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Avere una casa energicamente efficiente significa sì risparmiare sui consumi e spendere meno, ma anche tutelare l'ambiente che ci circonda, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Ed è per questi obiettivi che il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali dirette proprio verso chi decide di intraprendere lavori di efficientamento energetico del proprio immobile.
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e il connesso bonus mobili e anche quella per i lavori di risparmio energetico, rispettivamente al 50% e al 65%.
Per quanto concerne il risparmio energetico, l'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'IIRPEF da scaricare nella dichiarazione dei redditi ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riqualificazione energetica dell'edificio globale
- il miglioramento termico dell'edificio come coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo e ha le seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2017, a meno di eventuali proroghe, l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Per quanto concerne i lavori di riqualificazione globale dell'immobile, per questa tipologia di interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Ma quali sono i lavori che rientrano in questa categoria?
L'Agenzia delle Entrate nella sua guida on line dedicata proprio alla detrazione fiscale per il risparmio energetico, precisa che rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.
Non è stato stabilito quindi con esatta precisione, quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.
Come tale, l'intervento ammesso a godere dell'agevolazione fiscale viene definito in funzione del risultato che lo stesso consegue in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.
A definire il fabbisogno energetico annuo è l'allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005 che fa riferimento alla quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
Come precisa anche l'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, la categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, ecc.
Si è detto sopra che l'intervento, affinché possa dar diritto alla detrazione fiscale al 65%, deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08. Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati generalmente in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
L'indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Per poter fruire della detrazione fiscale al 65% fino al 31 dicembre 2016 occorre che l'immobile oggetto dell'intervento possegga i seguenti requisiti:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Inoltre, il contribuente deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.
La documentazione da conservare a cura del cliente è la seguente:
-asseverazione redatta da un tecnico abilitato, ossia ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l'intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati nell'allegato A del D.M. 11/3/08.
L'asseverazione può anche essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici
-fatture relative alle spese sostenute
- ricevuta del bonifico bancario o postale
-ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale
-schede tecniche
-originali degli Allegati inviati all'ENEA firmati dal tecnico e/o dal cliente.
Per ottenere la detrazione occorre che il contribuente sia in regola con i permessi tecnici e amministrativi per l'esecuzione dei lavori e che provveda ai seguenti adempimenti:
-pagamento dei lavori con bonifico bancario o postale che contenga i seguenti elementi: causale del versamento, con la dicitura Detrazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello o la partita IVA di chi esegue i lavori.
È opportuno ricordare che sul bonifico la banca o l'ufficio postale poi esegue una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori, pari all'8%
- invio all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori di specifici documenti.
Occorre innanzitutto sottolineare che la data di fine dei lavori coincide con il giorno del cosiddetto collaudo e non con quello in cui vengono effettuati i pagamenti.
Se poi in base al tipo di intervento realizzato, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.
Detto ciò, i documenti che vanno inviati all'ENEA per ottenere la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione globale sull'immobili sono:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Tale documentazione deve essere trasmessa all'ENEA esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.
Si ricorda da ultimo che con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
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