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Spesso, in caso di acquisto, vendita o affitto di edifici dotati di impianti tecnologici, questi ultimi risultano sprovvisti della dichiarazione di conformità secondo il D.M.37/08 (ex Legge 46/90); la mancanza di tale documentazione costituisce un significativo limite in termini di sicurezza soprattutto per gli impianti elettrici e per gli impianti gas, in generale la problematica coinvolge anche tutti gli altri tipi di impianti tecnologici.
L'ostacolo, in ogni caso, è superabile con la dichiarazione di rispondenza redatta da un tecnico abilitato; nella prima parte la dichiarazione di rispondenza riporta i dati del tecnico e quelli della ditta nella quale svolge la funzione di responsabile tecnico da almeno cinque anni; la ditta, identificata nello stesso documento, deve a sua volta essere abilitata nel settore impiantistico in questione.Nel caso degli impianti elettrici, successivamente all'indirizzo dei locali nei quali si trovano gli impianti, viene descritta la potenza elettrica impegnata, se quest'ultima è superiore a 6 kW il tecnico suddetto deve essere un professionista iscritto al relativo albo professionale.
Successivamente, nella dichiarazione, il tecnico o il professionista dichiara di aver effettuato una serie di prove e verifiche obbligatorie: visive e strumentali.
Le verifiche visive, devono accertare la presenza, a valle del punto di consegna dell' energia elettrica, dei dispositivi di sezionamento e di protezioni da sovracorrenti, la presenza di dispositivi di protezione dai contatti diretti ed indiretti e la presenza di un dispositivo di protezione differenziale con sensibilità di intervento nominale non superiore a 30 mA.
Le prove strumentali sono focalizzate sulla funzionalità dei suddetti dispositivi in particolare sulla capacità di intervento della protezione differenziale.
Ulteriori verifiche e prove devono essere effettuate, secondo la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti realizzati dal 13.03.1990 al 27.03.2008, le verifiche visive sono relative alla scelta e taratura dei dispositivi di protezione, alla corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, alla corretta identificazione dei conduttori (codice dei colori) alla identificazione dei circuiti, alla idoneità delle connessioni all'accessibilità dell'impianto per la manutenzione.Tra le ulteriori prove da effettuare ci sono: quelle relative alle scelte dei conduttori elettrici, per le loro capacità in termini di portata di corrente elettrica e di caduta di tensione elettrica tra i punti collegati; l'integrità di conduttori di protezione (PE) ed equipotenziali; la resistenza di isolamento per i conduttori di fase neutro e protezione; il rilevamento della corrente di corto circuito; le prove di polarità per gli interruttori unipolari nei circuiti monofase; il controllo della ciclicità delle fasi nei circuiti trifase; le prove di funzionamento e la misura della resistenza di terra.
Con tutte le informazioni su descritte, si conclude il primo allegato della dichiarazione di rispondenza per gli impianti elettrici; il secondo allegato, richiede la realizzazione di uno schema dell'unifilare dello stesso impianto nel quale sono evidenziati i componenti più importanti, identificati in maniera univoca da un'apposita legenda e/o da specifici riferimenti.Per ogni componente dell'impianto, ne deve essere descritta l'ubicazione, il nome, la marca e/o il costruttore, la matricola ed i relativi dati caratteristici; ad esempio, nel caso di un dispositivo di automatico di protezione per i corto circuiti, i dati ne devono descrivere almeno la tensione nominale, la corrente nominale ed il potere di interruzione ossia il valore di corrente a regime che è in grado di interrompere a seguito di un corto circuito.
La dichiarazione di rispondenza si conclude con la sottoscrizione del tecnico o del professionista della condizione di idoneità o di non idoneità nella quale si trova l'impianto, firmata per ricevuta dal committente.
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