di stipula del contratto di acquisto con il quale si entra in possesso dell'immobile. Esso influisce infatti sul pagamento delle tasse che devono essere versate in questo contesto.
Quando si parla di abitazione principale si fa riferimento alla casa presso la quale il soggetto ha stabilito la propria residenza.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Monti (D.L. 101/2011) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, insieme al suo nucleo familiare, dimoraabitualmente e ha stabilito la residenza anagrafica.
Il concetto di abitazione principale è significativo se si fa riferimento al pagamento delle imposte sulla casa, come Imu, TASI e TARI.
In base alle definizioni date al concetto di prima casa e abitazione principale possiamo asserire che i benefici connessi all'abitazione principale non possono essere riconosciuti sulla prima casa se in essa non si dimori abitualmente e non si abbia stabilito la residenza anagrafica.
Tra le agevolazioni previste in caso di abitazione principale vi è l'esenzione dal pagamento dell'Imu, l'imposta municipale unica. Saranno soggetti al pagamento dell'imposta i titolari la cui abitazione principale rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
In caso di abitazione che non sia abitazione principale l'Imu è dunque dovuta per intero.
Qualora l'abitazione dove non si sia stabilita la residenza anagrafica sia in comproprietà, l'imposta si calcola in proporzione alla quota e in base ai mesi di possesso dell'immobile.
Ciacuni contribuente sarà obbligato a versare la propria imposta.
Oltre all'esenzione dell'Imu dobbiamo citare le agevolazioni che permettono di ridurre l'importo da pagare.
La riduzione del 50% sussiste se l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito ed è stato stipulato da genitori e figli.
Prevista inoltre una riduzione del 25% per le unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato.
In entrambi i casi sopra descritti, non trattandosi di abitazione principale, l'immobile è soggetto al pagamento dell'Imu ma in misura ridotta.
In conclusione, una persona che ha acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni prima casa ma che vive altrove (ad esempio a casa del coniuge) sarà tenuto al pagamento dell'Imu, poiché la prima casa non costituisce anche abitazione principale.
È tenuto al pagamento della TARI, l'imposta sui rifiuti urbani, chiunque possieda o detenga un immobile che sia idoneo a produrre rifiuti urbani.
Dunque, anche il mero detentore non proprietario è soggetto passivo di tale imposta.
Cosa succede in caso di appartamento dato in locazione?
È necessario fare riferimento alla durata dell'affitto:
La logica sottesa alla norma è che la tassa debba essere corrisposta da chi produce la spazzatura, eccezion fatta per gli affitti di carattere transitorio.
Ci chiediamo a questo punto che succede se l'inquilino non provveda a pagare l'imposta sui rifiuti. Il Comune potrà chiedere esclusivamente a quest'ultimo il pagamento della TARI e delle eventuali sanzioni che potranno essere sanate ricorrendo al ravvedimento operoso.
Abbiamo visto finora cosa succede se la casa diversa dall'abitazione principale sia data in affitto.
Cosa succede se la seconda casa è invece disabitata?
Quando l'abitazione diversa dall'abitazione principale è disabitata (perché dunque non data in affitto o comodato d'uso) l'Imu e la TASI sono sempre dovute.
Non lo stesso si può dire per la TARI che non è dovuta per le case disabilitate e inutilizzate, purché si fornisca la prova della mancanza di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria.
Dunque solo senza acqua luce e gas si potrà essere esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti
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