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Sappiamo tutti per comune esperienza che uno dei conflitti più frequenti nei rapporti di consumo e di utenza riguarda l'addebito dei consumi.
Non fa eccezione al riguardo l'addebito dei consumi delle utenze idriche.
A ciò dovrebbe mettere (almeno parziamente) riparo l'allegato A della deliberazione 218/2016/R/Idr l'Aeegsi, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Tale delibera avrà applicazione dall'1 luglio 2016 a esclusione:
«a. dell'articolo 4, che si applica dal 1 gennaio 2017;
b. del comma 7.4 lettera iii), che si applica dal 1 luglio 2017;
c. del comma 8.1, dove l'obbligo della disponibilità della modalità webchat si applica dal 1 gennaio 2017» (v. delibera 218/2016/R/Idr).
A parte la precedente citazione, presente nel testo della delibera, tutte le altre norme che citeremo sono presenti nell'allegato A della stessa delibera; pertanto, ogni riferimento ad articoli o commi, salvo diversa specificazione, dovrà essere inteso all'allegato A della delibera 218/2016.
Come sempre, si raccomanda la lettura integrale del testo normativo e la consulenza di esperti per la soluzione di casi concreti.
L'art.2 chiarisce innanzitutto che il provvedimento ha lo scopo di «assicurare l'efficiente erogazione del servizio di misura» con riferimento alla misurazione dell'utenza nelle due fasi essenziali della «installazione, manutenzione e verifica dei misuratori» e della «gestione dei dati» (vedi art. 2).
La prima fase, che deve assicurare «la disponibilità ed il buon funzionamento» dei contatori, comprende «la messa in loco, messa a punto, parametrizzazione e avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento del buon funzionamento del misuratore medesimo, comprese la verifica su richiesta dell'utente finale, il ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e la verifica periodica ex lege per i profili in capo al gestore» (vedi art. 2, co. 1, lett. a).
La seconda fase, che deve «garantire ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura stessi...ricomprende la programmazione, la raccolta, la validazione delle misure, la registrazione e l'archiviazione per 5 anni, nonché l'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti aventi titolo» (vedi art. 2, co. 1, lett. b).
Destinatari del provvedimento sono tutti i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) «che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO», l'Autorità Territoriale Ottimale, «gestiscono l'attività di acquedotto e operano sul territorio nazionale, e che provvedono eventualmente a fatturare, per i medesimi livelli di consumo, anche i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione» (v. art. 3).
Chiariamo che, per Servizio Idrico Integrato, bisogna intendere «l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII».
La definizione è presa dall'allegato A, della delibera 655/15/R/idr sulla «Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono», nota con l'acronimo RQSII. Chiariamo che l'«unbundling contabile» consiste negli obblighi di seperazione contabile, i quali «hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi...» (v. art.2, co.1, per.1, allegato A, Delibera 231/2014 AEEG).
Il riferimento, per la definizione del SII, della delibera in commento alle definizioni di un'altro atto (l'allegato A, delibera 231/2014/R/com, «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione», noto come TIUC), sembra dunque un errore.
«I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni» (v. art.147, co.1 D.Lgs. n. 152/2006).
Il principale testo di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato e Ambiti Territoriali Ottimali è il D.Lgs. n. 152/2006, cioè il Codice dell'Ambiente.
Chiariamo che l'«unbundling contabile» consiste negli obblighi di seperazione contabile, i quali «hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi...» (v. art.2, co.1, per.1, allegato A, Delibera 231/2014 AEEG).
Il riferimento, per la definizione del SII, della delibera in commento alle definizioni di un'altro atto (l'allegato A, delibera 231/2014/R/com, «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione», noto come TIUC), sembra dunque un errore.
«I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni» (v. art.147, co.1 D.Lgs. n. 152/2006).
Il principale testo di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato e Ambiti Territoriali Ottimali è il D.Lgs. n. 152/2006, cioè il Codice dell'Ambiente.
L'allegato A della delibera in commento all'art.4 contiene alcuni criteri generali e cioè: che gli unici consumi valevoli per la legge ai fini della fatturazione sono quelli determinati secondo le disposizioni della delibera (v. art. 4, co. 1), con esclusione evidentemente di altre determinazioni esterne all'atto normativo; inoltre, che ai fini dell'attribuzione «dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica» (v. art. 4, co. 2).
