730: come detrarre i costi del mutuo

Ecco quali sono le spese per il mutuo che possono essere scaricate nella dichiarazione dei redditi, che anche per il 2016 potrà essere in una forma precompilata.
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730: come detrarre i costi del mutuo


Mutuo casa 730Nel 730 il contribuente può scaricare una serie di spese sostenute nel corso dell'anno per sé e la sua famiglia, ottenendo così degli sconti fiscali che si chiamano detrazioni. Tra queste rientrano la detrazione per i mutui contratti per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale.

In particolare i contribuenti che stipulano un mutuo per l'acquisto, ristrutturazione e/o la costruzione dello loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall'IRPEF nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per l‘acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

È opportuno a questo punto precisare che per costruzione e ristrutturazione dell'immobile, si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tali interventi devono riguardare l'abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per dimostrarlo occorre verificare i registri anagrafici o basta anche un'autocertificazione.


730: detrazione interessi mutui per l'acquisto della prima casa


Detrazione mutuoLa detrazione IRPEF al 19% per gli interessi passivi e gli oneri accessori dei mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro. Per quanto riguarda gli interessi non danno diritto alla detrazione quelli derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione)

- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria).

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi:

- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta,

- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione,

- gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato),

- la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato,

- le spese di istruttoria, notarili –incluse l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca – e di perizia tecnica

- la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione fiscale spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.


730: detrazione interessi mutui per acquisto altri immobili


È possibile scaricare nel modello 730 anche le spese sostenute per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale. In tal caso l'importo massimo su cui calcolare la detrazione IRPEF al 19% è pari 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Deve trattarsi in tal caso di mutui accesi prima del 1993, e in particolare:

- mutui ipotecari stipulati entro il 31/12/1990 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (ad es. pertinenze dell'abitazione principale, immobili concessi in locazione);

- mutui ipotecari stipulati tra il 01/01/1991 e il 31/12/1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (abitazione secondaria) e per i quali non sia variata tale condizione nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).


730: detrazione interessi mutuo per costruzione e ristrutturazione abitazione principale


Spese mutuo 730Si possono scaricare nel modello 730 anche gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

È possibile scaricare nel 730:

- oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori

- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Le condizioni previste per la detrazione IRPEF al 19% sugli interessi passivi dei mutui contratti per la costruzione/ ristrutturazione dell'abitaizone principale sono le seguenti:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale (il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione).

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari i seguenti documenti:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo

- la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale)

- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.


730: come indicare le spese per i mutui


Per beneficiare della detrazione al 19% per i mutui per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale, il quadro di riferimento nel modello 730 è il quadro E Oneri e Spese e in particolare il rigo E7 intitolato Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.
In esso vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2015 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Nei righi da E8 a E12 invece vano indicati i codici che danno diritto alla detrazione fiscale per le altre tipologie di mutui e sono:

- Codice 8 per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

- Codice 9 per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

- Codice 10 per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.


Le spese del mutuo nel 730 precompilato


Detrazione mutuo 730Anche per il 2016 i contribuenti potranno fruire del modello 730 precompilato. In un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate sarà possibile accedere, dotati di codice PIN ad un'area riservata in cui trovare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Tra i dati che il Fisco già conosce e che saranno presenti nel 730 precompilato anche quello riguardanti i mutui. Sono le banche e altri intermediari finanziari, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari che comunicano all'agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno gli elenchi dei contribuenti e delle spese sostenute che danno diritto a sconti fiscali tra cui gli interessi passivi di mutui.

Il contribuente dovrà solo verificare l'esattezza di tali dati e procedere a modifiche o integrazioni qualora ce ne fosse bisogno. Si ricorda infine che il 730 precompilato non è obbligatorio e chi vuole potrà continuare a presentare la dichiarazione del redditi nelle modalità ordinarie, rivolgendosi per l'aiuto ad un Caf, patronato o professionista abilitato.

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Detrazione spese mutuo dal 730
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