La sentenza n. 13492 del 9 aprile 2010 afferma che la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio equivale ad una nuova costruzione e non ad un intervento di restauro.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13492/2010 dello scorso 9 aprile, ha affermato che la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio equivale ad una nuova costruzione e non ad un intervento di restauro e quindi, come tale, deve sottostare alla relativa normativa.
La controversia giudiziaria ha avuto origine da un caso in cui un edificio era stato demolito e successivamente ricostruito senza alcun Permesso di costruire, poiché l'intervento era stato fatto rientrare nella casistica del restauro e risanamento conservativo.
Nel caso in esame, in cui era stato ricostruito un edificio diroccato e verosimilmente oggetto di crolli nel corso degli anni, l'area di sedime e la sagoma del nuovo manufatto edilizio costruito erano del tutto differenti da quelle preesistenti.
Il Testo unico dell'edilizia, d.p.r. 380/2001, definisce all'art. 3 comma 1, lettera c, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, come quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia, contemplati alla lettera d), sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
I giudici hanno ritenuto quindi che il caso in esame non rientrasse in nessuna delle fattispecie elencate, ma piuttosto nella dizione di nuova costruzione.
La sentenza ha aperto in Italia una serie di discussioni in quanto la precisa definizione del tipo di intervento edilizio in cui rientra la demolizione e ricostruzione di un edificio, porta con sé l'interpretazione di diverse normative.
Ad esempio alcune delle leggi regionali sul Piano Casa, come quella della Regione Veneto, ammettono la Dia anche per interventi di sostituzione edilizia con premio volumetrico, per facilitare e rilanciare l'attività edilizia. Appare invece evidente, da questa interpretazione giudiziale, che essendo tale intervento un caso di nuova costruzione, sarebbe necessario ricorrere al Permesso di costruire.
Allo stesso modo, i bonus fiscali del 55% per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di edifici esistenti non possono essere accordati nel caso di demolizione e ricostruzione.