Infine, per tutti, il consumo deve essere determinato mediante un apposito misuratore, che deve essere installato presso il «punto di consegna» (v. art. 4, co.2); fatta eccezione per i casi di «stima e ricostruzione» dei consumi, disciplinati dal successivo art. 11 (v. art. 4, co.3).
Il soggetto responsabile del servizio di misura è individuato nel gestore del SII; nei casi di cui all'art. 156, D.Lgs. n. 151/2006 (l'articolo, alla cui lettura si rinvia, prevede, tra l'altro, che nei casi in cui il servizio è gestito separatamente da vari gestori la riscossione della tariffa è operata dal gestore del servizio di acquedotto) il gestore del servizio di acquedotto è il referente unico per la messa a disposizione dell'utente dei dati di misura.
Le regole, secondo la delibera in esame, partono dunque dall'installazione del contatore e terminano con la gestione dei dati rilevati.
Vediamole con più attenzione.
Sappiamo che quella del corretto funzionamento del contatore è una delle maggiori cause di contenzioso in materia.
Secondo la norma in esame, il gestore deve dunque garantire che il contatore sia innanzitutto installato, ma anche manutenuto, che funzioni regolarmente e che ne sia verificato il funzionamento; anche quando a richiederlo è l'utente.
I criteri per effettuare i controlli metrologici sono quelli disposti dal Decreto Ministeriale n. 155/2013.
Un'altra questione diffusissima attiene alla mancata lettura delle misurazioni, regolata ora dall'art. 7.
Innanzitutto, la delibera pone l'obbligo in capo ai gestori di effettuare almeno 2 tentativi l'anno per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc e 3 tentativi per gli altri (cioè quelli con consumi medi annui superiori ai 3.000 mc).
Tra i tentativi devono poi intercorrere almeno: 150 giorni solari per due tentativi, 90 giorni per tre.
Se i punti di consegna non sono accessibili, o lo sono parzialmente, il gestore è tenuto ad un altro tentativo nel «caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale».
Inoltre, nel caso di nuove attivazioni, il gestore deve effettuare un tentativo di raccolta entro sei mesi dalla data dell'attivazione.
Il gestore deve preavvisare l'utente tra i due e i cinque giorni prima del tentativo, in forma riservata (sms, posta elettronica, telefonata o con la modalità indicata dall'utente).
Deve inoltre ritirare la comunicazione di lettura rilasciata dall'utente con eventuali modalità indicate dal gestore stesso (come ad esempio, una nota scritta lasciata presso l'abitazione) e, per il caso di contenzioso, dotarsi di prove del dato rilevato dal misuratore, come ad esempio la rilevazione fotografica (v. art. 7, co.4, lett.iii).
Se il tentativo di lettura non va a buon fine, il gestore deve avvertire l'utente: del tentativo andato a vuoto, della possibilità (e delle modalità) di effettuare l'autolettura «e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto» indicate come preferite.
Se vi è una raccolta di dati per voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti di distanza temporale tra tentativi su indicati, queste valgono come tentativi di lettura obbligatori di cui sopra.
Ai fini del conteggio del numero di tentativi le utenze condominiali sono considerate quali utenze singole.
Come deve avvenire l'autolettura?
Dispone l'art. 8 che il gestore deve mettere a disposizione dell'utente la possibilità di comunicare l'autolettura almeno tramite: «messaggio SMS, telefonata e apposite maschere di web-chat sul proprio sito»; il servizio deve essere coperto giorno e notte tutto l'anno (v. art. 8, co.1).
Il dato comunicato, a meno di casi di palese errore deve essere utilizzato dal gestore ai fini della validazione, gestione e fatturazione.
Se il dato non è preso in carico, il gestore ne deve dare comunicazione immediata all'utente «al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata».
In caso di mancata validazione il gestore ne dà comunicazione all'utente finale «entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente».
Se validato, il dato comunciato con l'autolettura è equiparato «a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta» (v. art. 8).
Il gestore è obbligato a validare il dato, sia se lo rilevi direttamente, sia che vi sia autolettura.
Ai fini della validazione il gestore «adotta propri criteri, in base al confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione, per identificare i dati anomali» (v. art.9).
L'art. 10, contiene la formula e le regole per il calcolo del consumo medio annuo, detto Ca.
