|
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea è stato pubblicato il Regolamento 157/2014, che prevede la possibilità per i fabbricanti di prodotti da costruzione di mettere a disposizione online le dichiarazioni di prestazione dei loro articoli.
Si tratta di un'integrazione ad un precedente Regolamento (il Regolamento UE 305/2011), che introduceva l'obbligo per i fabbricanti di prodotti da costruzione di redigere per ogni articolo la cosiddetta dichiarazione di prestazione. Con il Regolamento 157/2014 viene data ai fabbricanti la possibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla in versione digitale sui propri siti web.
Sempre il Regolamento 157/2014 chiarisce le modalità di pubblicazione online. Il Regolamento entra in vigore dal 26 febbraio 2014 ed è direttamente applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea senza necessità di alcuna norma di recepimento.
Cos'è di preciso la dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione? Si tratta di un'evoluzione della vecchia dichiarazione di conformità. La dichiarazione di prestazione riporta innanzitutto le informazioni fondamentali di un prodotto da costruzione: nome identificativo e descrizione del prodotto, l'uso previsto e le prestazioni in base alla categoria di prodotto (ad es. la resistenza al fuoco, la resistenza meccanica, ecc.).
È utile fare un approfondimento in merito alle prestazioni che devono comparire in base alla categoria di prodotto. I materiali da costruzione esistenti sul mercato sono molteplici e sono concepiti per svariati usi. Per ogni categoria di prodotto da costruzione in genere ci focalizziamo su alcune caratteristiche che riguardano il fine specifico del prodotto.
Ad esempio per i materiali isolanti (come il polistirene, il poliuretano, il sughero, ecc.) ci interesserà certamente conoscere le caratteristiche termiche e di traspirabilità al vapore, per altri materiali, come i mattoni da utilizzare nelle murature portanti, ci interesserà avere informazioni sulla resistenza meccanica e così via.
Esistono a tal riguardo delle norme europee armonizzate, ossia delle norme che riportano per ogni tipologia di prodotto da costruzione quali prestazioni sono obbligatoriamente da dichiarare e le metodologie per misurarle. Abbiamo così la certezza che se stiamo comprando un prodotto per l'isolamento termico la sua dichiarazione di prestazione riporterà sicuramente i valori prestazionali stabiliti dall'Unione Europea per la categoria isolanti termici.
Le informazioni sopra citate che devono essere presenti nella dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione servono principalmente in fase progettuale e di capitolato per individuare quali prodotti saranno utilizzati in un cantiere. Le informazioni che devono comparire sulla dichiarazione di prestazione non finiscono però qua. Infatti devono esserci anche indicazioni sulla fase di uso e gestione del prodotto, pertanto dalla posa in opera in poi.
Si comprende così l'importanza della dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione. L'acquirente, sia esso un distributore, un'impresa di costruzioni od anche un consumatore non professionista che opera col fai da te, può avere a disposizione i dati necessari per scegliere il tipo di prodotto che fa al caso suo e per utilizzarlo in completa sicurezza.
Abbiamo visto che il Regolamento UE 157/2014 introduce la possibilità per i fabbricanti di pubblicare online sui propri siti le dichiarazioni di prestazione dei loro prodotti. Questa novità permetterà alle aziende di risparmiare notevolmente sui costi per la produzione cartacea delle dichiarazioni.
Al contempo i fabbricanti dovranno garantire che:
- il contenuto della dichiarazione non dovrà essere modificato successivamente alla pubblicazione online;
- il sito web sarà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 305/2011;
- saranno fornite istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.
C'è poi un'ultima precisazione. I fabbricanti dovranno assicurare che ad ogni prodotto immesso sul mercato sia riferibile in modo inequivocabile la sua specifica dichiarazione di prestazione attraverso un codice di identificazione.
|
||