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Tra gli interventi edilizi suscettibili di poter usufruire delle detrazioni Irpef del 50% ci sono anche quelli finalizzati all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica, compiuti sulle parti strutturali degli edifici esistenti.
Con l'entrata in vigore del decreto n. 63 del 6 giugno 2013, poi convertito in legge n. 90 del 4 agosto 2013, la detrazione d'imposta per tali interventi, realizzati su edifici siti in zone ad alto rischio simico, è stata elevata al 65% per interventi realizzati dal 4 agosto al 31 dicembre 2013.
Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2015, l'aliquota maggiorata prevista per tale tipo di interventi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015.
Il tetto massimo di spesa su cui calcolare questa detrazione è fissato in 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Essa sarà ripartita in 10 rate di pari importo, di cui la prima farà riferimento all'anno in cui è sostenuta la spesa e le altre agli anni successivi.
I vincoli relativi agli immobili per cui si può godere dell'agevolazione sono essenzialmente di carattere territoriale e legati all'utilizzazione dell'edificio. Non ci sono invece riferimenti o limiti per la categoria catastale, infatti sono ammessi anche edifici non residenziali.
Innanzitutto gli interventi, per poter usufruire dell'agevolazione, devono essere eseguiti, come detto, su edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità dal punto di vista sismico.
Tali zone sono individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2013, intitolata Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
La detrazione è applicata anche agli immobili ubicati nelle zone individuate con i codici 3 e 4 dell'allegato, ma in questo caso nella misura dell'aliquota standard del 50%.
Gli edifici devono essere adibiti ad abitazione principale o destinati ad attività produttive e questo è un requisito importante che distingue tale agevolazione dalla comune detrazione 50%. Quest'ultima, infatti, si applica a tutti gli edifici residenziali, senza che abbiano necessariamente i requisiti di prima casa, ma non a quelli destinati ad attività produttive.
Questa distinzione è stata introdotta al fine di privilegiare quegli immobili in cui si suppone che si svolga prevalentemente la vita familiare e lavorativa del contribuente.
Ricordiamo che, ai fini fiscali Irpef, si intende per abitazione principale l'immobile utilizzato dal contribuente come dimora principale per sé e la sua famiglia.
Invece per costruzioni adibite ad attività produttive si intende quegli immobili utilizzati per svolgere attività agricole, di produzione di beni, commerciali e professionali.
In qualche caso un edificio necessitante di intervento può comprendere più unità immobiliari, di cui una destinata ad abitazione principale e le altre ad altre abitazioni o ad attività produttive.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 28 del 18 settembre 2013, che in tal caso il beneficio del 65% si può applicare solo all'abitazione principale e alle unità destinate ad attività produttive, mentre per gli altri immobili si potrà applicare la detrazione ordinaria del 50%, sempre fino al 31 dicembre 2015.
Le spese per le quali è possibile accedere alla detrazione 65% sono innanzitutto quelle necessarie per realizzare gli interventi compiuti sulle parti strutturali degli edifici per metterli in sicurezza dal punto di vista statico.
Sono compresi anche gli interventi compiuti su più edifici collegati strutturalmente tra di loro mentre, se tali interventi vengono realizzati nei centri storici, la normativa prescrive che debbano essere realizzati in base a progetti unitari e non compiuti sulla singola unità immobiliare.
Sono comprese anche le spese necessarie per la redazione della documentazione comprovante la sicurezza statica dell'edificio, come certificati di collaudo, certificati di idoneità statica, nulla osta dei Vigili del Fuoco, ecc., e per la realizzazione degli interventi necessari al loro rilascio.
Possono usufruire di questa detrazione fiscale i soggetti Irpef o Ires che abbiano sostenuto la spesa e che detengano un diritto reale sull'immobile.
Pertanto non sono abilitati soltanto i proprietari, ma anche coloro che detengono l'immobile con un altro titolo, come il contratto d'affitto.
Poiché nel testo di legge non sono indicate esplicitamente delle particolari modalità per poter usufruire dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per esse debbano intendersi quelle normalmente richieste per la detrazione 50%.
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