|
Per lavori riconducibili ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali se il pagamento viene effettuato da una finanziaria a seguito del finanziamento della spesa al contribuente?
Sì, è possibile, ma ad alcune condizioni. Per capire procediamo con ordine.
Le modalità di pagamento per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie sono indicate all'articolo 16-bis, comma 9 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che a sua volta fa riferimento all'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998 n.41, il quale cita: il pagamento delle spese detraibili è disposto tramite bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sempre il medesimo Decreto del 1998 dispone che la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste all'articolo 1.
Le modalità di pagamento per la detrazione sul risparmio energetico sono invece indicate nel Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 e successive modifiche. L'articolo 4, comma 1, lettera c) prevede che coloro che intendano avvalersi della detrazione fiscale sul risparmio energetico debbano effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'indicazione è valida per le persone fisiche, gli enti e i soggetti non titolari di reddito d'impresa. I contribuenti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Per questi soggetti la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
In pratica per le persone fisiche i metodi di pagamento richiesti per le due detrazioni fiscali sono i medesimi, pur essendo regolamentati da normative diverse.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.11/E del 21 maggio 2014, ha chiarito molto bene il caso dei pagamenti finalizzati alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico ed effettuati mediante finanziamento.
Un contribuente, per il quale una società finanziaria ha concesso un finanziamento, può beneficiare delle detrazioni fiscali se la società che eroga il finanziamento paga il corrispettivo al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale in cui compaiono tutti i dati che abbiamo citato precedentemente e dettati dalle normative, ossia la causale del versamento con gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ricordiamo che, per quanto riguarda la causale, la società finanziaria dovrà inserire i riferimenti normativi corretti in base al tipo di detrazione di cui si intende beneficiare. Per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, se il modello di bonifico predisposto dalla banca non presenta già delle caselle da barrare o appositi campi da compilare, si potrebbe usare questa dicitura nella causale: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'articolo 16-bis del Dpr 917/1986 e successive modifiche - Pagamento fattura n. ___ del_____ a favore di________________ p.iva______________.
Per la detrazione sul risparmio energetico cambieranno i riferimenti normativi: bonifico relativo a lavori di risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla Legge 296/2006 e successive modifiche - Pagamento fattura n. ___ del_____ a favore di________________ p.iva______________ .
È importante poi che la società finanziaria consegni al contribuente la ricevuta del bonifico bancario o postale effettuato al fornitore della prestazione, ricevuta che dovrà essere conservata ed esibita in occasione di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate.
Infine è bene segnalare che l'anno di riferimento di sostenimento della spesa ai fini delle detrazioni fiscali sarà quello in cui la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore della prestazione. A partire dall'anno successivo il contribuente potrà cominciare a beneficiare della detrazione inserendola nella dichiarazione dei redditi.
Riassumendo, è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico nel caso in cui il pagamento dei lavori venga effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa ad un contribuente, purché la finanziaria segua le indicazioni fornite per il bonifico e ne consegni la ricevuta al contribuente.
|
||