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La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e la detrazione sul risparmio energetico sono ammesse anche per lavori eseguiti in economia o, in termini più semplici, eseguiti con fai da te.
In questi casi, poiché non è una ditta a fornire la manodopera ma è il proprietario stesso ad eseguire il lavoro, la detrazione riguarderà principalmente le spese sostenute per la fornitura dei materiali.
Ciò è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Guida sulle ristrutturazioni edilizie - edizione del 23 novembre 2018 a pagina 4: Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Seppur sia possibile accedere alle detrazioni fiscali per lavori eseguiti con fai-da-te, è bene però ricordare la necessità che le opere siano realizzate in conformità alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, d'igiene, impiantistica, ecc. Il rischio di lavori non in regola è la perdita delle detrazioni fiscali e il pagamento di spiacevoli sanzioni.
Eseguire opere in conformità alle normative vigenti significa che se ad esempio intendo realizzare lavori richiedonti un titolo abilitativo, dovrò presentare in Comune una pratica edilizia. Quindi prima di procedere con i lavori è sempre consigliabile consultare l'ufficio tecnico del Comune per conoscere se nel nostro caso specifico è necessaria o meno una pratica edilizia.
Se per il rilascio del titolo abilitativo ci si dovrà avvalere di un progettista e direttore lavori (architetto, ingegnere, geometra), segnalo che sarà possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per il lavoro di questo tecnico. E si potrà beneficiare della detrazione anche per le spese relative ai diritti per le concessioni comunali e agli eventuali oneri.
È entrato in vigore il 22 aprile 2018 il Glossario dell'Edilizialibera in attuazione del Dlgs 222/2016. Di cosa si tratta?
Di quegli interventi esplicitamente indicati, che possono essere realizzati senza alcun titoloabilitativo o comunicazione specifica. Sono 58 gli interventi riportati nel glossario che vengono liberalizzati.
A puro titolo esemplificativo si segnala la sostituzione di pavimentazioni esterne o interne, l'installazione di pannelli fotovoltaici, la riparazione e la messa a norma di svariate fattispecie di impianti, la sostituzione e la riparazione di ascensori e montacarichi, oltre a molti altri.
Da precisare che le opere in questione dovranno essere realizzate sempre e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche, in ambito igienico-sanitario, paesaggistiche o antincendio.
La normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) chiarisce all'articolo 90 gli obblighi del committente, che è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare l'opera, chiedendo una serie di documenti che ne attestino i requisiti. Di questi documenti il committente è tenuto a consegnare in Comune in allegato alla pratica edilizia il cosiddetto DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La normativa ha quindi posto un notevole problema inerente i lavori in economia, visto che il privato non può produrre il DURC e quindi inizialmente sembrava che i lavori in proprio fossero diventati totalmente illegali e quindi i Comuni non si fidavano ad approvare progetti da eseguire con fai-da-te.
A fronte di questa difficoltà è intervenuta la Legge 9 agosto 2013 n.98. Cito l'articolo 31: «in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».
Si parla di lavori privati di manutenzione in edilizia. Quindi sono da ritenersi realizzabili con fai da te lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sulla pratica edilizia da presentare in Comune (sempre se richiesta) si dovrà allora segnalare che i lavori saranno eseguiti in economia e che, ai sensi della Legge citata, non si è soggetti all'obbligo di presentazione del DURC.
Dalla norma noto però un'ulteriore questione: si citano lavori realizzati in economia dal proprietario dell'immobile. Dunque alla lettera sembrerebbe che li possa svolgere solo il proprietario, escludendo l'ausilio di parenti e affini. Non sono a mia conoscenza altre norme di chiarimento in merito, comunque non riterrei errata l'interpretazione letterale a causa dei problemi che potrebbero sopraggiungere in caso di infortunio, vista la piena responsabilità del committente e la mancanza di assicurazioni.
