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Il condominio Alfa necessita di interventi di manutenzione.
L'assemblea, a seguito di un lungo e approfondito iter sviluppatosi nel corso di più riunioni, valutato l'importo dei vari preventivi pervenuti, delibera di demandare la scelta dell'impresa esecutrice all'amministratore che, nella selezione della ditta, dovrà farlo seguendo ben precisi criteri.
I lavori dovranno essere assegnati alla ditta che apporterà lo sconto maggiore e che s'impegnerà a terminare gli interventi nel minor tempo possibile.
L'edificio condominiale Beta abbisogna di lavori di manutenzione.
I condomini riuniti in assemblea decidono di demandare la scelta dell'impresa esecutrice all'amministratore che avrà piena discrezionalità.
I casi presentano un tratto comune: la scelta dell'appaltatore è demandata all'amministratore.
Le somiglianze, tuttavia, si fermano qui; nell'ultima ipotesi, infatti, la delibera può essere impugnata perché invalidata in quanto viziata da eccesso di potere.
Nel primo caso, invece, l'operato del mandatario dei condomini si limita ad una mera esecuzione di ben precise direttive in un contesto chiaramente delineato.
Risultato:
la decisione dell'assise è da ritenersi pienamente valida ed efficace.
Nessun eccesso di potere ma semplice esercizio del potere discrezionale di scelta della soluzione migliore che non può essere soggetta al sindacato dell'Autorità giudiziaria.
A dirlo proprio l'Autorità Giudiziaria, nello specifico la Corte di Cassazione, in una sentenza resa lo scorso 18 settembre.
Il caso sottoposto all'attenzione degli ermellini ricalca sostanzialmente, il primo degli esempi succitati.
Tutto ruota attorno al potere di verifica della legittimità della deliberazione da parte dei giudici chiamati a decidere della causa.
Dicono da piazza Cavour che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005) (Cass. 18 settembre 2012, n. 15633).
In sostanza i magistrati possono valutare come ha deciso l'assemblea, comprendendo in questa valutazione anche l'esame del corretto esercizio del potere oltre, naturalmente, al rispetto dei quorum, ecc.
Se da questo punto di vista è tutto regolare i giudici non possono dire più nulla: l'assemblea è sovrana.
In questo contesto i magistrati di Cassazione, come quelli di merito in precedenza, hanno ritenuto legittima la delega all'amministratore della scelta dell'impresa esecutrice dei lavori se il raggio d'azione di quest'ultimo è ben definito da uno o più delibere, precedenti a quella di delega, mai contestate.
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