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Cos'è la deduzione fiscale per l'abitazione principale e le relative pertinenze? Chi può fruirne? E come? Ecco tutte le risposte in questa mini guida.
Quando si parla di spese scaricabili nella dichiarazione dei redditi si fa riferimento alle detrazioni fiscali, ossia la possibilità di detrarre dall'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) una serie di spese che il contribuente ha sostenuto per sé e per la propria famiglia, come quelle mediche, per l'istruzione, per l'attività sportiva praticata dai figli o ancora per gli interessi sul mutuo dell'abitazione.
A favore del contribuente non ci sono solo le detrazioni fiscali, ma anche le deduzioni fiscali, ossia una serie di spese che possono ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'IRPEF dovuta. Possono essere portate in deduzione in tal modo le spese per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le erogazioni liberali in favore di enti non profit.
Rientra negli oneri deducibili anche la possibilità per il contribuente di dedurre dal proprio reddito complessivo l'abitazione principale e le sue pertinenze per un importo fino all'ammontare della loro rendita catastale.
Per abitazione principale si intende l'immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) e che ha destinato a dimora abituale propria e dei propri familiari. Normalmente la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica.
Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale invece:
- unità immobiliari classificate in categorie catastali diverse da quelle a uso abitativo (es. magazzini, locali di deposito, rimesse, garage, tettoie chiuse o aperte);
- unità immobiliari destinate al servizio dell'unità immobiliare costituente abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
L'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Tuttavia è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo un importo pari all'ammontare della rendita dell'abitazione principale.
Per gli immobili classificati di lusso, per i quali è dovuta l'IMU invece, non è prevista la deduzione fiscale, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.
La deduzione per l'abitazione principale spetta a:
-proprietario immobile
-usufruttuario
-titolare diritto di abitazione (ad esempio il coniuge superstite, coniuge assegnatario dell'immobile in caso di separazione legale)
-familiari del contribuente (se parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
In sostanza la deduzione per l'abitazione principale si calcola nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico, sottraendo al reddito complessivo la rendita catastale attribuita alla casa di abitazione e riducendo così l'importo su cui calcolare le imposte. La rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze va rapportata alla quota di possesso dell'immobile nell'anno, nel caso di contitolarità e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale.
Si precisa che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Inoltre la deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Per poter fruire dell'agevolazione in oggetto occorre compilare la dichiarazione dei redditi. La deduzione per l'abitazione principale può essere indicata nel modello 730 o nell'Unico, rispettivamente nel quadro B e nel quadro RB.
Per entrambe le dichiarazioni dei redditi il rigo di riferimento è B1 dove alla Colonna 2 (Utilizzo) va indicato il codice 1 se l'immobile viene utilizzato come abitazione principale per la quale spetta appunto la deduzione, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.
Il codice 1 relativo all'abitazione principale può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Se poi il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
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