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Quando si deve costruire un edificio con strutture in cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio o si devono effettuare interventi sulle strutture di edifici esistenti realizzate con questi materiali, è necessario effettuare il deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile, così come prescrive la Legge 1086 del 1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Quindi, prima di iniziare la costruzione dell'opera, il costruttore deve presentare tale denuncia, contenente nomi e recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e dello stesso Costruttore, oltre che l'indicazione del tipo di intervento da realizzare e del Comune in cui sarà ubicato.
Inoltre, nel caso di interventi su edifici esistenti, anche in muratura, come ad esempio l'apertura di un nuovo vano in un muro portante, il taglio di un solaio, ampliamenti e sopraelevazioni, va depositata la verifica sismica delle strutture.
In questo caso la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 64 del 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e dalle Norme Tecniche per le costruzioni del 2008.
In ogni caso, poiché le singole Regioni possono legiferare in materia, è possibile che ciascuna di esse regolamenti, caso per caso, quando non è obbligatorio procedere al deposito, se si tratta di interventi di limitata consistenza.
Nell'ottica, inoltre, di uno snellimento delle procedure burocratiche, il futuro sarà quello di utilizzare un procedimento di invio degli elaborati progettuali delle strutture attraverso dei moduli informatici.Ad esempio, per la Regione Lazio, già dal primo gennaio di quest'anno non è più possibile presentare elaborati cartacei.
Nel momento in cui si andranno ad iniziare i lavori, dovrà essere segnalato al Comune, nell'ambito della comunicazione di inizio lavori, l'avvenuto deposito, citando il protocollo rilasciato dall'Ufficio.
Alla denuncia presentata al Genio Civile andranno allegati una serie di elaborati:
- l'accettazione, firmata e timbrata, del Collaudatore statico, che dovrà essere una figura estranea alla progettazione dell'opera e alla direzione dei lavori, e dovrà essere un architetto o un ingegnere iscritto al proprio ordine profesionale da almeno 10 anni;
- una relazione tecnica sulle caratteristiche dei materiali, firmata e timbrata dal progettista delle strutture e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino caratteristiche, dosaggi e quantità di quelli impiegati;
-la relazione di calcolo, firmata e timbrata dal progettista delle strutture;
- il progetto strutturale, composto di tutti gli elaborati grafici necessari, sempre timbrata e firmata dal progettista;
- copia del progetto architettonico, firmata e timbrata dal progettista architettonico.
È poi necessario allegare una relazione geologica, redatta da un geologo, sulle caratteristiche del terreno di fondazione dell'edificio.
Tale documentazione va presentata in duplice copia. Entro 60 giorni, una delle due copie deve essere restituita, dopo che l'ufficio avrà apposto un timbro attestante l'avvenuto deposito.
Nel caso in cui il progetto risultasse in contrasto con la normativa vigente, esso sarà restituito dando comunicazione agli interessati delle modifiche da apportare con le relative motivazioni.
Il progetto così modificato dovrà comunque essere soggetto ad ulteriore controllo.
Una volta terminati i lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare sempre al Genio Civile, entro 60 giorni dalla data dichiarata in cui è avvenuta tale ultimazione, apposita documentazione, composta da:
- dichiarazione di fine lavori, timbrata e firmata;
- relazione a struttura ultimata, in duplice copia, con allegati i certificati delle prove eseguite sui materiali, acciaio e calcestruzzo, eseguite dai laboratori specializzati.
Infatti, tra i compiti del direttore dei lavori c'è proprio quello di far raccogliere dal costruttore alcuni campioni dei materiali utilizzati (provini), nel numero che riterrà opportuno, in modo da farli esaminare da questi laboratori e conservare poi i relativi certificati rilasciati.
Dopo la conclusione dei lavori le opere realizzate dovranno essere collaudate entro 60 giorni.
Il collaudatore dovrà verificare che le opere eseguite siano conformi agli elaborati strutturali presentati e che gli esiti delle prove eseguite sui materiali siano positive.
Per far questo potrà compiere, in corso d'opera, una serie di sopralluoghi, nel numero che riterrà opportuno.
Una volta compiuti questi controlli potrà redigere e presentare il proprio certificato di collaudo, in duplice copia, allo stesso Genio Civile, che provvederà a restituirgli una copia, timbrata, a certificarne l'avvenuto deposito.
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