Tale consumo è ricavato sottraendo i consumi tra due letture consecutive e separate da almeno 300 giorni; la differenza di consumo va frazionata per i giorni intercorrenti tra le due letture, moltiplicata per 365 e infine molitplicata per «il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all'anno precedente nell'Ato di competenza».
Il coefficiente Ca deve essere rilevato annualmente.
Se i dati non sono disponibili, il calcolo del consumo annuo va stimato sulla base della «tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore» (v. art. 10).
Il coefficiente Ca è utile anche perché: l'«individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura obbligatori» è data dalla media aritmetica degli ultimi tre coefficienti Ca (v. art. 7, co.7).
Inoltre, la «fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione, prevista all'Articolo 38 dell'RQSII, è determinata in base alla media aritmetica degli ultimi tre coefficienti Ca» (v. art. 7, co.8); infine perché, «con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale, il gestore sulla base del Ca procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura... e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 38 dell'RQSII» (v. art. 7, co.10).
Se non sono disponibili tre coefficienti Ca, il gestore utilizza:
«i) la media aritmetica degli ultimi due coefficienti Ca se disponibili;
ii) l'ultimo coefficiente Ca, se l'unico disponibile» (v. art. 7, co.11).
Tale stima avviene in base alla formula indicata dal successivo art. 11, per il quale il consumo stimato Cs è dato dal consumo annuo (valido per l'anno corrente) diviso 365 per l'intervallo temporale di cui si effettua la stima.
Il gestore può utilizzare «criteri di stima migliorativi» rispetto a quello menzionato e contenuto nell'art. 11, co.1 «eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti tipologie di utenza, purché il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull'anno solare corrente sia pari al consumo medio annuo Ca».
Se però la ricostruzione deve avvenire in seguito alla sostituzione di un contatore guasto ed in sostituzione di consumi non correttamente misurati da questo, i criteri da seguire devono essere quelli di cui all'art. 11, co.1, «a partire dall'ultimo dato di misura disponibile» e senza gli eventuali criteri migliorativi (v. art. 11).
Il gestore deve conservare i dati per cinque anni.
Nel caso di passaggio di competenze i dati devono a loro volta essere trasmessi ai nuovi soggetti competenti (v. in particolare l'art. 12).
Il gestore deve rendere disponibili i dati di misura all'utente «quale controparte contrattuale, e agli eventuali altri soggetti aventi titolo».
Il gestore deve inoltre fornire risposta alle richieste scritte di informazioni dell'utente circa i dati di misura, «secondo le modalità e lo standard specifico previsti per le richieste scritte di informazioni di cui all'articolo 47 dell'RQSII».
Inoltre, il gestore deve cercare «l'utilizzo di strumenti innovativi per la messa a disposizione dei dati di misura all'utente finale, quali ad esempio applicazioni per smartphone o sezioni riservate dei propri siti web» (v. art. 13).
Il gestore deve tenere entro il 30 settembre 2016 e per ciascun ATO in cui opera, «un registro elettronico - in modalità tale per cui gli elementi informativi ivi contenuti (con particolare riferimento ai tentativi di raccolta delle misure di ciascun utente finale effettuati) possano essere resi facilmente disponibili, almeno per i 5 anni successivi, e riutilizzati a scopo di verifica e controllo con finalità legate ai servizi regolati»; il contenuto minimo dei dati è indicato dall'art. 14.
Il registro deve anche contenere i dati relativi alle autoletture «e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per provare l'ottemperanza alle disposizioni» della delibera.
Infine, ogni 31 di marzo il gestore deve comunicare all'AEEGSI le seguenti informazioni:
«a) il numero di utenze totali;
b) il numero di utenze dotate di misuratore;
c) il numero di utenze con misuratore accessibile;
d) il numero di utenze con misuratore parzialmente accessibile;
e) il numero di utenze con misuratore non accessibile;
f) il numero di utenze con misuratore funzionante;
g) il numero di utenze con dispositivi a bocca tarata;
h) per ciascun raggruppamento di consumo di cui al comma 7.1:
• il numero di tentativi di raccolta e fra questi quelli andati a buon fine;
• il numero di operazioni di raccolta con misura validata;
• il numero di autoletture dei misuratori e tra queste quelle con misura validata;
• il numero complessivo di misuratori d'utenza e tra questi il numero di misuratori con età di fabbricazione superiore ai 15 anni».
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