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La sostituzione del portoncino di ingresso di una casa esistente può beneficiare di alcune detrazioni fiscali. È però necessario che il nuovo portoncino sia dotato di specifici requisiti tecnici, che dipendono dal tipo di detrazione a cui si intende accedere.
La detrazione fiscale sul risparmio energetico pone come condizione indispensabile che il portoncino di ingresso da sostituire delimiti il perimetro del volume riscaldato dell'abitazione. È quindi detraibile la sostituzione di un portoncino che da un locale riscaldato della casa apra verso l'ambiente esterno oppure verso un locale non riscaldato (es. vano scala).
Oltre a questa condizione, è necessario che la trasmittanza del portoncino rispetti determinati valori stabiliti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati col Decreto del 6 gennaio 2010. La trasmittanza è l'indice che ci informa di quanto calore lascia passare il portoncino. Più la trasmittanza è bassa e più il portoncino è isolato. È importante, ai fini della detrazione, che la trasmittanza del portoncino sia certificata dal produttore.
I requisiti di trasmittanza per la detrazione sul risparmio energetico non sono uguali in tutta Italia, ma dipendono dalla zona climatica in cui vengono installati. Ad ogni zona climatica (A, B, C, D, E, F) è associato un valore di trasmittanza limite che il nuovo portoncino non può superare.
Se si intende beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico è quindi fondamentale al momento della richiesta del preventivo chiedere espressamente al serramentista un portoncino con la trasmittanza necessaria per la vostra zona climatica.
Per chiarimenti sulle condizioni e sulle procedure previste dalla detrazione sul risparmio energetico consiglio la lettura dell'articolo pubblicato qualche tempo fa Detrazione 65%.
La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non pone, come quella sul risparmio energetico, la condizione indispensabile che il portoncino delimiti il volume riscaldato. È quindi possibile portare in detrazione anche portoncini che dalla strada danno accesso a un vano scala non riscaldato, portoni che dalla strada introducono ad una corte interna, ecc.
È importante però per questa detrazione stabilire una distinzione ben chiara tre le opere eseguite su parti comuni di edifici condominiali e opere eseguite sulle singole unità abitative.
Nel primo caso, ad esempio quando si sostituisce il portoncino di ingresso condominiale che introduce in un vano scala comune, sono detraibili le spese sostenute per installare un portoncino di qualsiasi tipo. Si può quindi detrarre un portoncino con le medesime caratteristiche del precedente, come anche un portoncino blindato, un portoncino coibentato, ecc.
Se invece si interviene su parti private, ad esempio se si sostituisce la porta di ingresso di una singola abitazione all'interno di un condominio o se si sostituisce la porta di ingresso di un fabbricato isolato privato senza parti comuni, è necessario invece valutare bene il portoncino prima dell'acquisto.
I nuovi portoncini di ingresso di abitazioni private esistenti sono detraibili se rientrano almeno in uno dei seguenti casi:
- il nuovo portoncino ha caratteristiche finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. portoncino blindato o rinforzato);
- il nuovo portoncino ha sagoma o colore diverso dal precedente;
- il nuovo portoncino è coibentato e rispetta riguardo alla sua trasmittanza totale gli stessi standard di legge previsti per l'installazione di serramenti su nuove costruzioni.
Nel caso in cui non si intenda sostituire l'intero portoncino, ricordo che sono ammesse alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie anche l'installazione o sostituzione su portoncini esistenti di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini, che rientrerebbero sempre nella categoria di interventi mirati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per un riassunto della documentazione da preparare finalizzata alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie consiglio la lettura di un articolo pubblicato qualche tempo fa sul nostro sito.
È buona cosa specificare che, nel caso in cui la sostituzione del portoncino di ingresso possa beneficiare di entrambe le detrazioni fiscali citate, bisogna scegliere solo una delle due detrazioni, poiché la normativa stabilisce che le due detrazioni non sono cumulabili.
Ricordo infine che possono beneficiare delle detrazioni non solo la fornitura e posa del nuovo portoncino, ma anche tutte le opere correlate e necessarie ai fini della sua installazione, come ad esempio la rimozione e lo smaltimento del vecchio portoncino, opere murarie, ecc. Sono detraibili anche eventuali spese tecniche correlate, come ad esempio la fattura del tecnico che provvede ad inviare la comunicazione all'Enea finalizzata alla detrazione sul risparmio energetico.
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