Dettagli sul contratto di appalto

In ogni contratto di appalto per lavori privati, anche la cura di ogni singolo dettaglio consente una regolare programmazione e corretta esecuzione delle opere.
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Sul contratto di appalto per i lavori edili, si è discusso parecchio, anche all'interno di questo portale web.
È ovvio che, alla base di ogni condizione contrattualistica, vi sia un ambito puramente normativo che si basa fondamentalmente sull'applicazione delle leggi in materia (sicurezza del lavoro, qualità dei materiali, collaudo impianti, strutture, ecc.) e che suddivida il documento in vari articoli, distinti ciascuno da un proprio argomento.

Tuttavia, nell'elaborazione del contratto, è opportuno introdurre anche indicazioni di ordine generale, che possono prevenire eventuali contenziosi con l'impresa, sia durante il corso dei lavori sia dopo la loro conclusione.

Innanzitutto, come accade solitamente, uno dei maggiori problemi si risconta all'atto del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, e soprattutto per quei problemi legati a dettagli non contemplati in sede di offerta economica e derivati da un'incongruenza tra, la consistenza dei lavori (necessari per portare a compimento lo opera) e quelli preventivati.

Una di queste dinamiche è connessa alle fasi propedeutiche, che includono materiali e lavori manuali non compresi all'interno di una determinata categoria di lavori.
In questi casi l'impresa, che opera in modo professionale, avrà cura di descrivere e integrare economicamente nell'offerta economica i maggiori oneri, inizialmente non previsti, pur ponendosi, di fatto, in una condizione meno vantaggiosa (almeno apparentemente) rispetto a una ditta concorrente meno attenta.

Su questo punto rimane evidente la necessità di includere una clausola che imponga l'esecuzione e il pagamento solo dei lavori regolarmente pattuiti e ponendo l'obbligo di un accordo preliminare (sottoscritto tra le parti), che consente la definizione di tutte quelle opere inizialmente non previste.

Anche nella formulazione dell'offerta e nella descrizione dei lavori, è opportuno inserire dettagli quali: lo scarico, il tiro in alto e la movimentazione dei materiali all'interno dell'area di cantiere.

Entrando nello specifico vale osservare che, nell'attività edilizia, c'è una netta distinzione fra i diversi soggetti coinvolti, e più specificatamente tra, fornitore e mero esecutore.
Mentre al primo spetta la consegna dei materiali costruttivi e di finitura, il secondo è legato solo all'obbligo della loro messa in opera.

Come esempio di questa condizione si pone il caso in cui il committente ha previsto l'acquisto di piastrelle (rivestimento e pavimentazione) presso un proprio negoziante di fiducia e il trasporto a piè d'opera in cantiere.
In quest'ultima fase il trasportatore avrà necessità di uno o più addetti che provvedano allo scarico a terra del materiale che, in seguito, sarà movimentato fino al prossimo punto d'impiego.

Tutta quest'attività avrà una propria incidenza in termini economici, e quindi è corretto che l'impresa verifichi anzitempo questo maggiore onere, peraltro abbastanza prevedibile.
Solitamente, in evidenza di queste condizioni, o nei casi in cui vi siano lavori di difficile valutazione, l'impresa utilizza un sistema di calcolo degli importi mediante il costo orario di un operaio, dedotto da tabelle elaborate dalle associazioni di categoria, da prezzari regionali o da liste delle camere di commercio.

Su quest'aspetto occorre definire alcuni parametri poiché, l'aliquota di questi lavori, può incidere in maniera anche rilevante all'interno del costo totale dell'opera.
Infatti, in sede di offerta economica, è necessario che l'impresa specifichi la tariffa oraria di ogni operaio, distinto per ruolo (comune, specializzato e qualificato) e a cui spetta ovviamente un differente trattamento economico.

Oltre l'evidente blocco della tariffa, in funzione della variazione del costo orario e della durata dei lavori, il committente ha anche la possibilità di un eventuale sconto (determinato sull'aliquota dell'utile d'impresa).

Un altro punto, solitamente trascurato, e collocato in un ambito esterno rispetto alla normativa sulla sicurezza di cantiere, è la gestione dell'attività delle varie imprese coinvolte.

Questo aspetto viene relegato essenzialmente ad un efficace coordinamento delle varie fasi dei lavori eseguito non semplicemente con un documento di programmazione figurativo (tipo Gantt), bensì con una regolamentazione interna che obblighi ciascuna delle ditte ad una condotta regolare.
Tramite delle clausole è possibile infatti determinare un codice di comportamento che consente di mantenere la funzionalità di tutto il ciclo produttivo ed evitare ritardi o blocchi (temporanei o definitivi) dei lavori.

Per questi problemi, alcuni soggetti, presa a prestito la normativa del settore pubblico, prevedono una caparra di garanzia, dedotta in percentuale sui lavori, e trattenuta all'emissione di ogni stato di avanzamento.
A completamento dei lavori, e dopo l'accertamento dell'inesistenza di fatti specifici, viene liquidato l'intero ammontare con il saldo finale.

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  • Maru1
    Maru1
    Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 01:49
    Interessante.Grazie
    rispondi al commento
  • Valentina85
    Valentina85
    Giovedì 3 Ottobre 2013, alle ore 12:31
    Salve, come può tutelarsi il committente nel caso in cui l'appaltatore richieda importi diversi e superiori rispetto a quelli preventivati?
    E cosa può fare nel caso di enorme ritardo nella consegna dei lavori, nonostante nel capitolato non sia stato previsto un termine per la detta consegna?
    Grazie in anticipo.
    rispondi al commento
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