|
Spesso capita di ricevere domande di chiarimento sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico (65%) o sulle ristrutturazioni edilizie (50%) per opere realizzate nelle autorimesse.
In questo articolo raccoglierò i quesiti più frequenti, cercando così di chiarire i dubbi ad essi relativi.
Più di una volta mi è stato chiesto se è possibile accedere all'agevolazione fiscale per il risparmio energetico in conseguenza alla sostituzione della saracinesca del garage con un serramento maggiormente coibentato. Solitamente questo intervento viene fatto da proprietari che hanno l'abitazione direttamente connessa al garage, con l'intento di ottenere una minore dispersione del calore e dunque beneficiarne anche per l'appartamento.
In questo caso la detrazione fiscale per il risparmio energetico è possibile solamente se nel garage è presente l'impianto di riscaldamento. Infatti questa detrazione è ammessa solo se l'intervento viene realizzato sull'involucro che delimita il volume riscaldato.
Se invece nel garage non è presente il riscaldamento, potremo valutare se questo intervento può rientrare nella detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, che vedremo nei paragrafi successivi.
A differenza della detrazione fiscale per il risparmio energetico, che è ammessa per interventi realizzati su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, la detrazione per le ristrutturazioni edilizie spetta solo per opere effettuate su immobili a destinazione residenziale.
Pertanto quando si parla di detrazione relativamente a interventi sulle autorimesse, queste utlime devono risultare pertinenziali di immobili residenziali.
Partiamo dalla costruzione di una nuova autorimessa.
L'agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie è ammessa per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune.
Quindi potremo accedervi se ad esempio costruiamo una nuova autorimessa a prolungamento della casa, oppure se all'interno del cortile condominiale realizziamo dei posti auto scoperti.
Si tratta di una delle eccezioni della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, poiché è l'unico caso in cui viene ammessa per nuove costruzioni.
Altro quesito ricorrente è quello sulla possibilità di accedere all'agevolazione fiscale per ristrutturazioni in caso di sostituzione della saracinesca del garage.
Se l'elemento viene sostituito con un altro con le medesime caratteristiche, l'intervento si configura come manutenzione ordinaria e pertanto è detraibile solo nel caso in cui avvenga su parti comuni.
Questo avviene ad esempio se si sostituisce la saracinesca di un garage condominiale collettivo.
Se invece la sostituzione riguarda un garage privato, la detrazione non è possibile sostituendo l'elemento con un altro con medesime caratteristiche.
L'Agenzia delle Entrate specifica che sono ammessi interventi di sostituzione delle saracinesche solo se si apportano innovazioni.
Le innovazioni possono essere di varia natura, ad esempio l'installazione di una saracinesca avente materiale differente (magari più robusto), oppure una saracinesca elettrificata.
In questo gruppo di interventi può rientrare anche quello a cui abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, ossia l'installazione di una saracinesca coibentata.
Quindi, se da un lato quest'ultima opera non può beneficiare della detrazione fiscale per il risparmio energetico, può invece accedere a quella per le ristrutturazioni edilizie.
Per quanto riguarda le saracinesche elettrificate, mi preme specificare che in questo caso la detrazione è ammessa solo per la sostituzione di quella esistente con una saracinesca elettrificata.
È invece esclusa la sola aggiunta dell'elettrificazione lasciando la saracinesca preesistente.
L'unica eccezione in cui questo tipo di intervento può essere detraibile si configura quando favorisca la mobilità di persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.
Un'ultima questione da chiarire è quando il garage è sprovvisto di saracinesca e si decide di installarne una nuova.
Questo intervento è ammesso alla detrazione per un duplice motivo. Innanzitutto l'Agenzia delle Entrate specifica che fra gli interventi agevolabili rientra la nuova installazione di saracinesche di qualsiasi tipo.
In secondo luogo è ammesso anche perché l'intervento fa parte di quelli classificati come adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che sono anch'essi agevolabili.
A tal proposito vorrei ricordare che sempre per quest'ultimo motivo (prevenzione di atti illeciti) può rientrare nella detrazione anche l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci o spioncini su una saracinesca esistente ed anche l'installazione nel garage di rilevatori di apertura, antifurto e relative centraline.
Per gli acquisti contemporanei di casa e autorimessa (o posto auto) con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza dell'autorimessa con la casa, l'acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione dell'autorimessa.
Queste ultime devono però essere documentate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Per atti di acquisto stipulati successivamente al versamento di eventuali acconti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione di imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra abitazione e autorimessa (o posto auto).
Se manca il preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione.
Infatti in tal caso non risulterebbe ancora riscontrabile la sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla normativa al momento del pagamento.
Sempre per lo stesso motivo non è ammesso alla detrazione anche il caso particolare del bonifico effettuato il medesimo giorno di stipula dell'atto in orario antecedente alla firma dell'atto, così come specificato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 13 gennaio 2011.
|
||