Per ridurre le controversie tra Committente e Impresa, basta adottare delle indicazioni contrattuali ben definite.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono molteplici le controversie che si pongono tra committente e impresa.
Tra queste, escludendo le argomentazioni sulla corretta esecuzione delle opere, quella di maggiore rilievo riguarda la gestione del rapporto contrattuale che s'instaura tra i due soggetti.
Volendo analizzare questo problema, si stabiliscono due modi nell'affidamento dei lavori che, prendendo come spunto quanto stabilito dall'articolo 53 (comma 4) del codice dei contratti, s'identificano in: a corpo o a misura.
Nella prima ipotesi (a corpo), l'elemento base del contratto è la necessità di presentare all'offerente un progetto dettagliato (impiantistico e architettonico), per consentire all'impresa, l'esatta valutazione complessiva dei lavori.
Questo importo diverrà, in sede contrattuale, fisso e invariabile.
Nel secondo caso si attua invece un sistema meno vincolante determinato da una stima economica distinta per ogni categoria (scavi, cementi armati, tramezzature, finiture, ecc).
Con questa soluzione le singole quantità e conseguentemente il costo dell'opera potranno variare in funzione delle diverse esigenze (tecniche e funzionali), ma con tutti i limiti descritti in seguito.
È evidente, che la differenza sostanziale tra i due rapporti contrattuali sta nella particolare condizione dell'opera appaltata a corpo e nell'eventuale variazione (parziale o sostanziale) di una o più quantità di categorie dei lavori, che determina una modifica del quadro economico e della conseguente remunerazione dell'offerta.
Per questi casi, fanno scuola i pronunciamenti dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici che, attuati in ambito privato, fanno ritenere indispensabili due condizioni: esecutività del progetto (strutturale, architettonico e impiantistico), e professionalità dell'impresa nell'elaborazione dell'offerta.
A quest'aspetto si può aggiungere un'altra considerazione che concerne la possibilità di una rinegoziazione del rapporto contrattuale a seguito di variazioni significative.
Tutto ciò che rimane fuori da questa situazione, s'identifica come elemento base di contestazione.
Anche per l'affidamento dei lavori a misura, vi sono dei limiti concettuali.
Infatti, nella formulazione dell'offerta, è opportuno indicare le modalità da eseguire per la contabilità dei lavori (misurazione vuoto per pieno, al netto dei fori, ecc.), oltre che includere tutti i costi accessori (collanti, malte, oneri della sicurezza, ecc.), anche se non specificati, necessari per una corretta esecuzione dei lavori.
Quest'ultimo fattore è fondamentale in quanto, l'impresa deve valutare sotto il profilo tecnico ogni singola categoria di lavoro, sollevando eventuali quesiti circa l'esecutività dell'intervento, e senza chiedere, dopo la firma del contratto, adeguamenti del prezzo.
In ultimo, si ritiene indispensabile specificare un altro aspetto, riguardante la variazione delle quantità delle singole tipologie.
Per meglio comprendere quest'argomento, si cita un esempio pratico.
Nell'elaborazione dell'offerta, seguendo un ragionamento concorrenziale, l'impresa può decidere di applicare alla categoria dei cementi armati, di modesta entità, un prezzo moderato.
Ebbene, se in corso dei lavori la quantità del calcestruzzo aumenta a dismisura, l'incidenza economica complessiva, a parità di prezzo, potrebbe non essere remunerativa e quindi creare un danno economico all'impresa.
Quindi, anche in questo caso e sopra una certa soglia, è indispensabile rinegoziare in termini economici queste variazioni.
In conclusione di questa breve trattazione, si evidenzia l'opportunità di un maggiore attenzione riguardo a questi temi contrattuali, al fine di evitare controversie che possono compromettere il naturale svolgimento e regolarità dei lavori.