A proposito di opere in conformità alle normative vigenti, vorrei citare anche tutti quei lavori di carattere impiantistico (come ad esempio il rifacimento dell'impianto elettrico o dell'impianto di riscaldamento) che richiedono il rilascio della dichiarazione di conformità, ossia un documento in cui si dichiara che l'impianto risponde ai requisiti di sicurezza ed è realizzato alla regola dell'arte. Questa dichiarazione va sottoscritta da un tecnico abilitato, che in genere è l'elettricista o l'idraulico che ha eseguito il lavoro.
Per interventi fai-da-te sugli impianti diventa ancor più difficile gestire la questione. Ricordo innanzitutto quanto cita il D.M. 37/2008: «tutti gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte da Impresa Specializzata e iscritta ad apposito Albo, che rilasci regolare dichiarazione di conformità».
Da qui si comprende il motivo per cui idraulici ed elettricisti tendono a firmare solo dichiarazioni di impianti che hanno realizzato personalmente (o che hanno realizzato i propri dipendenti) e non impianti realizzati da persone esterne. Infatti firmando la dichiarazione di conformità di un impianto si assumono una certa responsabilità. Quindi prima di eseguire autonomamente modifiche agli impianti, consiglio di verificare bene tutti i presupposti per procedere in regola.
In considerazione di tutte le analisi appena condotte, possiamo considerare tranquillamente realizzabili con fai-da-te le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedano particolari obblighi, come ad esempio il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti o magari l'installazione di un ponteggio, per il quale subentrano ulteriori complicazioni.
Il consiglio è comunque di rivolgersi sempre all'ufficio tecnico del Comune in modo da chiarire preventivamente cosa si può fare o meno autonomamente, vista la molteplicità degli interventi eseguibili su un'abitazione e vista anche la possibile presenza di norme locali.
Parlando di lavori eseguibili con fai da te, sulle parti comuni condominiali sono detraibili sia i lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, mentre sulle singole abitazioni sono detraibili solo i lavori di manutenzione straordinaria con l'aggiunta di alcune eccezioni ricadenti nella manutenzione ordinaria (opere semplici di abbattimento delle barriere architettoniche, opere che prevengono infortuni domestici, come l'installazione di vetri di sicurezza o corrimani, opere che prevengono il rischio di atti illeciti da parte di terzi, come l'installazione di tapparelle metalliche con ganci di sicurezza o la sostituzione della serratura della porta di ingresso).
Cito poi alcuni esempi di lavori di manutenzione straordinaria detraibili e che non dovrebbero suscitare problemi burocratici se eseguiti con fai da te:
- allargamento di una porta;
- realizzazione di un muretto di cinta e apposizione di un cancello;
- sostituzione di infissi;
- nuova pavimentazione esterna;
- realizzazione di marciapiede;
- sostituzione zoccolo esterno di facciata con altro avente caratteristiche diverse;
- ecc.
Per lavori che comportano necessariamente altri obblighi, procederei con la massima cautela. Se ad esempio decido di rifare completamente il bagno, comprensivo dell'impianto idraulico, potrò accedere alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Tuttavia, dovendo necessariamente agire sull'impianto, un'impresa dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità di questo impianto.
Pertanto riterrei utile procedere così: presenterei una pratica edilizia dove si dichiari che l'impianto sarà realizzato da un idraulico (di cui si consegnerà il DURC), mentre la parte restante relativa ai sanitari e alle piastrelle sarà realizzata in economia.
Si potrà quindi beneficiare della detrazione per le spese relative all'idraulico per la parte di sua competenza (impianto idraulico comprensivo del rilascio di certificazione di conformità) mentre per la parte eseguita in proprio porteremo in detrazione solo le spese relative ai materiali.
Quando si eseguono interventi su edifici abitativi esistenti si parla spesso della possibilità di beneficiare dell'iva agevolata al 10%. In realtà non è sempre così.
Abbiamo detto che i lavori fai da te sono possibili solo per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per queste opere, se si acquistano solo i materiali, l'IVA è al 22%.
Anche l'IVA sulle fatture di eventuali professionisti iscritti ad Albi o Collegi che bisognerà coinvolgere (architetti, ingegneri, geometri) sarà al 22%, così come lo è sempre sui compensi professionali.
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